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Provvedimento

Deliberazione n. 499 del 03/07/2026

Provvedimento del 3 luglio 2026

Garante Privacy499

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

A seguito della segnalazione di una persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, il Garante ha ratificato le determinazioni urgenti adottate il 19 giugno 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Le misure impongono di impedire la diffusione del materiale segnalato sulle piattaforme Instagram e Telegram e di conservarne l’eventuale versione acquisita in chiaro per dodici mesi, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati.

Ratifica delle misure d’urgenza adottate nei confronti di Meta e Telegram per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato le misure urgenti adottate il 19 giugno 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, in relazione a una segnalazione riguardante il rischio di diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Origine del procedimento

La persona interessata ha presentato una segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, disposizione introdotta dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. Tale norma attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da parte di chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza il consenso della persona interessata.

La segnalazione chiedeva l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram. L’art. 144-bis del Codice prevede che il Garante decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice privacy.

Misure d’urgenza adottate il 19 giugno 2026

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, in via d’urgenza, le determinazioni nn. 315 e 316 del 19 giugno 2026.

Le determinazioni sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 19 giugno 2026 e hanno previsto:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione;
  • la trasmissione del materiale all’Autorità in formato hash, funzionale all’attuazione delle misure di rilevazione e blocco senza necessità di rendere direttamente disponibile il contenuto in chiaro;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
  • l’obbligo di utilizzare, per tale conservazione, misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicarle tempestivamente all’Autorità.

Base normativa e procedurale

Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679 e il Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

La procedura d’urgenza è stata adottata sulla base dell’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, recante le procedure interne aventi rilevanza esterna, disposizione introdotta dalla deliberazione del Garante n. 33 del 27 gennaio 2022. L’art. 33-bis attribuisce al dirigente del Dipartimento competente il potere di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, fatta salva la successiva ratifica del Garante.

Ratifica del provvedimento

Dopo aver acquisito le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e aver esaminato la documentazione agli atti, il Garante, nella riunione del 3 luglio 2026, ha ratificato le determinazioni nn. 315 e 316 del 19 giugno 2026.

La ratifica è stata disposta ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento non dispone una nuova sanzione amministrativa pecuniaria, ma conferma le misure urgenti di prevenzione della diffusione e di conservazione probatoria già adottate nei confronti delle tre società.

Punti principali

Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy

La persona interessata ha segnalato il rischio di invio, cessione, pubblicazione o diffusione, senza consenso, di materiale audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, chiedendo l’intervento del Garante nei confronti di Instagram e Telegram.

Misure urgenti del 19 giugno 2026

Il dirigente competente ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.

Conservazione a fini probatori

Le società sono state prescritte di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e informando tempestivamente l’Autorità.

Ratifica del Garante

Con il provvedimento del 3 luglio 2026, il Garante ha ratificato le determinazioni dirigenziali nn. 315 e 316 del 19 giugno 2026 ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.

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