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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12660/2026 del 03/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Rocco Tarantino, quale legale rappresentante della "Emmegi Real Estate s.r.l." dichiarata fallita, era stato condannato per bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n. 2 legge fall.) per aver omesso la tenuta dei libri e delle scritture contabili, rendendo difficile o impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. In Cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) che non aveva concretamente la possibilità di consegnare la documentazione e che comunque il curatore avrebbe potuto ricostruire il patrimonio anche mediante l'audizione dei soci; 2) che manca il dolo specifico necessario quando l'omessa tenuta è assimilata alla sottrazione delle scritture, essendosi la Corte territoriale confusa tra dolo specifico e dolo generico; 3) mancata pronuncia sull'istanza di applicazione di pena sostitutiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha rigettato il primo motivo come in parte generico e manifestamente infondato, confermando che l'integrità del reato non richiede l'assoluta impossibilità di ricostruzione né che la mera audizione dei soci sia sufficiente a sanare l'omissione. Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte ha rilevato che la Corte di appello ha confuso le due fattispecie alternative previste dall'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall., non valutando correttamente se l'omessa tenuta delle scritture dovesse essere valutata come condotta assimilabile alla sottrazione (che richiede dolo specifico) o come tenuta tale da ostacolare la ricostruzione (che richiede dolo generico). Per tale ragione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'elemento soggettivo del reato e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto che la richiesta di pena sostitutiva possa essere proposta anche in appello, ma che la domanda debba essere specificamente motivata e sorretta dagli elementi di fatto e di diritto indicati nell'art. 581 c.p.p.; nel caso concreto la richiesta era generica e quindi correttamente dichiarata inammissibile dall'appello.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare

    art. 216, comma 1, n. 2 legge fall.

    Disciplina due ipotesi alternative di bancarotta documentale: (i) sottrazione/distruzione/falsificazione dei libri e scritture, cui si richiede dolo specifico (finalità di profitto o di recare danno ai creditori); (ii) tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio, cui si richiede dolo generico. L'omessa tenuta delle scritture è assimilata alla sottrazione per taluni profili e, se così intesa, richiede il dolo specifico.

  • art. 223, comma 1, n. 2 legge fallimentare

    art. 223, comma 1, n. 2 legge fall.

    Richiamata nella contestazione originaria insieme all'art. 216; rilevanza nel quadro delle fattispecie di bancarotta documentale contestate all'imputato.

  • art. 217, comma 2 legge fallimentare

    art. 217, comma 2 legge fall.

    Norma sulla bancarotta semplice: la mera omessa tenuta delle scritture, in assenza della finalità di profitto o di pregiudizio per i creditori, può rientrare in tale fattispecie, il che rafforza la necessità di distinguere il diverso elemento soggettivo nelle ipotesi di bancarotta documentale fraudolenta.

  • art. 322, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 14 del 12/01/2019

    art. 322, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 14/2019

    Sostanziale trasposizione normativa dell'art. 216 legge fall., richiamata a fini interpretativi sulla distinzione tra le due ipotesi di bancarotta documentale.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 95 (disciplina transitoria)

    Disposizioni transitorie sul regime delle pene sostitutive per procedimenti pendenti in appello alla data di entrata in vigore; indica l'intento legislativo di preferire il primo grado quale sede naturale per tali richieste, ma non vieta in termini assoluti la domanda in appello.

  • art. 598-bis cod. proc. pen. (modificato dal d.lgs. 19/03/2024, n.31)

    art. 598-bis cod. proc. pen.

    Ha ampliato i termini e le modalità per prestare il consenso alla sostituzione della pena (anche nei motivi nuovi e fino a breve prima dell'udienza), ma non esime dalla necessità che la richiesta sia comunque contenuta e motivata nei motivi di appello secondo l'art. 581 c.p.p.

  • art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.

    Impone che i motivi di appello siano sorretti dall'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta; assenza di tali indicazioni rende le richieste inammissibili ai sensi dell'art. 591 c.p.p.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Prevede l'inammissibilità dell'appello quando i motivi non contengono l'indicazione delle ragioni e degli elementi di fatto a fondamento delle richieste, criterio usato per dichiarare inammissibile la domanda generica di pena sostitutiva.

  • art. 58 legge n. 689 del 24/11/1981

    art. 58 legge n. 689/1981

    Stabilisce i criteri che il giudice deve valutare per sostituire la pena (idoneità alla rieducazione, prevenzione del rischio di nuovi reati, affidabilità del condannato nel rispettare prescrizioni); tali elementi richiedono deduzioni concrete quando la richiesta è proposta in appello.

Massime di principio

  • La fattispecie di bancarotta documentale di cui all'art. 216 comma 1 n. 2 legge fall. comprende due ipotesi distinte: la sottrazione/distruzione/falsificazione (e ad essa assimilata l'omessa tenuta intesa come occultamento) che richiede dolo specifico, e la tenuta della contabilità in modo da ostacolare la ricostruzione che richiede dolo generico; non è ammessa la loro commistione.
  • L'omessa tenuta delle scritture, se qualificata come occultamento/sottrazione, richiede la prova del dolo specifico (finalità di procurare un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori); senza tale prova la condotta potrebbe rientrare nella bancarotta semplice.
  • Il fatto che il patrimonio possa essere parzialmente ricostruito "aliunde" o mediante accertamenti supplementari non esclude automaticamente la sussistenza del reato documentale: la necessità di acquisire documentazione presso terzi può costituire indice della gravità dell'omissione contabile.
  • La richiesta di applicazione di pena sostitutiva può essere proposta anche per la prima volta in appello, ma deve essere specificamente formulata e motivata nei termini richiesti dall'art. 581 c.p.p.; le domande generiche sono inammissibili.
  • In caso di condanna per bancarotta documentale il giudice d'appello deve valutare separatamente la responsabilità materiale e l'elemento soggettivo: una decisione che miscela gli aspetti può essere annullata e rinviata per nuovo esame limitato all'elemento psicologico.
  • Le censure vaghe o non supportate dall'indicazione di atti e ragioni specifiche sono spesso dichiarate inammissibili o infondate: in sede di Cassazione è necessario puntualizzare in modo preciso gli atti e i profili probatori contestati.

Testo integrale

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