Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1956

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1956 della Commissione, del 29 settembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali

Normativa europea32025R1956

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce le norme operative necessarie per dare attuazione al regime UE di protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali. Disciplina in dettaglio le fasi di domanda, opposizione, modifiche del disciplinare, cancellazione, funzionamento del registro dell’Unione, simboli e abbreviazioni, tasse e scambi informativi tra autorità. Prevede anche regole specifiche per registrazioni dirette, domande provenienti da paesi terzi, prodotti transfrontalieri e uso di meccanismi di mediazione. L’impianto mira a uniformità procedurale, certezza del diritto, trasparenza e tutela del corretto collegamento tra prodotto e origine geografica.

Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/2411 sulla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.

Ambito di applicazione

Si applica alle procedure UE e nazionali relative alla registrazione, opposizione, modifica, cancellazione, pubblicazione, uso del simbolo dell’Unione, tassazione, gestione del registro dell’Unione, comunicazioni e cooperazione tra autorità competenti in materia di indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali. Coinvolge la Commissione, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), le autorità competenti degli Stati membri, i punti di contatto unici negli Stati membri dispensati dalla fase nazionale, i richiedenti, i produttori, le associazioni di produttori e, per taluni profili, i paesi terzi. È applicabile nell’Unione ed è testo rilevante ai fini del SEE; prevede date/termini specifici, tra cui il 2 dicembre 2025 per talune comunicazioni dei punti di contatto e il 2 dicembre 2026 per il completamento delle comunicazioni sui nomi esistenti.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1956 sulla protezione delle indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali

Il regolamento detta le modalità attuative del regolamento (UE) 2023/2411, che ha introdotto un quadro unitario UE per la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali. La disciplina mira a garantire uniformità procedurale, trasparenza, certezza del diritto e corretto funzionamento del sistema, anche nei rapporti tra fase nazionale e fase unionale, nonché nei casi di registrazioni dirette, domande di paesi terzi e prodotti transfrontalieri.

Ambito e architettura del sistema

Il regolamento copre l’intero ciclo di vita della protezione: domanda, istruttoria, opposizione, modifiche del disciplinare, cancellazione, registro dell’Unione, comunicazioni, simboli, tasse e cooperazione amministrativa. Il sistema è fondato sul sistema digitale dell’articolo 67 del regolamento (UE) 2023/2411, sul registro dell’Unione e sull’intervento coordinato di Commissione, EUIPO, autorità nazionali competenti, punti di contatto unici e richiedenti. Le disposizioni sono costruite per operare mutatis mutandis anche in diversi contesti procedurali, con una netta distinzione tra procedura standard, registrazione diretta e domande di paesi terzi.

Domanda di registrazione e legittimazione

Per il singolo produttore, la domanda deve essere corredata da spiegazioni e prove idonee a dimostrare i presupposti dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento 2023/2411. Il regolamento chiarisce che la sola dichiarazione non è sufficiente e che l’eventuale coincidenza tra il nome protetto e il nome dell’azienda del richiedente non impedisce l’uso del nome da parte di altri produttori conformi al disciplinare. Sono inoltre disciplinate le domande congiunte, comprese quelle relative a prodotti originari di zone geografiche transfrontaliere, con regole specifiche su chi presenta la domanda e su chi riceve notifiche e decisioni.

Disciplinare di produzione, documento unico e prova dell’origine

Il regolamento attribuisce centrale importanza al documento unico, che deve essere una sintesi fedele del disciplinare di produzione e non può superare, di regola, 2.500 parole. Il disciplinare deve descrivere in modo chiaro le procedure per dimostrare l’origine del prodotto, delle materie prime e degli altri elementi che devono provenire dalla zona delimitata. Le restrizioni sulle materie prime devono essere giustificate dal legame geografico; inoltre, se la domanda riguarda più prodotti distinti, i requisiti devono essere dimostrati separatamente per ciascuno. La zona geografica deve essere definita in modo preciso e univoco, preferibilmente con riferimento a confini fisici o amministrativi e, ove possibile, con una carta geografica.

