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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21481/2022 del 06/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Fondo impugnava la ritenuta del 15% operata da società italiane sui dividendi percepiti nel 2008-2010, chiedendo il rimborso sostenendo che tale misura, a confronto con il regime fiscale applicato ai fondi comuni mobiliari residenti (imposta sostitutiva sul risultato di gestione pari al 12,5% o 5%), determinava una discriminazione vietata dall'art. 63 TFUE e contrastava con il principio di non discriminazione; deduceva altresì la necessità di un'interpretazione conforme della Convenzione Italia-USA per evitare la violazione del diritto UE.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso: ha ritenuto che la Commissione tributaria regionale aveva errato nel presumere automaticamente la liceità della disposizione convenzionale e nell'attribuire al ricorrente l'onere di dimostrare l'asserita non coerenza del sistema fiscale. La Corte ha stabilito un principio di diritto secondo cui l'art. 10, par. 2, lett. b) della Convenzione Italia-USA (che fissa un limite massimo del 15%) deve essere interpretato in conformità al principio di buona fede e al diritto comunitario in modo da evitare la violazione dell'art. 63 TFUE, e pertanto anche i dividendi pagati a fondi d'investimento mobiliare statunitensi vanno considerati (per gli anni 2008-2010) alla stregua del regime applicabile ai fondi residenti, con conseguente applicazione dell'aliquota del 12,5% cui erano assoggettati i fondi mobiliari residenti. La Corte ha disposto il rinvio al giudice di merito per adeguare la decisione al principio enunciato e statuire sulle questioni assorbite.

Norme richiamate

  • Art. 10 Convenzione Italia - Stati Uniti d'America (dividendi)

    "I dividendi pagati da un residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. [...] tuttavia tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente... l'imposta così applicata non può eccedere: ... (b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi."

    La Corte ha ritenuto che la clausola pattizia fissi un limite massimo (15%) ma debba essere interpretata conformemente al diritto UE; non impedisce l'applicazione di un'aliquota inferiore se necessario ad evitare una discriminazione ai sensi dell'art. 63 TFUE.

  • Art. 63 TFUE (libera circolazione dei capitali)

    "Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi."

    La Corte ha ritenuto applicabile il divieto di restrizioni anche nei confronti di fondi stabiliti in paesi terzi (come gli USA) quando la normativa nazionale o convenzionale è idonea a dissuadere investimenti transnazionali; pertanto l'applicazione della ritenuta del 15% poteva integrare una restrizione ingiustificata rispetto al trattamento riservato ai fondi residenti.

  • Art. 9, legge 23 marzo 1983, n. 77 (regime fiscale fondi comuni mobiliari residenti)

    "...la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. La predetta aliquota è ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni..."

    La norma nazionale stabiliva il regime fiscale privilegiato per i fondi residenti (12,5% o 5%); la Corte ha confrontato questo regime con la ritenuta al 15% applicata ai fondi esteri e ritenuto che, a parità di oggetto impositivo, la differenza costituisse trattamento discriminatorio non giustificato.

  • Art. 27, D.P.R. 29/09/1973, n. 600 (ritenuta sui dividendi)

    La norma interna disciplina la ritenuta alla fonte sui dividendi e rappresenta la disposizione nazionale su cui si innesta la clausola convenzionale; la Corte osserva che l'interpretazione adeguatrice deve, ove necessario, riguardare la norma interna che concretamente determina il prelievo.

  • Art. 31 Convenzione di Vienna (interpretazione dei trattati) / Principio di buona fede

    La Corte invoca il criterio interpretativo di buona fede ex art. 31 Vienne per adottare, ove necessario, un'interpretazione conformante della Convenzione che eviti il conflitto con i principi del diritto UE.

Massime di principio

  • La presenza di una convenzione bilaterale che fissa un'aliquota massima non esclude l'esame di compatibilità con il diritto UE: i trattati vanno interpretati conformemente al TFUE per evitare discriminazioni.
  • Il giudice nazionale deve verificare se differenze di trattamento tra residenti e non residenti (anche paesi terzi) costituiscono restrizioni ai movimenti di capitali ex art. 63 TFUE; se sussiste una restrizione ingiustificata, occorre un'interpretazione adeguatrice della norma convenzionale o nazionale per eliminare la violazione.
  • Non esiste una presunzione automatica di legittimità delle norme convenzionali: l'onere di giustificare una restrizione (ad es. con la 'coerenza del sistema fiscale') grava sull'Amministrazione e la giustificazione deve soddisfare i rigorosi requisiti indicati dalla giurisprudenza comunitaria.
  • La 'coerenza del sistema fiscale' è una causa di giustificazione eccezionale e va valutata restrittivamente; il mero interesse alla tutela del gettito non è sufficiente.
  • In casi analoghi il contribuente non residente può ottenere che la ritenuta applicata sia riconosciuta al livello effettivamente conforme al trattamento riservato ai corrispondenti residenti (se comparabilità e assenza di giustificazioni sussistono), e ottenere rimborso tramite ricorso amministrativo/giudiziario.

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