Sentenza n. 681/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento di diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato emesso dal Consolato Generale d’Italia a Canton n. Prot. 1455/2024, in data 03.06.2024 e notificato in data 12.06.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato adottato dal Consolato Generale d’Italia a Canton, nonostante il previo rilascio del nulla osta al lavoro
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, in possesso di un nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione competente, ha impugnato il diniego del visto di ingresso. Ha dedotto la violazione della disciplina sostanziale, sostenendo che fossero integrati i presupposti per il rilascio del visto e che alle rappresentanze diplomatico-consolari spettasse un controllo meramente formale, essendo riservate allo Sportello Unico le verifiche sostanziali. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omessa o insufficiente considerazione delle osservazioni presentate, il difetto di motivazione, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, anche in presenza del nulla osta, le rappresentanze diplomatico-consolari possano verificare i presupposti del rilascio del visto, compresi il luogo di destinazione, il motivo e la durata del soggiorno, anche mediante colloquio. In materia di visti, la discrezionalità amministrativa è particolarmente ampia e il sindacato giudiziale è limitato alle ipotesi di macroscopica abnormità logica, manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti. Il rischio migratorio deve tuttavia essere desunto da elementi obiettivi e concordanti, idonei a indicare una ragionevole possibilità di abuso del titolo, e non da mere congetture sulle intenzioni dello straniero. Nel caso concreto, il rischio è stato legittimamente desunto dalla mancata conoscenza, emersa durante il colloquio, di elementi essenziali del rapporto di lavoro: città di destinazione, durata della permanenza, orario e giorni lavorativi, ferie e natura netta o lorda della retribuzione. Tali lacune erano corroborate dalla mancanza di contatti diretti con il datore di lavoro, dalla mancata conoscenza dell’italiano o di altra lingua veicolare e dalla scarsa esperienza nel settore lavorativo indicato. Le osservazioni ex art. 10-bis l. 241/1990 sono state ritenute non dirimenti, poiché non superavano l’anomalia della mancata conoscenza degli elementi fondamentali del rapporto. È stato escluso anche il difetto di motivazione: l’uso di formule predefinite non rende illegittimo il diniego quando, considerando l’interlocuzione procedimentale, sia ricostruibile l’iter logico-giuridico seguito dall’amministrazione. Spese processuali compensate per ragioni di equità.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
La disciplina del visto di ingresso deve essere coordinata con il potere dell’amministrazione consolare di verificare i presupposti dell’ingresso anche dopo il rilascio del nulla osta.
art. 31, comma 8, d.P.R. 394/1999
In forza del rinvio all’art. 5 del medesimo regolamento, le rappresentanze diplomatico-consolari possono verificare i presupposti del rilascio del visto, inclusi luogo di destinazione, motivo e durata del soggiorno, anche in presenza di nulla osta.
art. 5 d.P.R. 394/1999
Costituisce la disciplina richiamata per la verifica consolare dei presupposti del visto.
D.M. n. 850/2011
L’intervista presso la rappresentanza diplomatico-consolare può essere utilizzata per verificare i presupposti del rilascio del visto.
art. 10-bis l. 241/1990
Le osservazioni del destinatario del preavviso di rigetto devono essere considerate, ma possono essere ritenute non dirimenti quando non superino gli elementi concreti posti a fondamento del rischio migratorio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte.
Massime di principio
- Il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato non vincola la rappresentanza diplomatico-consolare al rilascio del visto: quest’ultima conserva il potere di verificare autonomamente i presupposti dell’ingresso, compresi il luogo di destinazione, il motivo e la durata del soggiorno.
- In materia di visto di ingresso, la discrezionalità amministrativa è particolarmente ampia e il sindacato giurisdizionale è circoscritto alla verifica di macroscopiche abnormità logiche, manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti.
- Il rischio migratorio legittimante il diniego del visto deve fondarsi su elementi obiettivi, concreti e concordanti, idonei a indicare una ragionevole possibilità di abuso del titolo o di non genuinità dello scopo dichiarato; non può basarsi su una ricostruzione meramente ipotetica o soggettiva delle intenzioni del richiedente.
- La mancata conoscenza, emersa nel colloquio consolare, di elementi essenziali del rapporto di lavoro, se corroborata da ulteriori circostanze quali l’assenza di contatti con il datore di lavoro, la mancata conoscenza di una lingua veicolare e la scarsa esperienza professionale, può costituire una base istruttoria sufficiente per ritenere sussistente il rischio migratorio.
- L’uso di formule predefinite nel diniego del visto non determina di per sé un difetto di motivazione quando, alla luce degli atti e dell’interlocuzione procedimentale, siano comunque ricostruibili le risultanze considerate e l’iter logico-giuridico seguito dall’amministrazione.
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