Istruttoria, esame dell’Ufficio e procedure nazionali supplementari

Nella procedura standard l’istruttoria iniziale è affidata alle autorità competenti nazionali, mentre l’Ufficio esamina poi la domanda soprattutto attraverso il documento unico, salvo controlli incrociati se il testo non è sufficientemente chiaro o nelle domande di paesi terzi e nelle registrazioni dirette. Se emergono modifiche al disciplinare nel corso della procedura, il documento unico va aggiornato e, se le modifiche sono sostanziali, può rendersi necessaria una nuova opposizione nazionale supplementare. In caso di registrazioni dirette l’Ufficio svolge l’esame con l’assistenza del punto di contatto unico degli Stati membri e può chiedere ulteriori informazioni o chiarimenti.

Opposizione, osservazioni e mediazione

La procedura di opposizione richiede una dichiarazione motivata, l’indicazione della nazionalità dell’opponente persona fisica e un’autorizzazione all’Ufficio a notificare l’atto alle controparti, anche con eventuali dati personali. Le opposizioni incomplete o tardive possono essere completate entro 7 giorni di calendario, altrimenti si considerano non presentate. Le consultazioni tra richiedente e opponente possono durare al massimo tre mesi e possono essere facilitate da mediazione o da altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, compreso l’uso del mediatore dell’Ufficio o di soggetti esterni. Il regolamento disciplina anche le notifiche di osservazioni da parte di terzi, le eventuali sospensioni procedurali e gli effetti di modifiche del disciplinare o del documento unico emerse nel corso del contraddittorio.

Modifiche del disciplinare di produzione

Le modifiche sono distinte in modifiche dell’Unione, ordinarie e temporanee. Le modifiche dell’Unione richiedono una domanda formale molto dettagliata, il documento unico consolidato e, di regola, non più di 5.000 parole; l’Ufficio pubblica la richiesta nel registro e la procedura segue, per quanto applicabile, le regole della registrazione. Le modifiche ordinarie sono gestite a livello nazionale, con eventuale opposizione nazionale, approvazione e pubblicazione dell’autorità competente; l’Ufficio le pubblica nel registro entro tre mesi dalla comunicazione. Le modifiche temporanee, invece, sono approvate per circostanze eccezionali, hanno durata limitata, possono essere rinnovate e devono essere comunicate all’Ufficio, che le pubblica entro tre mesi.

Cancellazione della protezione

La richiesta di cancellazione deve indicare il nome registrato, il soggetto richiedente, l’interesse legittimo, i motivi e le prove richieste, oltre al pagamento delle tasse se dovuto. Il regolamento distingue i casi in cui la cancellazione produce effetti ex tunc o comunque fa venir meno gli effetti della protezione secondo la base giuridica applicata. Sono disciplinate la legittimazione di Stati membri, persone fisiche e giuridiche, la possibilità di iniziativa della Commissione o dell’Ufficio e la pubblicazione a fini di opposizione, con regole differenziate per i casi di paesi terzi e di Stati membri dispensati dalla fase nazionale.

Simbolo dell’Unione, etichettatura e uso pubblicitario

Se il simbolo dell’Unione, la dicitura "INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA" e l’abbreviazione "IGP" vengono usati, devono essere riprodotti secondo l’allegato I. Possono essere impiegati solo per prodotti disciplinati dal regime UE e solo dopo la pubblicazione della decisione di registrazione; quando compaiono in etichetta, devono essere accompagnati dal nome registrato. È ammesso l’uso anche in comunicazioni e materiale promozionale per divulgare la protezione o pubblicizzare i nomi registrati.

