Cassazione Penale, Ordinanza n. 19282/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del GIP che gli aveva applicato la pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. Deduceva violazione di legge sostanziale e processuale e vizio motivazionale, lamentando la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; chiedeva quindi l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte rileva però che, per le sentenze di patteggiamento successive alle modifiche introdotte dalla legge n. 103/2017, il ricorso è ammesso solo per specifici motivi (volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza). Nel caso concreto, la doglianza sull'art. 129 c.p.p. non è più deducibile; inoltre la censura di erronea qualificazione giuridica del fatto è ritenuta del tutto generica e aspecifica, perché non indica alcun elemento fattuale che renda immediatamente manifesto un diverso inquadramento giuridico del fatto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ritenendo che la censura sulla mancata proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non rientri tra i motivi consentiti contro la sentenza di patteggiamento e che la dedotta erronea qualificazione giuridica del fatto fosse formulata in modo generico e non supportato da elementi immediatamente desumibili dal provvedimento impugnato. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, sentenza oggetto di impugnazione
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi espressamente previsti
art. 129 c.p.p.
la mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 non è deducibile come motivo di ricorso contro il patteggiamento nei limiti indicati dalla norma
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità nei casi manifesti
art. 616 c.p.p.
prevede la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso
legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 51
richiamata per la disciplina temporale dell'impugnazione della sentenza di patteggiamento
legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 62
ha introdotto l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è più deducibile, di per sé, la mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- La censura di erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo quando l'errore emerga con immediata e manifesta evidenza dal testo della sentenza o dal capo d'imputazione; sono invece inammissibili deduzioni generiche o che richiedano verifiche fattuali e probatorie ulteriori.
- Nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento, il motivo non può essere una formula meramente assertiva: deve indicare specificamente perché la qualificazione giuridica sia eccentrica rispetto alla contestazione e al contenuto del provvedimento impugnato.
- In caso di inammissibilità del ricorso non dovuta ad assenza di colpa, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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