Ordinanza n. 874/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di ammonimento del Questore della Provincia di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 24.4.2026 notificato in data 11.5.2026, nonché di tutti gli atti connessi e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha definito nel merito la domanda cautelare con una concessione o un diniego espresso della sospensione. Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ha fissato la trattazione del merito in udienza pubblica, da calendarizzarsi entro il primo trimestre del 2027, ritenendo necessaria una cognizione più approfondita. Le spese della fase cautelare sono state compensate ai sensi dell'art. 57 c.p.a.
Atto impugnato: provvedimento di ammonimento del Questore della Provincia di -OMISSIS- del 24 aprile 2026
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento di ammonimento adottato dal Questore e notificato l'11 maggio 2026, insieme agli atti connessi e conseguenti. Dal testo dell'ordinanza non emergono il contenuto specifico delle contestazioni né i singoli motivi di illegittimità dedotti. Il giudice ha ritenuto che le circostanze prospettate dal ricorrente richiedessero l'approfondimento proprio della fase di merito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Consente al giudice cautelare, quando la controversia necessita di approfondimento, di fissare direttamente la discussione del merito in tempi ravvicinati.
art. 57 c.p.a.
È stato richiamato quale base per la compensazione delle spese della fase cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato a fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando la domanda cautelare richiede un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice amministrativo può fissare direttamente la trattazione del merito in udienza pubblica, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza definire immediatamente la sospensione con un accoglimento o un rigetto espresso.
Come è indicizzato
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