Sentenza del 24/10/2017 n. 1487 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
ACCERTAMENTO - Società cessata - Art. 28, comma 4, D.lgs. 175/2014 - Retroattività - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale della Spezia che aveva annullato una cartella di pagamento di euro 71.398,11, relativa alla liquidazione automatizzata delle dichiarazioni fiscali per l’anno 2009. L’Ufficio sosteneva che l’art. 28, comma 4, del D.lgs. 175/2014, consentendo di notificare atti tributari entro cinque anni dalla richiesta di cancellazione della società, fosse applicabile retroattivamente anche a società cancellate prima della sua entrata in vigore. La società resistente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo stata cancellata dal Registro delle imprese nel gennaio 2013.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e ha confermato l’annullamento della cartella. Ha ritenuto che l’art. 28, comma 4, del D.lgs. 175/2014 non abbia natura interpretativa né efficacia retroattiva e si applichi esclusivamente alle società la cui richiesta di cancellazione sia stata presentata il 13 dicembre 2014 o successivamente. Poiché la R.R. s.r.l. era stata cancellata nel gennaio 2013, al momento della notifica della cartella, avvenuta nell’agosto 2013, non era più legittimamente destinataria dell’atto. Le spese di giudizio sono state compensate per la complessità della controversia e l’evoluzione normativa.
Norme richiamate
Art. 28, comma 4, D.lgs. 175/2014
Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.
La norma differisce per cinque anni gli effetti dell’estinzione della società ai soli fini tributari, ma non ha natura interpretativa e non è retroattiva. Si applica soltanto alle richieste di cancellazione presentate durante la vigenza della nuova disciplina, dal 13 dicembre 2014 in poi.
Art. 2495, comma 2, codice civile
La cancellazione della società dal Registro delle imprese determina l’estinzione della società. Il differimento quinquennale previsto dall’art. 28, comma 4, del D.lgs. 175/2014 opera solo nei casi disciplinati dalla nuova normativa e non può essere applicato a cancellazioni anteriori.
Art. 36-bis, D.P.R. 600/1973
Costituisce il fondamento della liquidazione automatizzata della dichiarazione dei redditi cui si riferiva la pretesa tributaria, senza però superare il difetto di legittimazione passiva derivante dall’estinzione della società.
Art. 54-bis, D.P.R. 633/1972
Disciplina la liquidazione automatizzata delle dichiarazioni IVA e costituiva, insieme all’art. 36-bis del D.P.R. 600/1973, il presupposto della pretesa portata nella cartella.
Cassazione, Sez. VI, ordinanza n. 19142/2016; Cassazione, Sez. V, sentenze nn. 6743/2015, 7923/2016 e 8140/2016; ordinanza n. 15648/2015
La giurisprudenza richiamata afferma in modo costante che l’art. 28, comma 4, del D.lgs. 175/2014 non è retroattivo e si applica esclusivamente alle richieste di cancellazione presentate dal 13 dicembre 2014.
Massime di principio
- Una norma che prolunga gli effetti fiscali dell’estinzione di una società non può essere applicata retroattivamente se il legislatore non le attribuisce espressamente tale efficacia.
- Per stabilire se l’art. 28, comma 4, del D.lgs. 175/2014 sia applicabile, occorre verificare la data della richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese: la disciplina vale solo per richieste presentate dal 13 dicembre 2014 in poi.
- Se la società è stata cancellata prima del 13 dicembre 2014, gli atti tributari notificati successivamente alla sua estinzione possono essere contestati per carenza di legittimazione passiva della società.
- La validità sostanziale della pretesa tributaria non è sufficiente: l’atto deve essere notificato a un soggetto che, secondo la disciplina applicabile al momento della cancellazione, sia ancora legittimamente destinatario dell’obbligazione o dell’atto.
- La mancata impugnazione delle parti sfavorevoli di una sentenza di primo grado può determinare la formazione del giudicato su tali questioni, impedendone la successiva discussione in appello.
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