Cassazione Civile, Ordinanza n. 21344/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento relativa a Irpef e addizionali per l'anno d'imposta 2011, fondata sulla dedotta mancata notificazione della cartella di pagamento presupposta. In primo grado la domanda era stata accolta, anche perché l'agente della riscossione non aveva provato la regolare notifica dell'atto presupposto. In appello, l'agente della riscossione produceva la prova della notifica della cartella, eseguita mediante consegna del plico al portiere dello stabile; la contribuente eccepiva però l'inammissibilità dell'appello per tardività della notifica, sostenendo che la rinnovazione dell'atto sarebbe stata inefficace perché l'appello, proposto dopo l'1 luglio 2019, avrebbe dovuto essere notificato solo via PEC e perché la prima notifica era stata effettuata presso un indirizzo fisico diverso da quello effettivamente eletto in giudizio, mentre negli atti risultava indicata la PEC del difensore. La C.T.R. respingeva l'eccezione e riteneva valida la notifica dell'appello, valorizzando la sollecita rinnovazione dopo il primo esito negativo. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la contribuente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 16-bis d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dal d.l. n. 119 del 2018, assumendo che la notifica dell'appello fosse invalida e tardiva per essere stata eseguita in forma non consentita e presso un domicilio non eletto. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, osservando che il principio della sanatoria della notifica non perfezionata per causa non imputabile al notificante si applica solo se l'errore originario non è colpevole; nel caso concreto, invece, l'atto di appello era stato notificato in un indirizzo del tutto diverso da quello eletto dalla parte appellata nella procura, sicché la mancata notificazione era imputabile al notificante e la rinnovazione successiva non poteva far retroagire gli effetti dell'impugnazione oltre il termine di decadenza.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso della contribuente, ha ritenuto fondato il motivo relativo alla tardività/inammissibilità dell'appello, ha cassato senza rinvio la sentenza della C.T.R. ai sensi dell'art. 382, comma 3, ultimo periodo, c.p.c., perché il processo non poteva essere proseguito essendo l'appello inammissibile. Ha compensato le spese dei gradi di merito e ha condannato in solido l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 per la prenotazione a debito del contributo unificato da parte delle amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
art. 16-bis d.lgs. n. 546 del 1992
La disciplina del processo tributario telematico non è stata ritenuta idonea a sanare una notificazione dell'appello eseguita in un luogo diverso dal domicilio eletto dalla parte appellata; la tempestività va valutata anche alla luce dell'imputabilità dell'errore notificatorio.
art. 16 d.l. n. 119 del 2018
La modifica normativa richiamata dalla ricorrente è stata evocata per sostenere l'obbligo di notificazione via PEC dopo l'1 luglio 2019, ma la Corte ha deciso la causa sulla diversa questione dell'errore imputabile nella notifica.
L. n. 136 del 2018
Norma di conversione richiamata in relazione alla modifica del processo tributario telematico.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge e error in procedendo.
art. 382, comma 3, ultimo periodo, c.p.c.
È stato applicato per cassare senza rinvio la sentenza impugnata, poiché il processo non poteva essere proseguito a causa dell'inammissibilità dell'appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso la sua applicazione, rilevando che le amministrazioni resistenti sono soggette a prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- La sanatoria del mancato perfezionamento della notificazione di un atto di impugnazione opera solo quando l'esito negativo della notifica dipenda da causa non imputabile al notificante; in tal caso, la parte deve riattivare il procedimento notificatorio con sollecita diligenza appena appresa l'anomalia.
- Se l'errore originario della notificazione è imputabile al notificante, la rinnovazione successiva non può retroagire alla data della prima consegna dell'atto e l'impugnazione è tempestiva solo se la notificazione rinnovata si perfeziona entro il termine per impugnare.
- La verifica del domicilio eletto risultante dagli atti processuali grava sul notificante: la notifica dell'impugnazione effettuata in un indirizzo diverso da quello eletto non integra una causa non imputabile idonea a evitare la decadenza.
- Nel processo tributario, la deduzione della validità o invalidità della notificazione dell'impugnazione deve essere valutata in concreto, distinguendo tra errori scusabili del notificante e omissioni derivanti da mancata verifica degli atti di causa.
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