Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-745/23

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 30 aprile 2025. — Maksu- ja Tolliamet contro UT. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Riigikohus. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) 2018/1672 – Articolo 3, paragrafo 1 – Mancata dichiarazione di una somma di denaro contante – Determinazione del valore di una somma di denaro contante costituita da valute estere – Corso di una moneta non pubblicato dalla Banca centrale europea – Grivnia ucraina. — Causa C-745/23

Giurisprudenza europea62023CJ0745

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito come va determinato il valore in euro del denaro contante in valuta estera ai fini dell’obbligo di dichiarazione previsto dal regolamento (UE) 2018/1672. In assenza di un tasso pubblicato dalla BCE, spetta agli Stati membri fissare il cambio applicabile, ma nel rispetto dell’effetto utile della norma e della certezza del diritto. È quindi legittimo il ricorso a un tasso tratto da un sito Internet privato, se quel tasso è realmente utilizzato nei cambi, è stato reso opponibile in modo chiaro e accessibile, e il viaggiatore poteva conoscerlo con certezza al momento dell’attraversamento della frontiera.

Determinazione del tasso di cambio da usare per verificare l’obbligo di dichiarazione del denaro contante in valuta estera ai sensi del regolamento (UE) 2018/1672 quando la BCE non pubblica il cambio di riferimento.

La questione giuridica

Se l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1672 osti a che uno Stato membro, per stabilire se una somma di denaro contante in valuta diversa dall’euro raggiunga la soglia di EUR 10000 che fa scattare l’obbligo di dichiarazione, utilizzi un tasso di cambio desunto da un sito Internet privato per una valuta il cui cambio di riferimento non è pubblicato dalla BCE, e quali condizioni debbano comunque essere rispettate perché tale tasso sia opponibile al viaggiatore.

Principio di diritto

L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1672 non vieta che uno Stato membro determini il valore in euro di somme in contanti espresse in valuta estera, per la quale la BCE non pubblichi un tasso di riferimento, facendo riferimento a un tasso di cambio indicato su un sito Internet, anche se diverso da quello riportato su un altro sito, purché tale tasso corrisponda a un cambio realmente e frequentemente usato, sia stato designato dallo Stato membro in modo chiaro, intelligibile e univoco, sia liberamente e facilmente accessibile e sia conoscibile con certezza dagli interessati al più tardi al momento dell’ingresso o dell’uscita dall’Unione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) 2018/1672
  • Articolo 3, paragrafo 1, regolamento (UE) 2018/1672
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i), regolamento (UE) 2018/1672
  • Regolamento (CE) n. 1889/2005
  • Direttiva (UE) 2015/849
  • Regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 53 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
  • Articoli 48 e 146 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
  • Articolo 2 TUE
  • Articolo 355 TFUE

Determinazione del tasso di cambio per l’obbligo di dichiarazione del denaro contante

La pronuncia, resa in un rinvio pregiudiziale del Riigikohus (Corte suprema estone), riguarda l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1672 sui controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall’Unione. Il caso nasce da un controllo alla frontiera estone nei confronti di una viaggiatrice che trasportava 500000 grivnie ucraine in contanti.

Fatti e procedimento principale

UT è stata fermata al valico di Narva mentre attraversava la frontiera tra Federazione russa ed Estonia. L’autorità doganale estone ha convertito le grivnie in euro utilizzando il tasso indicato sul sito www.xe.com, ritenendo che l’importo superasse la soglia di EUR 10000 prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2018/1672. È stata quindi irrogata un’ammenda e disposta la confisca del denaro; il giudice di primo grado ha poi ridotto la sanzione e annullato la confisca, mentre l’amministrazione ha proposto ricorso in cassazione.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva quale tasso di cambio dovesse essere utilizzato per accertare il valore di una somma in contanti espressa in una valuta per la quale la BCE non pubblica tassi di cambio di riferimento.

Quadro normativo richiamato

La Corte richiama:

  • il regolamento (UE) 2018/1672, in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i), e l’articolo 3, paragrafo 1;
  • il regolamento (CE) n. 1889/2005, richiamato nel considerando 4 come antecedente del sistema di controlli;
  • la direttiva (UE) 2015/849, come quadro generale di prevenzione del riciclaggio;
  • il regolamento (UE) n. 952/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, invocati dall’autorità nazionale ma ritenuti non pertinenti;
  • l’articolo 2 TUE, per il principio di certezza del diritto.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che l’obbligo di dichiarazione si applica anche al denaro contante costituito da valute diverse dall’euro, se il suo valore raggiunge o supera EUR 10000. Tuttavia, il regolamento 2018/1672 non indica quale tasso di cambio debba essere usato per convertire tali valute in euro.

Da ciò la Corte ricava che, in mancanza di una disciplina UE specifica, spetta agli Stati membri determinare il tasso di cambio applicabile. Nel farlo, però, essi devono rispettare l’effetto utile del regolamento e il principio di certezza del diritto.

La Corte esclude che si debba applicare, per analogia, l’articolo 53 del codice doganale dell’Unione e le relative norme di esecuzione: il codice doganale riguarda infatti le merci, mentre il denaro contante in valuta estera, ai fini del regolamento 2018/1672, non rientra in tale nozione.

Per essere compatibile con il diritto dell’Unione, il tasso scelto dallo Stato membro deve quindi:

  • corrispondere a uno dei tassi realmente e frequentemente applicati in operazioni di cambio in euro della valuta interessata;
  • essere designato in modo chiaro, intelligibile e univoco come tasso applicabile;
  • essere liberamente e facilmente accessibile;
  • poter essere conosciuto con certezza dagli interessati, al più tardi al momento dell’ingresso o dell’uscita dall’Unione.

La Corte precisa inoltre che l’accessibilità impone che l’informazione sia gratuita e che non sia necessario iscriversi a un sito Internet per consultarla. Nel caso di specie, spetta al giudice nazionale verificare se il tasso tratto da www.xe.com soddisfacesse tali requisiti.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1672 non osta a che uno Stato membro usi il tasso di cambio di un sito Internet per determinare il valore in euro di una somma in valuta estera, anche se quel tasso è diverso o più elevato di quello di un altro sito. Ciò è però lecito solo se ricorrono le quattro condizioni sopra indicate, che assicurano corrispondenza a tassi di mercato, chiarezza normativa, accessibilità e prevedibilità per il viaggiatore.

Principio di diritto

La sentenza conferma che, per il controllo del contante in frontiera, la soglia di EUR 10000 può essere calcolata con un tasso fissato a livello nazionale anche quando la BCE non pubblichi il cambio della valuta considerata; il limite è che il tasso sia reale, ufficialmente individuato dallo Stato e conoscibile con certezza dal soggetto obbligato alla dichiarazione.

Come è indicizzato

Materiecontrolli sul denaro contantediritto doganalericiclaggio di denarocertezza del diritto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.