Cassazione Civile, Ordinanza n. 07354/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica, in data 7 dicembre 2018, di una comunicazione di iscrizione ipotecaria. Il contribuente, dopo aver richiesto l'estratto di ruolo, vi aveva rinvenuto cinque pretese: quattro cartelle di pagamento e un avviso di accertamento, che assumeva non essere mai stati notificati. Impugnava dunque sia l'estratto di ruolo sia gli atti presupposti. In primo grado il ricorso veniva rigettato; in appello il contribuente ribadiva l'inesistenza o invalidità delle notifiche e disconosceva la conformità all'originale delle copie prodotte dall'ente per provare le notifiche. In cassazione articolava sette motivi: 1) violazione delle norme sulla prova documentale e sul disconoscimento delle copie e delle sottoscrizioni; 2) omessa pronuncia sul disconoscimento e sul mancato giudizio di verificazione; 3) e 4) errori sulla notifica di una cartella eseguita tramite messo notificatore a persona diversa dal destinatario, per asserita mancanza della prova della raccomandata informativa; 5) e 6) invalidità/inesistenza delle notifiche via PEC perché provenienti da indirizzi non inseriti nei pubblici elenchi IPA; 7) motivazione apparente della sentenza d'appello. La Corte ha inoltre affrontato in limine il tema dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo alla luce della disciplina sopravvenuta dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso limitatamente alle cartelle nn. 07920120002366103 e 07920180004580807, perché rispetto ad esse il contribuente non aveva allegato, nei termini di legge, uno specifico interesse ad agire: trattandosi di atti non indicati nella comunicazione di iscrizione ipotecaria, la sopravvenuta disciplina dell'estratto di ruolo esigeva la prova di uno dei pregiudizi tipizzati, non fornita nel giudizio. Per queste due cartelle la sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio. Per il resto, la Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati o inammissibili i motivi relativi alla specificità del disconoscimento documentale, alla notificazione a persona diversa dal destinatario con raccomandata semplice informativa, alla validità delle notifiche via PEC anche se provenienti da indirizzi non inseriti nei pubblici elenchi quando la norma applicabile non lo richieda, e alla denunciata motivazione apparente. Sul piano economico, ha compensato le spese per metà e ha condannato il ricorrente al pagamento dell'altra metà; ha inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. 546/1992
L'impugnazione dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non esaurisce le possibilità di tutela; il contribuente può far valere l'invalidità della notifica anche tramite impugnazione dell'estratto di ruolo, secondo lettura costituzionalmente orientata.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973
testo originario e testo sostituito dall'art. 12, comma 1, d.lgs. 110/2024
L'estratto di ruolo non è impugnabile; il ruolo e la cartella invalidamente notificata sono direttamente impugnabili solo in presenza di un pregiudizio tipizzato. La disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti e incide sull'interesse ad agire, che va valutato al momento della decisione.
art. 372 c.p.c.
Nel giudizio di legittimità l'interesse ad agire può essere documentato anche con deposito successivo di documenti concernenti la sua persistenza.
art. 2702 c.c.
La scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni di chi l'ha sottoscritta, salvo riconoscimento o equiparazione legale della sottoscrizione.
art. 2719 c.c.
Le copie hanno la stessa efficacia delle autentiche se la conformità all'originale è attestata o non espressamente disconosciuta.
art. 214 c.p.c.
Il disconoscimento della sottoscrizione deve essere specifico e non meramente formulato in modo stereotipato.
art. 215 c.p.c.
Il disconoscimento deve essere effettuato nella prima udienza o con la prima risposta successiva alla produzione; il disconoscimento preventivo è efficace solo se riferito a una scrittura determinata e conosciuta.
art. 216 c.p.c.
In mancanza di verificazione richiesta e positiva, il disconoscimento ritualmente compiuto può precludere l'utilizzazione della scrittura.
art. 139, comma 4, c.p.c.
Quando l'atto è consegnato a persona diversa dal destinatario, è sufficiente la spedizione della raccomandata informativa semplice; non è richiesto l'avviso di ricevimento.
art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. 600/1973
Per le notifiche fiscali a persona diversa dal destinatario è prevista la raccomandata semplice informativa; la prova dell'invio è sufficiente.
art. 26 d.P.R. 602/1973
La disciplina della notifica della cartella richiama le modalità previste dal d.P.R. 600/1973 e consente la notifica via PEC secondo le forme previste, senza richiedere, per l'indirizzo del mittente, l'iscrizione nei pubblici elenchi prevista per le notifiche degli avvocati.
art. 3 bis l. 53/1994
La regola dell'indirizzo PEC del notificante risultante da pubblici elenchi vale per le notifiche eseguite dagli avvocati; non è automaticamente estensibile alle notifiche compiute dalla P.A. nell'ambito della riscossione.
art. 16-ter d.l. 179/2012
È richiamato quale fonte degli elenchi pubblici rilevanti per la disciplina delle notifiche via PEC, ma non come requisito imposto alle notifiche dell'ente di riscossione nel caso concreto.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è solo apparente se manca graficamente o è incomprensibile/irriducibile a una ratio decidendi percepibile; nel caso concreto la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente.
art. 111 Cost.
Richiede una motivazione effettiva e intellegibile, ma non impone un particolare grado di ampiezza se la ratio decidendi è chiaramente ricostruibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Il raddoppio del contributo unificato si applica anche quando il ricorso del privato viene definito con cassazione senza rinvio, se la causa non avrebbe dovuto essere proposta.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo non è, di regola, autonomamente impugnabile; la diretta impugnazione del ruolo o della cartella non notificata è ammessa solo se il debitore dimostra un interesse ad agire attuale e concreto, riconducibile ai casi tipizzati dalla legge. Tale interesse va verificato al momento della decisione e può essere dedotto anche nel giudizio di legittimità mediante deposito di documenti pertinenti.
- La sopravvenuta disciplina che delimita l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo si applica anche ai processi pendenti, perché incide sull'interesse ad agire e non sui mezzi di impugnazione in sé.
- Il disconoscimento della conformità di una copia all'originale o dell'autenticità della sottoscrizione deve essere specifico, tempestivo e circostanziato; non bastano formule di stile o contestazioni generiche, né un disconoscimento preventivo non riferito a un documento determinato.
- Per le notifiche fiscali eseguite mediante consegna a persona diversa dal destinatario, la legge richiede la sola raccomandata informativa semplice; non è necessario produrre l'avviso di ricevimento, essendo sufficiente la prova dell'invio.
- La notifica via PEC di atti della riscossione non è inesistente per il solo fatto che il messaggio provenga da un indirizzo non iscritto nei pubblici elenchi, quando la disciplina speciale applicabile non prevede tale requisito; l'inesistenza ricorre solo in caso di mancanza degli elementi essenziali della notificazione, altrimenti la difformità integra semmai una nullità.
- La motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non renda percepibile la ratio decidendi; non sussiste se il giudice di merito espone, anche sinteticamente, le ragioni della decisione in modo comprensibile.
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