Sentenza n. 67/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 531/2023 del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 12.12.2023, notificata in data 14.10.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 531/2023 del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, passata in giudicato il 12 giugno 2024 e notificata al Ministero il 14 ottobre 2024. La sentenza aveva accertato il diritto del docente a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente, per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale. Il ricorso è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Poiché dagli atti non risultava l'avvenuta esecuzione della sentenza, il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inadempienza, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, rilevando che il titolo era passato in giudicato prima della proposizione del ricorso, che era stato notificato al Ministero presso la sede reale e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Nel merito, ha accolto il ricorso poiché non risultava che il Ministero avesse dato esecuzione al giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare immediata e integrale esecuzione alla sentenza, mettendo a disposizione del ricorrente la carta del docente e l'importo riconosciuto, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, incaricandolo di provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessato successiva alla scadenza infruttuosa del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stato inoltre disposto l'invio della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e ha nominato, per l'eventuale ulteriore inadempienza, un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede il beneficio economico annuo di 500 euro mediante la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all'esecuzione forzata o al giudizio di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Richiamato, insieme all'art. 87, comma 3, c.p.a., per il rispetto dei termini dimidiati del rito camerale.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Richiamato, insieme all'art. 73, comma 1, c.p.a., per la verifica del rispetto dei termini processuali dimidiati.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è ammissibile la domanda proposta quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- L'accertata mancata esecuzione di un giudicato da parte dell'amministrazione impone al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'adempimento entro un termine determinato e congruo.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta della parte interessata dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, specificandone il termine e i poteri necessari all'esecuzione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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