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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20481/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Rimane ferma la condanna per tentato furto aggravato già confermata in appello; la decisione di legittimità incide solo sul ricorso e non modifica nel merito l'affermazione di responsabilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto aggravato. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge penale, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, lamentando l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura, per come formulata, tendeva a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità e ha ritenuto la motivazione del giudice di appello immune da evidenti illogicità, poiché il diniego delle attenuanti generiche può essere sorretto dal richiamo agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza necessità di esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto degli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare tutti quelli favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.

  • art. 606 c.p.p.

    Le doglianze che mirano a contestare la valutazione di merito sulla motivazione non sono scrutinabili in cassazione se non si traducono in un vizio effettivo di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla motivazione in una richiesta di nuova valutazione del merito quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
  • Il giudice di merito può legittimamente negare le circostanze attenuanti generiche valorizzando solo gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare puntualmente ogni elemento favorevole o sfavorevole allegato dalle parti.
  • La doglianza sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è manifestamente infondata quando la motivazione del diniego risulti coerente e priva di evidenti illogicità.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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