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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09331/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (investitori)

La controversia

Due coniugi avevano convenuto in giudizio l'intermediario finanziario per ottenere la declaratoria di nullità dei contratti di investimento in strumenti finanziari, o in subordine l'annullabilità o la risoluzione per inadempimento agli obblighi informativi, con conseguenti restituzioni e risarcimento dei danni. In primo grado era stata accertata la nullità del contratto-quadro del 22 ottobre 1999 solo limitatamente alla posizione di una delle due cointestataria, la cui firma era risultata apocrifa, mentre tutte le altre domande erano state rigettate. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che la nullità parziale non potesse estendersi all'altro coniuge e che, comunque, la doglianza sugli obblighi informativi fosse assorbita dal giudicato interno sulla mancanza di prova del danno e del nesso causale. In cassazione i ricorrenti hanno censurato tale impostazione, sostenendo che il contratto-quadro fosse unitario e che la sottoscrizione di entrambi fosse essenziale; hanno inoltre contestato il richiamo all'art. 1854 c.c. per giustificare l'efficacia degli ordini impartiti da uno solo dei cointestatari.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la decisione di merito che aveva escluso la nullità integrale del rapporto. Ha affermato che il contratto-quadro di intermediazione finanziaria sottoscritto da uno solo dei due investitori è nullo per difetto di forma scritta ai sensi dell'art. 23 t.u.f., con travolgimento degli ordini di acquisto anche nei confronti dell'altro cointestatario; il contratto non è qualificabile come contratto plurilaterale ex art. 1420 c.c., ma come contratto bilaterale con parte soggettivamente complessa. Sono stati quindi dichiarati assorbiti tutti gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale della banca. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 1325 c.c.

    richiamato dai ricorrenti tra le norme violate, in tema di requisiti del contratto e validità della manifestazione di volontà

  • art. 1419 c.c.

    evocato per la nullità parziale; la Corte ha escluso che fosse la norma pertinente nel caso, poiché il vizio non riguardava il contenuto di una clausola ma la mancata sottoscrizione di una parte

  • art. 1420 c.c.

    ritenuto non applicabile perché il contratto di intermediazione finanziaria non è un contratto plurilaterale con scopo comune, ma un contratto bilaterale con parte soggettivamente complessa

  • art. 1854 c.c.

    la Corte ha escluso che la disciplina del conto cointestato consenta di attribuire agli ordini di investimento effetti vincolanti per il cointestatario non firmatario; la norma riguarda i rapporti di conto e i prelievi, non gli ordini di investimento

  • art. 21 t.u.f.

    richiamato dai ricorrenti tra le disposizioni violate, in tema di obblighi dell'intermediario nella prestazione dei servizi di investimento

  • art. 23 t.u.f.

    norma centrale: il contratto-quadro di investimento deve essere redatto per iscritto; la mancanza della firma di uno degli investitori determina nullità del contratto

  • art. 38 ss. Reg. Consob n. 11522 del 1998

    richiamate dai ricorrenti in relazione alla disciplina dei servizi di investimento e degli obblighi informativi

  • art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993

    richiamato dalla Corte come conferma del rilievo dell'esigenza formale nei contratti bancari

  • art. 1726 c.c.

    menzionato in via sistematica quale norma sul mandato collettivo, utile per il confronto con i contratti gestori

  • art. 1730 c.c.

    richiamato in via sistematica sul mandato conferito a più mandatari congiunti

  • art. 1440 c.c.

    menzionato dalla Corte nel ragionamento sull'esigenza conservativa dei contratti e sulla nullità parziale, ma non come norma direttamente applicata

  • art. 2932 c.c.

    non pertinente al decisum; citato solo indirettamente nella tassonomia, non nel testo della sentenza

Massime di principio

  • Nei servizi di investimento, il contratto-quadro deve rispettare rigorosamente la forma scritta richiesta dalla legge: se la sottoscrizione di uno degli investitori manca o è invalida, il rapporto è nullo nei confronti di tutti i soggetti che avrebbero dovuto aderirvi.
  • Un contratto di intermediazione finanziaria stipulato da più investitori non va automaticamente qualificato come contratto plurilaterale ex art. 1420 c.c.; occorre verificare se vi sia realmente uno scopo comune e una struttura plurisoggettiva tipica, non bastando la mera presenza di più intestatari o più partecipanti.
  • La cointestazione del conto corrente consente, al più, di attribuire efficacia disgiunta alle operazioni di prelievo ove tale facoltà sia provata, ma non estende di per sé agli ordini di investimento gli effetti negoziali del contratto-quadro sottoscritto da un solo cointestatario.
  • La disciplina del conto corrente cointestato non può essere utilizzata per sanare o supplire alla mancanza di forma richiesta per il contratto-quadro di investimento: il rapporto bancario di conto e il distinto rapporto di investimento restano giuridicamente separati.
  • La nullità del contratto di investimento travolge gli ordini di acquisto che ne costituiscono esecuzione, con conseguente irrilevanza, ai fini restitutori, della tesi che uno dei cointestatari abbia agito anche per l'altro senza una valida base contrattuale comune.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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