Sentenza del 14/12/2017 n. 2549 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Iva - Operazioni esenti - Contratto di assicurazione concluso in coassicurazione con altre imprese assicurative obbligate pro quota alla copertura del rischio assicurato - Delega ad una delle imprese coassicuratrici alla gestione e all'esecuzione del rapporto assicurativo - Commissioni di delega - Esenzione ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 9 , del d.P.R. 633/1972 - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il trattamento IVA delle commissioni di delega corrisposte nell'ambito di un contratto di assicurazione concluso in coassicurazione. Più imprese assicurative erano obbligate pro quota alla copertura del rischio e una di esse era stata incaricata dalle altre della gestione e dell'esecuzione del rapporto assicurativo. Occorreva stabilire se tali commissioni costituissero il corrispettivo di una prestazione di servizi imponibile oppure di una prestazione riconducibile al mandato, alla mediazione o all'intermediazione relativa a operazioni assicurative, esente ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 9, del d.P.R. 633/1972.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto l'esenzione IVA delle commissioni di delega. Quando la delegataria, anche eventualmente senza spendere il nome delle altre coassicuratrici, gestisce ed esegue il rapporto assicurativo e procura all'assicurato la copertura prevista dal contratto, le commissioni rappresentano il corrispettivo di una prestazione collegata a un rapporto assicurativo. È quindi sufficiente l'esistenza di un vincolo contrattuale tra il prestatore del servizio e l'assicurato, ravvisabile nel rapporto con il coassicuratore, per ricondurre l'attività alle operazioni esenti.
Norme richiamate
Art. 10, comma 1, n. 9, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, nonché operazioni relative a valute estere, compresi i servizi di intermediazione, con esclusione della custodia e amministrazione dei titoli
Nel caso esaminato la norma è stata interpretata come applicabile alle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a operazioni assicurative, comprese quelle svolte dalla coassicuratrice delegataria nella gestione ed esecuzione del rapporto assicurativo.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La disciplina IVA sulle operazioni esenti è stata applicata considerando la natura sostanziale della prestazione e il suo collegamento diretto con la copertura assicurativa, anziché la sola denominazione contrattuale delle commissioni.
Massime di principio
- Per stabilire se una commissione è esente IVA occorre valutare la funzione effettivamente svolta e il suo collegamento con un'operazione assicurativa, non soltanto il nome attribuito al compenso.
- Le attività di gestione, esecuzione e coordinamento di un rapporto assicurativo possono rientrare nell'esenzione IVA quando costituiscono prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione assicurativa.
- L'esenzione può operare anche nei rapporti di coassicurazione, quando una coassicuratrice delegata agisce per la gestione del contratto e procura concretamente la copertura all'assicurato.
- Non è necessariamente indispensabile che la delegataria spenda formalmente il nome delle altre imprese coassicuratrici: è decisiva l'esistenza di un collegamento contrattuale sostanziale con l'assicurato e con l'operazione assicurativa.
- In situazioni analoghe è necessario verificare i contratti, le obbligazioni pro quota, il contenuto della delega e le attività concretamente svolte, distinguendo le prestazioni assicurative esenti dai servizi meramente amministrativi o tecnici, che potrebbero invece essere imponibili.
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