Cassazione Civile, Ordinanza n. 18017/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore servizio rifiuti)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di alcuni contribuenti, delle fatture emesse dal gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti del Comune, limitatamente alla parte in cui era stata applicata la rivalsa IVA sull’importo dovuto a titolo di TARI per l’anno 2016. I giudici di merito avevano accolto le doglianze dei contribuenti ritenendo che la TARI avesse natura tributaria e non corrispettiva, con conseguente esclusione dell’IVA. La società concessionaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto il difetto di giurisdizione del giudice tributario, sostenendo che la lite riguardasse soltanto la legittimità della rivalsa IVA esercitata da un soggetto privato e dovesse quindi appartenere al giudice ordinario; con il secondo ha denunciato violazione delle norme sull’IVA e sulla TARI, sostenendo che la TARI avesse natura di corrispettivo assoggettabile ad IVA.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice tributario. Ha affermato che la controversia non investe un rapporto tributario tra contribuente e amministrazione, ma la legittimità della rivalsa IVA esercitata da un soggetto concessionario nei confronti di privati, questione devoluta alla giurisdizione ordinaria. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Ne è derivata la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario. Le spese sono state compensate per la sopravvenienza della giurisprudenza di legittimità.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 546/1992
La disposizione sulla giurisdizione tributaria non copre la controversia quando essa riguarda soltanto la legittimità della rivalsa IVA tra soggetti privati e non un rapporto tributario in senso proprio.
art. 37 c.p.c.
la giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali è rilevato anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo
Il difetto di giurisdizione può essere rilevato d'ufficio solo nei limiti segnati dal giudicato esplicito o implicito; la norma va letta in senso restrittivo e residuale alla luce di economia processuale e ragionevole durata del processo.
art. 38 c.p.c.
Il termine per eccepire il difetto di giurisdizione opera fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado.
art. 382, comma 3, c.p.c.
In caso di difetto di giurisdizione, la Corte può cassare senza rinvio la sentenza impugnata.
artt. 1 e 3 d.P.R. n. 633/1972
Richiamati per sostenere l’assoggettabilità ad IVA della TARI, ma il loro esame è rimasto assorbito dall’accoglimento del motivo di giurisdizione.
art. 1, commi 641 e 642, L. n. 147/2013
Richiamati per la qualificazione della TARI; il loro esame è rimasto assorbito.
Massime di principio
- Le controversie sulla rivalsa IVA esercitata da un concessionario o gestore nei confronti del privato non integrano, di per sé, una lite tributaria, se manca un esercizio di potere impositivo da parte dell’Amministrazione e il rapporto resta tra soggetti privati.
- Il fatto che la rivalsa trovi fondamento in una norma tributaria non trasforma automaticamente il rapporto sostanziale in un rapporto tributario devoluto al giudice speciale.
- Il difetto di giurisdizione può essere eccepito e rilevato d’ufficio nei limiti in cui non si sia formato giudicato esplicito o implicito sulla giurisdizione; se il giudice di merito decide la causa, il giudicato implicito può precludere il rilievo successivo.
- Quando la Corte accerta il difetto di giurisdizione del giudice che ha deciso la causa, la sentenza va cassata senza rinvio e la controversia va dichiarata devoluta al giudice munito di giurisdizione.
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