Tasse

Il regolamento fissa le modalità di pagamento e gli importi dovuti all’Ufficio: 1.500 EUR per la registrazione diretta e per le domande di paesi terzi, 750 EUR per le modifiche del disciplinare, 630 EUR per la cancellazione e 720 EUR per il ricorso. I pagamenti devono avvenire in euro entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, con indicazione della causale e del soggetto pagante. La tassa di ricorso è rimborsabile solo in ipotesi limitate; inoltre, su richiesta della Commissione, l’Ufficio deve valutare un eventuale meccanismo di riduzione per microimprese e PMI.

Registro dell’Unione e pubblicità dei dati

Il registro dell’Unione è concepito come soluzione digitale multilingue che raccoglie tutte le voci rilevanti: domande, rigetti, pubblicazioni, registrazioni, modifiche e cancellazioni. Sono indicati i dati da inserire, le regole di aggiornamento e il mantenimento nel tempo delle iscrizioni, nonché la responsabilità degli Stati membri nel mantenere attivo il collegamento elettronico al disciplinare di produzione. Il regolamento precisa anche che i dati, compresi quelli personali, sono di interesse pubblico e possono essere accessibili a terzi, nel rispetto dei limiti di conservazione imposti dalla finalità del trattamento.

Cooperazione e assistenza reciproca nei controlli

Le autorità competenti degli Stati membri devono cooperare tra loro per assicurare l’applicazione uniforme delle norme di protezione, scambiandosi informazioni sui controlli, sulle autodichiarazioni, sui certificati di autorizzazione e sulle misure adottate in caso di non conformità. Sono previste assistenza su richiesta, assistenza spontanea, controlli congiunti e scambio di informazioni con i paesi terzi, con attenzione anche ai casi di rischio per la salute umana o per l’ambiente. La Commissione può mettere a disposizione un sistema informatico dedicato al trattamento delle informazioni.

Comunicazioni, esenzioni dalle traduzioni e applicazione

Salvo eccezioni, tutte le comunicazioni avvengono tramite il sistema digitale; in via transitoria gli Stati membri devono comunicare entro il 2 dicembre 2025 i punti di contatto tecnici, e gli Stati membri dispensati dalla fase nazionale anche il punto di contatto unico. È possibile chiedere entro il 1° maggio 2026 l’esenzione da specifiche traduzioni automatiche. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e definizioni

L’articolo 1 elenca le materie disciplinate: domanda di registrazione, opposizione, modifiche del disciplinare, cancellazione, registro dell’Unione, sistema digitale di presentazione, simbolo dell’Unione, tasse, assistenza reciproca/cooperazione e comunicazioni. L’articolo 2 precisa definizioni chiave, tra cui documentazione di accompagnamento, sistema digitale, decisione della fase nazionale, produttore, associazione di produttori, documento unico, singolo produttore e tipologie di modifica del disciplinare.

Domanda di registrazione e soggetti legittimati

Per il singolo produttore l’articolo 3 richiede spiegazioni e prove adeguate delle condizioni cumulative dell’articolo 8, par. 2, del regolamento (UE) 2023/2411; la mera dichiarazione non basta. È chiarito che la presenza del nome dell’azienda nel nome protetto non impedisce l’uso del nome da parte di altri produttori conformi al disciplinare. Gli articoli 4-7 disciplinano notifiche alla Commissione, nomi esistenti ex art. 70, domande congiunte (anche transfrontaliere), forma del disciplinare di produzione e pubblicazione, con uso del sistema digitale e moduli online.

Documento unico, prova dell’origine e delimitazione geografica

L’articolo 8 impone che il disciplinare contenga procedure idonee a provare l’origine del prodotto, delle materie prime e di altri elementi provenienti dalla zona delimitata; eventuali restrizioni sulle materie prime devono essere giustificate dal legame geografico. L’articolo 9 richiede che, se la domanda riguarda più prodotti distinti, i requisiti siano dimostrati per ciascuno. L’articolo 10 impone coerenza tra documento unico e disciplinare, limita il documento unico a 2.500 parole salvo giustificazione e ne prevede la pubblicazione dei nominativi delle persone fisiche o giuridiche ivi indicati. L’articolo 12 richiede una definizione precisa e univoca della zona geografica, preferibilmente con confini fisici o amministrativi e, se possibile, una carta geografica.

