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Ordinanza

Ordinanza n. 874/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di ammonimento del Questore della Provincia di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 24.4.2026 notificato in data 11.5.2026, nonché di tutti gli atti connessi e conseguenti.

Giustizia amministrativa202602385

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha definito nel merito la domanda cautelare con una concessione o un diniego espresso della sospensione. Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ha fissato la trattazione del merito in udienza pubblica, da calendarizzarsi entro il primo trimestre del 2027, ritenendo necessaria una cognizione più approfondita. Le spese della fase cautelare sono state compensate ai sensi dell'art. 57 c.p.a.

TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di ammonimento del Questore della Provincia di -OMISSIS- del 24 aprile 2026

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento di ammonimento adottato dal Questore e notificato l'11 maggio 2026, insieme agli atti connessi e conseguenti. Dal testo dell'ordinanza non emergono il contenuto specifico delle contestazioni né i singoli motivi di illegittimità dedotti. Il giudice ha ritenuto che le circostanze prospettate dal ricorrente richiedessero l'approfondimento proprio della fase di merito.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Consente al giudice cautelare, quando la controversia necessita di approfondimento, di fissare direttamente la discussione del merito in tempi ravvicinati.

  • art. 57 c.p.a.

    È stato richiamato quale base per la compensazione delle spese della fase cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato a fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando la domanda cautelare richiede un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice amministrativo può fissare direttamente la trattazione del merito in udienza pubblica, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza definire immediatamente la sospensione con un accoglimento o un rigetto espresso.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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