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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04794/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta, proposta in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c., di ottenere dalla banca copia di estratti conto ordinari e scalari relativi a due rapporti di conto corrente per periodi anche molto risalenti. La banca aveva prodotto parte della documentazione ma aveva opposto il limite decennale di conservazione e rilascio previsto dall'art. 119, comma 4, TUB. I giudici di merito avevano ritenuto che il diritto del cliente alla consegna della documentazione bancaria fosse soggetto al limite dei dieci anni e che tale limite si applicasse anche agli estratti conto. Con il ricorso per cassazione la società correntista ha dedotto, in sintesi: che per un conto acceso prima dell'entrata in vigore della disciplina bancaria speciale dovesse applicarsi l'art. 1713 c.c. sul rendiconto del mandatario, integrato nel contratto ex art. 1374 c.c.; che l'art. 119, comma 4, TUB non potesse operare retroattivamente o comunque non potesse prevalere sull'integrazione codicistica e sull'art. 127 TUB; che l'art. 119, comma 4, riguardasse solo documenti di singole operazioni e non gli estratti conto; e, con il quinto motivo, che la buona fede imponesse comunque la consegna della documentazione ultradecennale. La Corte ha respinto tutti i motivi, riaffermando l'orientamento consolidato secondo cui l'art. 119, comma 4, TUB disciplina il diritto del cliente a ottenere copia della documentazione bancaria, comprensiva degli estratti conto, ma entro il limite temporale dei dieci anni; la norma è applicabile anche ai rapporti in corso e prevale come lex specialis sulla diversa ricostruzione fondata sull'art. 1713 c.c.; la buona fede non consente di superare un limite espressamente fissato dal legislatore.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso e ha confermato la decisione di merito che negava il diritto della società correntista a ottenere gli estratti conto ultradecennali. Ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato. La ratio decidendi è che il diritto del cliente alla copia della documentazione bancaria, inclusi gli estratti conto, è oggi regolato dall'art. 119, comma 4, TUB, applicabile anche ai rapporti anteriori o in corso, e resta comunque circoscritto alle operazioni degli ultimi dieci anni; non è dunque invocabile né un obbligo generale e illimitato di rendiconto ex art. 1713 c.c. né un'estensione del dovere di buona fede oltre il limite legislativo.

Norme richiamate

  • art. 700 c.p.c.

    utilizzato come base del ricorso cautelare iniziale per ottenere la consegna della documentazione bancaria

  • art. 614 bis c.p.c.

    richiamato per la richiesta di penale in caso di inottemperanza all'ordine di consegna

  • art. 119 TUB

    i primi due commi disciplinano le comunicazioni periodiche della banca; il quarto comma attribuisce al cliente il diritto di ottenere copia della documentazione bancaria, comprensiva degli estratti conto, ma solo per le operazioni degli ultimi dieci anni

  • art. 127 TUB

    invocato dalla ricorrente ma ritenuto non ostativo, perché riguarda le deroghe pattizie alla disciplina legale e non impedisce l'applicazione della norma sopravvenuta

  • art. 117 TUB

    richiamato nel ragionamento della Corte come obbligo della banca di consegnare il contratto

  • art. 1713 c.c.

    norma sul rendiconto del mandatario ritenuta non prevalente rispetto alla disciplina speciale dell'art. 119, comma 4, TUB

  • art. 1832 c.c.

    menzionato solo per escludere la rilevanza della tesi che distingueva l'obbligo di rendiconto dal regime degli estratti conto

  • art. 1856 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'applicazione delle regole del mandato ai rapporti bancari

  • art. 1374 c.c.

    evocato dalla ricorrente quale fonte di integrazione eteronoma del contratto; la Corte osserva che la disciplina sopravvenuta può modificare tale integrazione

  • art. 1175 c.c.

    invocato nel quinto motivo per sostenere un obbligo di consegna fondato sulla buona fede

  • art. 1375 c.c.

    invocato nel quinto motivo; la Corte esclude che la buona fede possa superare il limite legale decennale

  • art. 116 c.c.

    richiamato nel quinto motivo senza accoglimento

  • art. 2967 c.c.

    verosimilmente richiamato in relazione all'onere probatorio, ma senza incidenza sulla decisione

  • art. 5 TUB

    richiamato nel quinto motivo senza specifica rilevanza decisoria

  • art. 8 L. 154/92

    richiamato nei motivi per sostenere la disciplina applicabile ai rapporti bancari pregressi

  • art. 11 L. 154/92

    richiamato nei motivi sul regime intertemporale della disciplina bancaria

  • art. 2220 c.c.

    la Corte d'appello lo aveva escluso come parametro applicabile agli estratti conto bancari; la Cassazione richiama il riferimento solo come argomento sistematico del limite decennale

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato per l'interpretazione letterale della norma speciale e del limite temporale

  • art. 3 Cost.

    invocato nel primo motivo, ma non ritenuto dirimente

Massime di principio

  • Il diritto del correntista a ottenere copia della documentazione bancaria è regolato dall'art. 119, comma 4, TUB e comprende anche gli estratti conto, non solo i documenti relativi a singole operazioni isolatamente considerate.
  • Il limite dei dieci anni previsto dall'art. 119, comma 4, TUB delimita sia l'obbligo della banca di conservare la documentazione sia quello di rilasciarne copia; non è consentita un'interpretazione che riconosca il diritto di accesso ma ne eluda il limite temporale.
  • La disciplina speciale dell'art. 119, comma 4, TUB si applica anche ai rapporti di conto corrente sorti anteriormente o comunque in corso, in quanto ius superveniens e lex specialis rispetto alla diversa ricostruzione fondata sull'art. 1713 c.c.
  • L'eventuale integrazione del contratto con norme codicistiche sul rendiconto non impedisce l'incidenza della normativa sopravvenuta, che può modificare il regolamento contrattuale per il futuro nei rapporti ancora in esecuzione o non integralmente eseguiti.
  • La clausola generale di buona fede non può essere utilizzata per imporre alla banca un obbligo di consegna della documentazione ultradecennale quando il legislatore ha già bilanciato gli interessi in gioco fissando espressamente un termine di conservazione e rilascio.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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