Cassazione Civile, Ordinanza n. 00847/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietaria)
La controversia
La controversia nasceva da una negatoria servitutis proposta davanti al Tribunale di Agrigento da una donna titolare a titolo di enfiteusi di un fondo confinante con un complesso edilizio realizzato da una società a Lampedusa. Il Tribunale aveva ordinato alla società di arretrare i fabbricati fino a cinque metri dal confine e di eseguire le opere necessarie per assicurare il normale deflusso delle acque nel fondo attrice, oltre alle spese di lite e di CTU. La società aveva proposto appello alla Corte d’appello di Palermo, che lo rigettava confermando sia il diniego di rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio, sia il principio secondo cui, quando il regolamento edilizio comunale preveda distanze non solo tra costruzioni ma anche dal confine, non è ammessa la costruzione in aderenza o appoggio in mancanza di espressa previsione regolamentare; inoltre, il criterio della prevenzione non era applicabile perché l’opera era una nuova costruzione. La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidandolo a cinque motivi, ma nel testo fornito non sono specificati analiticamente i contenuti dei singoli motivi. Nel frattempo le parti avviavano trattative, poi sfociate in una transazione formalizzata in atto notarile, e presentavano istanza congiunta di estinzione del giudizio di legittimità per sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia congiunta al ricorso e della transazione intervenuta tra le parti. Ha ritenuto che l’atto di rinuncia soddisfacesse i requisiti di cui all’art. 390, comma 2, c.p.c. e che, ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, c.p.c., ricorressero le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione. Ha quindi dichiarato estinto il processo e ha compensato le spese di lite. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, osservando che esso si applica ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, e che la relativa disciplina ha carattere eccezionale e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
artt. 702-bis ss. cod. proc. civ.
richiamato solo come base del procedimento di primo grado definito con ordinanza
art. 390, comma 2, c.p.c.
art. 390, comma 2, cod. proc. civ.
la rinuncia congiunta al ricorso è stata ritenuta idonea a soddisfare i requisiti formali richiesti
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.
in presenza di rinuncia congiunta e sopravvenuto disinteresse alla prosecuzione, consente la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione
Massime di principio
- La rinuncia congiunta al ricorso per cassazione, se conforme ai requisiti formali previsti dall’art. 390, comma 2, c.p.c., consente la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, c.p.c.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, le spese possono essere compensate ove le parti ne facciano richiesta congiunta o comunque ne ricorrano i presupposti processuali valorizzati dalla Corte.
- Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e di stretta interpretazione: non si applica oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, e non può essere esteso per analogia all’estinzione del processo.
Come è indicizzato
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