Istruttoria, scambi con l’Ufficio e modifiche in corso di procedura

L’articolo 13 regola gli aggiornamenti del documento unico e le eventuali procedure nazionali di opposizione supplementare se le modifiche al disciplinare sono sostanziali. L’articolo 14 disciplina l’esame dell’Ufficio: controllo principale sul documento unico nelle procedure standard, controllo incrociato per domande di paesi terzi e registrazioni dirette, notifiche di irregolarità, sospensioni per consultazione del comitato consultivo, richieste di informazioni supplementari e coordinamento con il punto di contatto unico. L’articolo 15 impone alle autorità nazionali di trasmettere tramite sistema digitale le informazioni sulle contestazioni della decisione adottata nella fase nazionale.

Opposizione, consultazioni e mediazione

L’articolo 16 stabilisce il contenuto dell’opposizione, l’invio tramite sistema digitale, il termine di 7 giorni per sanare talune irregolarità, la notifica al richiedente e alle autorità interessate, il periodo massimo di 3 mesi per le consultazioni e la possibilità di ricorrere alla mediazione o ad altre ADR. L’articolo 17 disciplina la notifica di osservazioni, il suo contenuto minimo, l’eventuale sospensione della procedura di opposizione e gli effetti di eventuali modifiche del disciplinare o del documento unico, includendo un’ulteriore procedura di opposizione supplementare se le modifiche sono sostanziali.

Modifiche del disciplinare di produzione

Gli articoli 18-24 distinguono tra modifiche dell’Unione, modifiche ordinarie e modifiche temporanee. Le modifiche dell’Unione richiedono una domanda completa con elementi specifici, coerenza tra richiesta e disciplinare consolidato, limite di 5.000 parole e pubblicazione nel registro; la procedura si applica mutatis mutandis anche a modifiche ordinarie registrate e ad alcune procedure di paesi terzi. Le modifiche ordinarie sono esaminate a livello nazionale, pubblicate dall’autorità competente e dall’Ufficio entro 3 mesi dalla comunicazione; se la zona è transfrontaliera, la procedura si svolge separatamente negli Stati membri interessati. Le modifiche temporanee sono approvate e pubblicate dall’autorità competente nazionale, comunicate all’Ufficio entro 1 mese e pubblicate dall’Ufficio entro 3 mesi; si applicano per un periodo limitato e possono essere rinnovate solo in presenza delle circostanze eccezionali previste dal regolamento di base.

Cancellazione della protezione

L’articolo 25 elenca il contenuto della richiesta di cancellazione, incluse identificazione del nome, interesse legittimo, motivi, prova del pagamento delle tasse e, per i paesi terzi, dati degli organismi di controllo; se la richiesta si fonda su taluni motivi, alcune informazioni non si applicano. L’articolo stabilisce anche gli effetti temporali della cancellazione. Sono previste regole sulla presentazione tramite sistema digitale, sulla legittimazione di Stati membri e persone interessate, sulle richieste dirette all’Ufficio nei casi di deroga e sulla possibilità di presentazione da parte di persone stabilite in paesi terzi. L’articolo 26 consente cancellazioni avviate dalla Commissione o dall’Ufficio direttamente nella fase UE, con pubblicazione a fini di opposizione.

Decisioni, avocazione della Commissione e pubblicazione

L’articolo 27 prevede la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del riferimento alla decisione dopo la pubblicazione nel registro dell’Unione, con indicazione di numero decisione, nome registrato/modificato/cancellato, tipo di prodotto, paese di origine e data. L’articolo 28 disciplina la richiesta di avocazione del potere decisionale da parte della Commissione o dell’Ufficio, il termine di 2 mesi per la decisione della Commissione, la sospensione della procedura, il progetto di decisione e il termine indicativo di 9 mesi per l’atto di esecuzione definitivo.

