Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21583/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo della società MM4480 s.r.l.s., della ditta individuale Basile Giuseppa e del marchio "Sharbat", disposto per il fumus del reato di cui agli artt. 110 e 416‑bis c.p. (con riferimento alla posizione di Mancuso Mario). La ricorrente deduce un unico motivo: vizio di mera apparenza di motivazione. Sostiene che non vi sarebbero elementi probatori diretti a collegare la ditta intestata alla Basile al Mancuso (solo la MM4480 sarebbe riconducibile a Mancuso); che i mezzi iniziali per l'avviamento erano leciti e familiari (risparmi dei genitori); che molte circostanze ritenute probatorie dal Tribunale (gestione turni, impiego degli stessi dipendenti, rapporti sentimentali e professionali con Mancuso) possono essere spiegate con rapporti di lavoro/sentimentali o con la riconosciuta abilità professionale del Mancuso; che le contestazioni in chiave di aggravante 416‑bis erano riferite principalmente a Magi s.r.l. e MM4480 e non alla ditta Basile; e che l'episodio della presunta consegna di denaro riguarderebbe solo Giuseppe Micalizzi, non un "uomo d'onore".

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la ricorrente abbia fatto una mera lettura alternativa dei fatti rispetto alla motivazione ampia e congrua del Tribunale e non abbia indicato vizi di motivazione così radicali da rendere privo dei requisiti minimi l'itinerario logico‑argomentativo (limite previsto dall'art. 325 c.p.p. per i provvedimenti cautelari). La Corte ha confermato che, quando un'attività imprenditoriale si è sviluppata ed espansa con l'ausilio e sotto la protezione di un'associazione mafiosa, l'intero patrimonio aziendale è "contaminato" e può essere assoggettato a sequestro/confisca anche se il capitale iniziale era lecito. Perciò le censure della difesa non hanno messo in luce un vizio di tale portata da giustificare la cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (importo non specificato nel testo).

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Usato per indicare il concorso nel reato contestato a Mancuso; la contestazione normativa riguarda la partecipazione a condotte che favoriscono l'associazione mafiosa.

  • art. 416‑bis c.p.

    Rilevante quale fattispecie di associazione di tipo mafioso e per la qualificazione delle attività come "imprese mafiose" o "a partecipazione mafiosa"; la Corte conferma che, se un'impresa è sviluppata sotto protezione mafiosa, il patrimonio aziendale è soggetto a sequestro/confisca ai sensi della normativa antimafia (anche rispetto alla confisca prevista dal comma 7).

  • art. 416‑bis, comma 7 c.p.

    Richiamato in relazione alla possibilità di confisca dei beni appartenenti all'impresa a partecipazione mafiosa.

  • art. 324 c.p.p.

    Indica la composizione del Tribunale che ha emesso l'ordinanza impugnata (Tribunale costituito ai sensi dell'art. 324 c.p.p.).

  • art. 325 c.p.p.

    Norma che limita i motivi di ricorso in cassazione avverso provvedimenti cautelari alla violazione di legge e richiede che i vizi della motivazione siano tali da rendere mancante o del tutto inidoneo l'apparato motivazionale; la Corte l'ha applicata per dichiarare inammissibile il ricorso che prospettava una diversa valutazione dei fatti.

Massime di principio

  • Nei sequestri preventivi legati all'art. 416‑bis c.p. il giudice può ritenere "contaminato" l'intero patrimonio aziendale anche se il capitale iniziale era stato apportato con mezzi leciti; la liceità dell'apporto iniziale non esclude necessariamente la strumentalità dell'impresa alla attività mafiosa.
  • In Cassazione contro provvedimenti cautelari (sequestro) la possibilità di impugnazione è assai limitata: non è sufficiente proporre una lettura alternativa dei fatti; bisogna dimostrare vizi di motivazione talmente gravi da rendere l'argomentazione del giudice priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
  • Per resistere efficacemente a misure preventive per connessione a fenomeni mafiosi la difesa deve fornire elementi concreti e specifici che interrompano il nesso tra impresa e protezione/agevolazione mafiosa (es.: documentazione che provi autonomia gestionale, assenza di interventi gestori terzi, prove che le operazioni economiche siano indipendenti da soggetti riconducibili alla consorteria).
  • Elementi indiziari considerati altamente probativi di assoggettamento mafioso comprendono: controllo gestionale di terzi (gestione turni, rapporti con fornitori), sovrapposizione di personale e beni tra imprese, video‑documentazione di passaggi di denaro, intercettazioni che evidenziano istruzioni o presa di decisioni, e l'uso continuativo della protezione/agevolazione di soggetti riconducibili alla criminalità organizzata.
  • Il rapporto sentimentale o la collaborazione tecnica con un soggetto indiziato di collusione mafiosa non è di per sé sufficiente a escludere la sussistenza del fumus quando sussiste una pluralità di elementi convergenti che indicano disponibilità reale dell'impresa a soggetti terzi e assoggettamento a logiche mafiose.
  • Quando la decisione di merito (salvo errori di diritto chiari) espone una motivazione articolata e fondata su molteplici riscontri investigativi, la Corte di Cassazione tende ad affermare l'inammissibilità del ricorso che si limiti a contestare la valutazione probatoria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.