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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 202 del 11/04/2024

Provvedimento dell'11 aprile 2024

Garante Privacy202

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha dichiarato illecito il trattamento effettuato da un privato mediante un impianto di videosorveglianza installato presso la propria abitazione, perché alcune telecamere riprendevano non solo l’area di pertinenza ma anche una via pubblica e spazi di terzi. Pur riconoscendo la presenza di precedenti furti e quindi l’interesse a proteggere l’abitazione, l’Autorità ha ritenuto che il trattamento eccedesse i limiti dell’ambito domestico e fosse privo di idonea base giuridica. Poiché nel corso del procedimento il titolare ha ristretto il campo visivo delle telecamere alle sole aree di propria pertinenza, il Garante ha ritenuto sufficiente un ammonimento, senza irrogare sanzione pecuniaria.

Ammonimento al titolare di un impianto di videosorveglianza domestico per riprese eccedenti la propria pertinenza e idonee a inquadrare via pubblica e aree di terzi

Videosorveglianza domestica con riprese eccedenti la pertinenza dell’abitazione

Il provvedimento riguarda il titolare di un impianto di videosorveglianza installato presso la propria abitazione, destinatario di un ammonimento per avere effettuato riprese che sconfinavano sulla via pubblica e su aree di pertinenza di terzi. Il procedimento nasce da una segnalazione della Polizia locale ed è stato istruito anche mediante controllo della Guardia di finanza.

Origine del procedimento e accertamenti istruttori

La segnalazione, trasmessa il 10 dicembre 2021, lamentava la non conforme installazione dell’impianto, ritenuto idoneo a riprendere anche la strada pubblica, in parte sulla base di immagini pubblicate su Facebook dal titolare. In allegato veniva trasmessa una relazione di sopralluogo della Polizia locale che rilevava la presenza di due telecamere esterne, di cui una brandeggiante.

Successivamente, il verbale di controllo della Guardia di finanza, eseguito il 21 e 22 febbraio 2023, ha confermato che l’impianto era composto da 8 telecamere e che una di esse, posizionata sulla parte sinistra dell’edificio, era in grado di riprendere immagini a 360° con porzioni di campo non attinenti alla proprietà. Nel verbale veniva inoltre rilevato che due telecamere riprendevano, o potevano riprendere, spazi non di pertinenza o eccessivi rispetto alla proprietà, comprendendo un ampio tratto di strada pubblica e aree di terzi.

Difese del titolare e adeguamento dell’impianto

Il procedimento è stato avviato con nota del 21 giugno 2023 ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, in relazione alla violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 GDPR. Il titolare ha rappresentato che, a seguito di aggiustamenti e sostituzione delle telecamere, l’impianto sarebbe stato reso conforme. A sostegno di tale affermazione ha trasmesso documentazione fotografica dalla quale risultava che il campo visivo delle telecamere era stato ristretto alle sole aree di pertinenza.

Quadro giuridico: ambito domestico e limiti dell’esenzione

Il Garante ricorda che, ai sensi dell’art. 2, par. 2, GDPR, il Regolamento non si applica ai trattamenti effettuati da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico. Il considerando 18 specifica che tali attività si caratterizzano per l’assenza di connessione con attività commerciali o professionali.

In materia di videosorveglianza domestica, l’esenzione opera solo se le riprese restano confinate nella sfera familiare e nelle aree di stretta pertinenza del titolare. Quando invece le immagini riguardano aree comuni, luoghi aperti al pubblico come vie o piazze, oppure spazi di terzi, il trattamento esce dall’ambito domestico e deve poggiare su un’idonea base giuridica. In assenza di tale base, il trattamento è illecito.

Valutazione dell’Autorità sulla violazione

Alla luce degli elementi istruttori, l’Autorità ha ritenuto che il trattamento fosse contrario al principio di liceità di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR e privo di presupposti di legittimità ai sensi dell’art. 6 GDPR. Pur dando atto che l’installazione era motivata dalla protezione dell’abitazione a fronte di furti già verificatisi e documentati, il Garante ha evidenziato che ciò non giustificava la ripresa di aree ulteriori rispetto alla proprietà esclusiva.

Sono inoltre richiamate le Linee guida n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video e il Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010, quale quadro di riferimento per l’installazione e l’uso di sistemi di videosorveglianza in ambito privato.

Misura adottata: ammonimento

L’Autorità ha preso atto che, nel corso del procedimento, il titolare aveva limitato l’angolo di visuale delle telecamere alle sole aree di propria esclusiva pertinenza. Tenuto conto di tale adeguamento e del fatto che, ai sensi del considerando 148 GDPR, in caso di violazione minore o di sanzione pecuniaria sproporzionata per una persona fisica può essere adottato un ammonimento, il Garante ha ritenuto sufficiente applicare la misura di cui all’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR.

Esito finale e tutela giurisdizionale

Il Garante ha quindi dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato tramite il sistema di videosorveglianza installato presso l’abitazione del titolare, per violazione degli artt. 5 e 6 GDPR, e lo ha ammonito quale titolare del trattamento. È stato inoltre indicato che avverso il provvedimento è esperibile ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, entro 30 giorni dalla comunicazione, oppure entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del procedimento e accertamenti

Il procedimento trae origine da una segnalazione della Polizia locale, poi integrata dagli accertamenti della Guardia di finanza – Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche. Dai controlli è emerso che presso l’abitazione del titolare era installato un impianto di videosorveglianza con 8 telecamere, di cui almeno una brandeggiante e capace di riprendere immagini a 360°, con porzioni di campo non attinenti alla proprietà.

Riprese eccedenti la pertinenza dell’abitazione

L’istruttoria ha evidenziato che due telecamere erano abilitate a riprendere spazi non di pertinenza o eccessivi rispetto alla proprietà del titolare, includendo un ampio tratto di strada pubblica e aree di pertinenza di terzi. La circostanza è stata ritenuta decisiva ai fini della valutazione di liceità del trattamento.

Quadro normativo applicato

Il Garante richiama l’esclusione dal GDPR per i trattamenti effettuati da persona fisica per attività esclusivamente personali o domestiche, ai sensi dell’art. 2, par. 2, GDPR e del considerando 18. Tuttavia, tale esclusione non opera se le immagini riprendono aree comuni, luoghi aperti al pubblico o pertinenze di terzi. In tale ipotesi il trattamento richiede un’idonea base giuridica ai sensi dell’art. 6 GDPR e deve rispettare il principio di liceità di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR.

Valutazione del Garante sulla liceità

Pur prendendo atto che l’impianto era stato installato per proteggere l’abitazione a seguito di furti già subiti e denunciati, il Garante ha ritenuto che la ripresa di aree ulteriori rispetto alla stretta pertinenza dell’immobile rendesse il trattamento illecito, perché privo di adeguati presupposti di legittimità. Sono richiamate anche le Linee guida 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati e il Provvedimento generale sulla videosorveglianza dell’8 aprile 2010.

Esito e misura adottata

Nel corso del procedimento il titolare ha comunicato di aver effettuato aggiustamenti e sostituzioni alle telecamere, producendo fotografie che mostrano un campo visivo limitato alle sole aree di pertinenza. Considerato ciò e richiamato il considerando 148 GDPR, il Garante ha ritenuto sufficiente un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, senza applicare una sanzione pecuniaria.

Come è indicizzato

Materievideosorveglianzadiritti e libertà in ambito domesticoliceità del trattamentomisure correttive e ammonimento

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