Simbolo dell’Unione, indicazione e abbreviazione

L’articolo 29 stabilisce che, se utilizzati, il simbolo dell’Unione, la dicitura "INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA" e l’abbreviazione "IGP" devono essere riprodotti secondo l’allegato I e possono essere usati in qualsiasi lingua ufficiale dell’Unione. Possono essere utilizzati solo per prodotti disciplinati dal regolamento 2023/2411, solo dopo la pubblicazione della decisione di registrazione e, se riportati in etichetta, devono essere accompagnati dal nome registrato; sono ammessi anche per comunicazione e pubblicità.

Tasse e possibili riduzioni per MPMI

L’articolo 30 disciplina i mezzi di pagamento, il pagamento in euro entro 10 giorni dalla presentazione della domanda/ricorso, l’indicazione della causale e le conseguenze dell’eventuale mancata identificazione. Sono previsti rimborsi della tassa di ricorso in casi limitati e, su richiesta della Commissione, la valutazione di un meccanismo di riduzione per microimprese e PMI. L’allegato II fissa gli importi: 1.500 EUR per la registrazione diretta, 1.500 EUR per domande di paesi terzi, 750 EUR per modifiche del disciplinare, 630 EUR per cancellazione e 720 EUR per ricorso.

Registro dell’Unione e dati pubblici

L’articolo 31 istituisce un registro digitale disponibile in tutte le lingue ufficiali, contenente domande, rigetti, pubblicazioni a fini di opposizione, registrazioni, modifiche e cancellazioni. Sono previsti dati obbligatori aggiuntivi, l’aggiornamento in caso di modifiche, la persistenza della registrazione della cancellazione e la permanenza nel registro dei dati iscritti. L’articolo 32 disciplina l’estratto del registro e il relativo modulo online. Il regolamento precisa inoltre finalità e base del trattamento dei dati, che sono di interesse pubblico e accessibili a terzi, nel rispetto del limite di conservazione necessario.

Assistenza reciproca e cooperazione nei controlli

Gli articoli 33-37 regolano la cooperazione tra autorità competenti degli Stati membri per garantire la corretta applicazione delle norme sui prodotti artigianali e industriali IG. Sono elencati i dati scambiabili, le comunicazioni elettroniche, la possibile partecipazione ai controlli in loco, le limitazioni derivanti dal diritto nazionale e l’obbligo di facilitare la trasmissione di informazioni dalle autorità di enforcement e giudiziarie quando vi siano rischi per salute o ambiente. Sono previsti meccanismi per assistenza su richiesta, assistenza spontanea in caso di non conformità, gestione di violazioni che costituiscono rischio o ripetute violazioni e scambio di informazioni con i paesi terzi, con limiti sulla comunicazione di dati personali.

Comunicazioni, notifiche e pubblicazione

L’articolo 38 stabilisce che, salvo diversa previsione, tutte le notifiche, comunicazioni, documenti e informazioni sono scambiati tramite il sistema digitale; per altri scambi si usa la posta elettronica funzionale. Gli Stati membri devono comunicare entro il 2 dicembre 2025 i punti di contatto tecnici e, se dispensati dalla fase nazionale, anche i punti di contatto unici. L’articolo 39 disciplina la data di presentazione, la gestione di documenti incompleti o illeggibili, le conferme di ricezione e l’assegnazione del numero di fascicolo. L’articolo 40 consente agli Stati membri di chiedere, entro il 1° maggio 2026, l’esenzione da specifiche traduzioni. L’articolo 41 prevede che le informazioni pubbliche siano rese accessibili tramite il sistema informatico dell’articolo 67 del regolamento 2023/2411.

Entrata in vigore

L’articolo 42 dispone che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieproprietà intellettualemercato internoprotezione dei consumatoricommercio internazionalecooperazione amministrativa

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.