Cassazione Civile, Ordinanza n. 10873/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da verifiche della Guardia di Finanza su una farmacia riconducibile a un imprenditore individuale poi trasformatasi in società in accomandita semplice, nell’ambito di un’indagine su un sistema di evasione fiscale collegato alla commercializzazione non dichiarata di prodotti farmaceutici. Per le annualità 2009, 2010 e 2011 l’Ufficio aveva emesso avvisi di accertamento recuperando a tassazione costi ritenuti indebitamente dedotti per fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti e, per il 2011, anche IVA indebitamente detratta e relative sanzioni. La CTP aveva respinto i ricorsi dei contribuenti, ma la CTR aveva accolto gli appelli annullando gli atti. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) omessa pronuncia e nullità della sentenza per non avere esaminato la specifica eccezione sulla tempestiva comunicazione della notizia di reato, rilevante ai fini del raddoppio/proroga dei termini di accertamento per il 2009; 2) travisamento della prova documentale, sempre in relazione alla decadenza; 3) violazione delle regole sull’onere della prova e sulle presunzioni, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto sufficiente la documentazione formale prodotta dai contribuenti, senza considerare gli indizi addotti dall’Ufficio circa l’inesistenza oggettiva delle operazioni e l’assenza di prova del carico/scarico della merce.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame della questione sulla tempestività dell’accertamento relativo al 2009 e sulla prova dell’effettività delle operazioni contestate per le annualità oggetto di impugnazione, oltre che per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia su eccezione specifica
art. 113 c.p.c.
richiamato insieme alle norme sulla motivazione e sul contenuto della sentenza
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come norma sulla nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente/omessa pronuncia
art. 36, comma 2, n. 3, d.lgs. 546/1992
richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie
art. 43 d.P.R. 600/73
richiamato per i termini di decadenza dell’accertamento delle imposte sui redditi
art. 57 d.P.R. 633/1972
richiamato in relazione ai termini di accertamento IVA
art. 1, comma 132, l. 208/2015
richiamato quale disciplina transitoria sul raddoppio/proroga dei termini di accertamento in presenza di reati tributari
art. 2, comma 2, d.lgs. 128/2015
richiamato in coordinamento con la disciplina transitoria dei termini di accertamento
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato come vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia
art. 115 c.p.c.
richiamato come parametro del dedotto travisamento della prova/documentazione valutata dal giudice di merito
art. 116 c.p.c.
richiamato in tema di valutazione delle prove
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell’onere della prova nelle operazioni ritenute inesistenti
art. 2727 c.c.
richiamato per le presunzioni semplici utilizzabili dall’Amministrazione
art. 2729 c.c.
richiamato per la prova presuntiva degli elementi indiziari
art. 39 d.P.R. 600/73
richiamato come base normativa del recupero del reddito imponibile
art. 19 d.P.R. 633/72
richiamato in tema di detrazione IVA
art. 21 d.P.R. 633/72
richiamato in tema di fatturazione e documentazione IVA
art. 54 d.P.R. 633/72
richiamato in tema di rettifica e accertamento IVA
art. 109 d.P.R. 917/86
richiamato in tema di deducibilità dei costi e imputazione dei componenti negativi
Massime di principio
- In tema di proroga/raddoppio dei termini di accertamento per violazioni penalmente rilevanti, il giudice deve verificare se la denuncia di reato sia stata presentata entro gli ordinari termini di accertamento; tuttavia, quando risulti pendente un procedimento penale nel quale siano confluite informative di polizia giudiziaria, tali informative possono essere sufficienti a sorreggere la proroga, senza necessità di una prova autonoma della trasmissione della notizia di reato da parte dell’Ufficio.
- Se il contribuente deduce la decadenza dell’Amministrazione, il giudice di merito deve esaminare puntualmente le specifiche allegazioni e le circostanze documentali invocate sul momento di insorgenza della notitia criminis o comunque della conoscenza dei fatti rilevanti ai fini del termine di accertamento.
- In tema di IVA e imposte dirette, quando l’Amministrazione contesta operazioni oggettivamente inesistenti, l’onere di provare l’inesistenza dell’operazione può essere assolto anche per presunzioni semplici; una volta fornito tale apparato indiziario, spetta al contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni e non è sufficiente la sola regolarità formale delle fatture o della contabilità.
- La documentazione contabile o i mezzi di pagamento, di regola utilizzati anche per rendere apparentemente reale un’operazione fittizia, non bastano da soli a provare l’effettività dell’operazione contestata quando l’Ufficio abbia allegato elementi presuntivi specifici di frode o di inesistenza oggettiva.
- La decisione di merito è censurabile quando trascuri gli elementi presuntivi offerti dall’Amministrazione e fondi l’annullamento dell’accertamento su prove meramente formali, senza verificare in concreto la dimostrazione dell’effettivo trasferimento dei beni o della prestazione dedotta in fattura.
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