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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16490/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna le sentenze di merito che lo avevano condannato per estorsione (per la dazione sotto minaccia di €70) e per maltrattamenti in famiglia aggravati. Le censure principali sono: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova sulla titolarità delle somme consegnate (sostenendo che il denaro fosse di pertinenza dell'imputato e non dei genitori, con conseguente insussistenza dell'elemento oggettivo dell'estorsione e richiesta di derubricazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni o esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose); 2) errata valutazione dell'adeguatezza delle risorse economiche dell'imputato e difetto di circostanziazione temporale del fatto; 3) censura sulla configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia, lamentando l'assenza della serialità e dell'abitualità delle condotte e sostenendo che le condotte erano finalizzate al recupero di somme proprie e non a un programma persecutorio delle vittime; 4) omessa o contraddittoria valutazione delle prove (conti postali, dichiarazioni dei testi, fonoregistrazioni) e richiesta di annullamento con rinvio per revisione della qualificazione giuridica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per essere meri reiterativi delle stesse doglianze già esaminate e risolte dalla Corte d'appello, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata era completa, coerente e adeguatamente ancorata alle risultanze probatorie. La Corte ha confermato le valutazioni di merito secondo cui: l'imputato, affetto da dipendenze, dissipava rapidamente le proprie entrate; i genitori gestivano le sue entrate e talvolta prelevavano per esigenze familiari; la somma di €70 è stata consegnata ai genitori sotto minaccia nel contesto di un sistema ripetuto di sopraffazione; la condotta integra il reato di estorsione e le condotte reiterate dal 2019 al 2024 raggiungono la soglia della serialità e dell'abitualità richiesta per i maltrattamenti in famiglia. Per questi motivi la Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ha irrogato, per responsabilità nella presentazione dei ricorsi, una sanzione di €3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    La Corte ricorda i limiti del sindacato in Cassazione sulla motivazione (lett. e) e sulle doglianze di errata applicazione di legge (lett. b)), affermando che non sono deducibili censure meramente valutative dei fatti; le critiche che ripropongono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili.

  • art. 629 cod. pen.

    La Corte conferma che l'estorsione richiede la dazione di una cosa o una utilità in conseguenza di minacce o violenza; la concreta dazione dei €70, correlata a minacce e allo stato di bisogno/abitudine violenta, è ritenuta integrare l'elemento oggettivo del reato.

  • art. 572 cod. pen.

    maltrattamenti in famiglia

    La norma richiede serialità e abitualità di condotte vessatorie che impongano un regime di vita persecutorio; la Corte ritiene provata la persistenza e ripetitività delle condotte dal 2019 al 2024 e la consapevolezza dell'agente di proseguire nell'attività vessatoria, quindi il reato è integrato.

  • art. 393 cod. pen.

    esercizio arbitrario delle proprie ragioni

    La Corte ricorda che tale fattispecie richiede la convinzione, anche errata, di far valere un diritto; rileva però che nel caso l'imputato era consapevole di non avere titolo sulle somme richieste, per cui non può trovare applicazione.

  • art. 392 cod. pen.

    esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose

    Richiamata dalla difesa come possibile ricaduta, la norma è esclusa dalla Corte perché manca la buona fede o il convincimento dell'esistenza di un diritto da parte dell'imputato.

  • art. 591 c.p.p.

    La Corte applica il principio che la genericità o l'aspecificità del ricorso, ovvero la mancata correlazione tra censure e motivazione impugnata, comportano l'inammissibilità.

  • art. 52 D.Lgs. 196/03

    Indicata in nota finale: in caso di diffusione del provvedimento vanno omessi i dati identificativi maggiori a tutela della privacy.

Massime di principio

  • Per configurare l'estorsione è necessario che la somma consegnata sia effettivamente di proprietà o disponibilità della persona offesa e che vi sia un nesso causale tra minacce/violenza e la dazione; la prova può essere costruita anche ricostruendo la dinamica familiare e le abitudini economiche degli attori.
  • La derubricazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni richiede che l'agente fosse realmente convinto, anche erroneamente, di vantare un diritto: la semplice aspirazione a ottenere denaro o la dipendenza che porta a pretendere somme non giustifica automaticamente questa configurazione.
  • Il reato di maltrattamenti in famiglia richiede serialità e abitualità di condotte vessatorie; episodi isolati od episodici, senza persistenza e regime persecutorio, non sono sufficienti a integrarlo.
  • In Cassazione sono inammissibili i ricorsi che si limitano a rinnovare censure di merito già esaminate dalla corte di appello o che chiedono una diversa valutazione della prova senza evidenziare vizi di motivazione manifesti, contraddittori o omissioni essenziali.
  • La collocazione temporale di un fatto può essere ritenuta adeguatamente provata anche se non precisissima, purché sia coerente con altri elementi processuali (misure cautelari, atti di polizia, dichiarazioni costanti) che consentono una sufficiente ancoraggio cronologico.
  • La valutazione delle dichiarazioni dei familiari e degli interventi di forze di polizia (testimonianze di soggetti istituzionali) può avere rilievo decisivo nel ricostruire un quadro di violenza domestica continuo e ripetuto.

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