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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10521/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del GIP del Tribunale di Milano (25/07/2024) che, su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva applicato a Gharbi la pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione e 310 euro di multa per il reato di rapina impropria. Il ricorrente deduceva violazione di legge ex art. 606 lett. b) c.p.p. per presunto vizio del consenso: essendo persona alloglotta, avrebbe frainteso i termini del patteggiamento e non avrebbe compreso che lo stesso non prevedeva il beneficio della sospensione condizionale della pena.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha rilevato dagli atti che l'imputato, tramite procuratore speciale, richieste l'applicazione della pena senza chiedere la sospensione condizionale; inoltre la sentenza di merito mostra che Gharbi comprendeva l'italiano avendo reso dichiarazioni confessorie e risarcito il danno, fatti che giustificarono il riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'obbligo di nominare un interprete sorge solo se dagli atti o comunque processualmente risulta la mancata conoscenza della lingua italiana. Non essendo emersa tale situazione, il vizio del consenso non è stato provato. Conseguentemente è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso e ordinata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina del patteggiamento: consente l'accordo delle parti per l'applicazione di una pena concordata; nel caso in esame è il fondamento dell'applicazione della pena pattuita.

  • art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

    Motivo di ricorso per violazione di legge: utilizzato dal ricorrente per dedurre un vizio del consenso nel patteggiamento; la Corte ne ha valutato l'infondatezza alla luce degli elementi di fatto processuali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di legittimità, quando dichiara inammissibile un ricorso manifestamente infondato, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle ammende; applicata per disporre il pagamento di euro 3.000.

Massime di principio

  • La mera condizione di straniero alloglotta non basta a dimostrare un vizio del consenso: occorre che dagli atti emerga chiaramente la mancata conoscenza dell'italiano o che il soggetto lo dichiari esplicitamente.
  • L'obbligo dell'autorità di nominare un interprete scatta solo se risulta processualmente la necessità (dal comportamento dell'imputato o dagli atti); senza tale elemento, l'assenza dell'interprete non costituisce automaticamente vizio procedurale.
  • Comportamenti come dichiarazioni confessorie, risarcimento del danno o la scelta di farsi assistere da un difensore che agisce per conto dell'imputato possono essere valutati come indizi della comprensione dei termini dell'accordo.
  • Chi accetta un patteggiamento senza chiedere espressamente benefici (es. sospensione condizionale) espone sé stesso al rischio di non poter poi impugnare validamente per vizio del consenso, salvo prova concreta della mancata comprensione.
  • I ricorsi fondati su presunti vizi del consenso richiedono prova documentale o elementi processuali chiari; in mancanza la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile e irrogare sanzioni pecuniarie.

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