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Sentenza

Sentenza del 27/09/2017 n. 3805 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Accertamento Irpef - Valutazione reddito d'impresa - Plusvalenza da cessione ramo d'azienda - Presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato - Accertamento in via induttiva - Legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Amministrazione finanziaria aveva determinato una maggiore plusvalenza imponibile derivante dalla cessione di un ramo d’azienda, assumendo come riferimento un valore definito transattivamente in altro contesto e ai fini dell’imposta di registro. Il contribuente ha contestato l’utilizzo automatico di tale valore per l’accertamento Irpef, sostenendo che l’Ufficio non avesse dimostrato né le modalità di determinazione del valore, né l’effettiva percezione di corrispettivi occultati, anche mediante specifiche indagini finanziarie. La plusvalenza doveva essere determinata sulla base del maggiore tra corrispettivo effettivamente pattuito e valore venale in comune commercio, accertato secondo i criteri fiscali applicabili.

La decisione

La pretesa basata sul valore transattivo non è stata ritenuta automaticamente legittima. Un valore concordato ai soli fini dell’imposta di registro, soprattutto se determinato con criteri diversi da quelli del valore venale in comune commercio, non può essere esteso senza ulteriori verifiche all’accertamento Irpef della plusvalenza. L’Amministrazione deve dimostrare il maggior corrispettivo o il maggior valore venale, non potendo fondare l’accertamento soltanto su una presunzione derivante da una precedente definizione transattiva.

Norme richiamate

  • Art. 51, comma 3, d.P.R. 131/1986

    Il valore venale in comune commercio deve essere determinato secondo i criteri previsti dalla disposizione.

    Il valore fiscalmente rilevante per la stima induttiva è quello venale in comune commercio, determinato secondo i criteri normativamente stabiliti. Un valore definito transattivamente per l’imposta di registro, se calcolato con criteri differenti, non è automaticamente utilizzabile per altri tributi.

  • Disciplina Irpef del reddito d’impresa e delle plusvalenze da cessione d’azienda

    La plusvalenza derivante dalla cessione di un ramo d’azienda concorre alla formazione del reddito imponibile. Ai fini dell’accertamento occorre considerare il maggiore tra il corrispettivo effettivamente percepito e il valore venale in comune commercio, purché quest’ultimo sia adeguatamente determinato e provato.

Massime di principio

  • Un valore concordato in via transattiva ai fini dell’imposta di registro non costituisce automaticamente prova del valore imponibile ai fini Irpef o di altre imposte.
  • L’Amministrazione finanziaria deve distinguere tra corrispettivo effettivamente pattuito e valore venale in comune commercio, fornendo una motivazione e una prova coerenti con il criterio utilizzato.
  • La presunzione di corrispondenza tra valore accertato e prezzo effettivamente incassato non è sufficiente, da sola, a dimostrare l’esistenza di una plusvalenza maggiore o di corrispettivi occultati.
  • Per un accertamento induttivo legittimo sono necessari elementi concreti, come comparabili di mercato, criteri estimativi verificabili o indagini finanziarie, e non il semplice richiamo a una precedente definizione fiscale.
  • In situazioni analoghe, il contribuente può contestare l’utilizzo del valore di registro quando esso sia stato determinato per finalità diverse o con criteri non coincidenti con quelli del valore venale in comune commercio.

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