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Sentenza

Sentenza n. 12897/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA 1) della nota prot. n. GSEWEB/P20250733082 del 10 ottobre 2025, con la quale il GSE, dopo aver ammesso, con comunicazione del GSE del 28 ottobre 2011, alla tariffa incentivante, pari ad 0.443 €/kWh l’impianto fotovoltaico n. 253641, sito in Loc. Astrone, snc, nel Comune di Chianciano Terme (SI), all’esito di procedura di controllo avviata in data 18 marzo 2024, ha comunicato (i) che l’impianto non può fruire dei benefici di cui alla Legge 129/2010 “in quanto è carente dei requisiti cui è subordinato l’accesso” e, pertanto, (ii) è ammesso alla tariffa incentivante inferiore di 0,388 €/kWh a partire dalla data di entrata in esercizio ovvero il 27 giugno 2011 e che (iii) il GSE effettuerà “la compensazione tra quanto percepito in base al Decreto e quanto effettivamente dovuto fino a concorrenza”; 2) per quanto occorrer possa nella nota del GSE del 7 marzo 2024 recante “comunicazione di sospensione termini del procedimento di controllo mediante sopralluogo…”; 3) di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso a quello impugnato in via principale

Giustizia amministrativa202515247

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del GSE che, all’esito di un controllo, ha dichiarato la carenza dei requisiti per l’accesso ai benefici della legge n. 129/2010, rideterminato retroattivamente la tariffa incentivante e disposto la compensazione delle somme percepite in eccedenza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore incentivato)

Prevale il privato

La controversia

La società ha contestato il provvedimento del GSE deducendo, anzitutto, la tardività dell’esercizio del potere decadenziale, in violazione degli artt. 2, 3, 10, 10-bis e 21-nonies l. 241/1990 e dell’art. 42 d.lgs. 28/2011, nonché dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, buon andamento, affidamento, buona fede e correttezza. Ha inoltre dedotto difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, sostenendo che l’assenza nelle fotografie di alcuni cavi dell’impianto dipendesse dal loro posizionamento sotto traccia o dalla successiva modifica del percorso, e non dalla mancata ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 2010. Il GSE aveva invece ritenuto non dimostrata, mediante il dossier fotografico originario, la completa realizzazione dell’impianto entro il termine previsto, pur superando il rilievo relativo a un cavo di potenza recante anno di fabbricazione 2011. La domanda cautelare è stata rinunciata dalla ricorrente.

La decisione

Il TAR ha qualificato il provvedimento del GSE come atto di decadenza, anche se contestualmente aveva ammesso l’impianto a una tariffa inferiore. Ha accolto il motivo relativo alla tardività. Il limite temporale all’esercizio del potere del GSE, introdotto dall’art. 56 d.l. 76/2020, decorre, per i provvedimenti di ammissione agli incentivi adottati anteriormente al 17 luglio 2020, da tale data; per essi opera il termine di diciotto mesi, ratione temporis applicabile, con scadenza nel caso concreto il 17 gennaio 2022. Il provvedimento impugnato, adottato il 10 ottobre 2025, è quindi tardivo. Il Collegio ha aggiunto che, anche ammettendo una falsa rappresentazione dei fatti idonea a escludere il termine fisso ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990, il potere avrebbe dovuto essere esercitato entro un termine ragionevole decorrente dalla scoperta dell’illegittimità. Il GSE aveva acquisito piena conoscenza dei fatti almeno con il sopralluogo del 20 dicembre 2021 o, al più tardi, con le osservazioni della società; la successiva stasi procedimentale fino al 10 ottobre 2025 rendeva comunque irragionevole l’adozione del provvedimento. La censura relativa alla concreta sussistenza delle irregolarità è stata assorbita in applicazione del principio della ragione più liquida, poiché l’annullamento per tardività impedisce un nuovo esercizio del potere e comporta il consolidamento degli incentivi nella misura originariamente riconosciuta. Il provvedimento è stato annullato; le spese sono state compensate, fermo l’onere del contributo unificato a carico della parte soccombente.

Norme richiamate

  • art. 42 d.lgs. 28/2011

    Il potere del GSE di verificare i requisiti e adottare provvedimenti decadenziali è assoggettato alle condizioni temporali e sostanziali proprie dell’annullamento d’ufficio, per effetto del rinvio alla disciplina dell’autotutela.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Per i provvedimenti di ammissione agli incentivi anteriori al 17 luglio 2020, il termine di diciotto mesi decorre dal 17 luglio 2020; il termine ridotto di dodici mesi, introdotto successivamente, non opera retroattivamente. In caso di falsa rappresentazione dei fatti imputabile al privato può trovare applicazione il termine ragionevole, decorrente dalla scoperta dell’illegittimità, ma non è ammesso un esercizio del potere sine die.

  • art. 56 d.l. 76/2020, convertito con modificazioni dalla l. 120/2020

    Ha introdotto il limite temporale all’esercizio del potere del GSE; per i provvedimenti anteriori alla sua entrata in vigore, il termine decorre dal 17 luglio 2020.

  • art. 63 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021

    Ha ridotto a dodici mesi il termine dell’art. 21-nonies, senza applicazione retroattiva ai provvedimenti anteriori al 1° giugno 2021.

  • art. 11 preleggi

    Esclude l’applicazione retroattiva delle modifiche normative sui termini dell’autotutela.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Rileva quale fondamento dei doveri di buona fede e correttezza nei rapporti tra amministrazione e privato e della tutela del solo affidamento legittimo, ossia incolpevole e fondato sulla buona fede.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Il contributo unificato resta a carico della parte soccombente e deve essere rifuso alla controparte vittoriosa se da questa effettivamente versato.

Massime di principio

  • Il potere del GSE di adottare provvedimenti decadenziali in materia di incentivi, pur conservando natura decadenziale, è soggetto alle condizioni temporali che disciplinano l’annullamento d’ufficio per effetto dell’art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011.
  • Per un provvedimento di ammissione agli incentivi adottato prima del 17 luglio 2020, il termine di diciotto mesi decorre dal 17 luglio 2020 e non può essere sostituito retroattivamente dal termine più breve successivamente introdotto; il potere decadenziale deve quindi essere esercitato entro il 17 gennaio 2022.
  • La deroga al termine fisso prevista per le false rappresentazioni dei fatti non attribuisce all’amministrazione un potere temporalmente illimitato: una volta acquisita la piena conoscenza della situazione concreta, l’intervento deve avvenire entro un termine ragionevole decorrente dalla scoperta dell’illegittimità.
  • La falsa rappresentazione dei fatti esclude il termine fisso soltanto quando la difformità tra realtà rappresentata e realtà effettiva sia imputabile al privato e sia oggettivamente verificabile; anche in tale ipotesi, una prolungata inerzia dell’amministrazione dopo la scoperta dei fatti può rendere illegittimo il provvedimento tardivo.
  • L’annullamento del provvedimento decadenziale del GSE per consumazione del potere derivante dal decorso del termine impedisce una nuova verifica o riedizione del potere sulla medesima vicenda e determina il ripristino degli incentivi nella misura originariamente riconosciuta.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiAutotutela
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaTermini del procedimentoLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PA

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