Sentenza del 28/02/2023 n. 5998 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente valutato gli indici probatori e l'onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti. La decisione impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione per nuovo esame e per liquidazione delle spese.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava due avvisi di accertamento per IVA e altre imposte relativi agli anni 2011-2012. L'Amministrazione contestava che Fin House avesse costituito indebitamente un credito IVA e un plafond per esportazioni tramite una catena di cessioni fittizie (Full Cycle Srl -> Art&Quality Srl -> Fin House -> esportazione alla Lifestyle Luxury LTD, tutte riconducibili al gruppo "Diddi"). Si sosteneva la soggettiva inesistenza delle fatture/operazioni intermedie e l'indebita fruizione del credito e della sospensione d'imposta.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
Riferimento normativo in tema di IVA utilizzato nel contesto dell'accertamento; la Corte richiede che l'Amministrazione dimostri, anche mediante presunzioni, la soggettiva inesistenza dell'operazione per negare il diritto al credito.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
Richiamato in relazione alle regole IVA sull'esportazione e sulla fruizione del credito; la Corte evidenzia che l'esistenza formale dell'esportazione non esclude la valutazione della genuinità delle cessioni intermedie.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 5
Richiamato dal resistente in tema di PVC e contestazioni: la Corte ha ritenuto irrilevante per l'esito finale l'argomento presentato con riferimento a questo disposto, rigettando il ricorso incidentale per carenza d'interesse.
Codice Civile, art. 2697
Principio dell'onere della prova: la Corte ribadisce che grava sull'Amministrazione l'onere di provare l'inesistenza soggettiva dell'operazione; una volta raggiunta tale prova, il contribuente deve fornire la prova contraria.
Codice Civile, art. 2729
Regole sulla valutazione della prova: la Corte censura la valutazione isolata degli indici probatori da parte della CTR, richiedendo una valutazione complessiva e convergente degli indizi.
Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5
Norme sulle ragioni di cassazione: contestata la violazione delle regole probatorie e l'omesso esame di fatto decisivo (esistenza del 'gruppo Diddi'), entrambe ritenute fondate dalla Corte per quanto riguarda il primo motivo e fondate a rimuovere errori di valutazione probatoria.
Codice di Procedura Civile, art. 112
Richiamato nel ricorso incidentale relativo a presunte omissioni di motivazione; la Corte ha dichiarato il ricorso incidentale inammissibile per carenza d'interesse.
Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 1 e art. 12, comma 7
Norme sui diritti del contribuente e sulla motivazione degli atti: richiamate nel ricorso incidentale, ma non decisive per la Cassazione che ha escluso interesse per l'incidente.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiama aspetti processuali relativi al contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per eventuale maggiorazione del contributo da parte della ricorrente incidentale.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta operazioni come soggettivamente inesistenti, grava su di essa l'onere di provare, anche mediante presunzioni e indici, che il cedente formale non fosse il reale cedente e che l'operazione si inserisca in un'evasione.
- Se l'Amministrazione fornisce elementi indiziari adeguati (es. attività anomala del contribuente, mancanza di movimenti di merce, pagamenti assenti, rapidità di rivendita, fallimento delle società intermedie, legami societari), il contribuente deve dimostrare di aver agito in buona fede e di aver adottato tutte le verifiche esigibili.
- I singoli indici probatori devono essere valutati in modo complessivo e convergente: la valutazione isolata di circumstanze può determinare una errata conclusione; il giudice deve motivare la valutazione globale degli elementi.
- La mera esistenza di un documento che attesti l'esportazione non esclude l'accertamento di fittizietà delle cessioni precedenti: se il primo passaggio non è reale, ne consegue che il successivo diritto al credito/alla sospensione può essere contestato.
- In presenza di operazioni anomale è richiesto al cessionario un livello di diligenza (verifiche sulla controparte, coerenza commerciale, riscontri sui pagamenti e sulla movimentazione delle merci) proporzionato alle circostanze: la regolarità formale della contabilità non garantisce automaticamente la buona fede.
- In caso di rigetto in appello basato su valutazioni errate degli indici, la Corte di Cassazione può cassare e rinviare per nuovo esame affinché la Commissione valutatrice esamini complessivamente le prove e ripartisca correttamente l'onere probatorio.
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