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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25642/2025 del 18/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (beneficiario)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, in appello, della domanda di assegno sociale proposta da una persona che aveva già visto accolta in primo grado la propria pretesa. La Corte territoriale aveva escluso lo stato di bisogno valorizzando il fatto che, in sede di divorzio congiunto, la richiedente non aveva domandato un assegno di mantenimento, nonostante l'ex coniuge avesse redditi tali da poter essere tenuto al versamento. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, sostenendo che la rinuncia o la mancata richiesta di mantenimento in sede di separazione o divorzio non può essere assunta, da sola, come prova dell'assenza dello stato di bisogno richiesto per l'assegno sociale. L'INPS resisteva eccependo anche l'inammissibilità del motivo, ma la ricorrente contestava solo la qualificazione giuridica della vicenda e non l'accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo ammissibile e fondato. Ha cassato la sentenza impugnata perché la Corte d'appello non aveva accertato l'effettiva insussistenza o insufficienza di redditi della richiedente, ma aveva fondato il diniego esclusivamente sulla mancata richiesta di mantenimento in sede di divorzio. La Suprema Corte ha quindi ribadito che, ai fini dell'assegno sociale, rileva lo stato di bisogno oggettivamente inteso come assenza o insufficienza di redditi sotto la soglia di legge, e che la mancata domanda di mantenimento non equivale, di per sé, a mancanza di bisogno. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Campobasso per nuovi accertamenti di merito e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 6, L. n. 335/1995

    L'assegno sociale spetta in presenza di uno stato di bisogno oggettivamente valutato, desumibile dall'assenza o insufficienza di redditi sotto il limite legale; non è richiesto che tale stato di bisogno sia incolpevole, né che la mancata richiesta di mantenimento in sede di separazione o divorzio valga da sola come prova negativa del bisogno.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale, lo stato di bisogno va accertato in termini oggettivi, verificando l'assenza o l'insufficienza dei redditi del richiedente rispetto alla soglia prevista dalla legge.
  • La mancata domanda di assegno di mantenimento in sede di separazione o divorzio non costituisce, da sola, prova dell'insussistenza dello stato di bisogno richiesto per l'assegno sociale.
  • Il giudice di merito deve fondare il diniego dell'assegno sociale su un effettivo accertamento reddituale o su indici presuntivi concreti del tenore di vita del richiedente, non su elementi processuali o scelte difensive non univocamente significativi.
  • In difetto di accertamento sull'oggettiva capacità reddituale del richiedente, la decisione che neghi l'assegno sociale per il solo fatto della mancata richiesta di mantenimento è viziata da violazione di legge.

Come è indicizzato

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