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Sentenza

Sentenza n. 1529/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento, - Ordinanza n. 667 del 17/10/2025 adottata dal dirigente del Comune di Rosignano Marittimo, avente ad oggetto “Ordinanza di rimessa in pristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento del Codice della Navigazione, nei confronti del sig. Alfredo Belsito”, notificata al Ricorrente in data 4 novembre 2025,nella parte in cui prevede ed ordina “la chiusura del varco d'accesso posto lungo la linea demaniale, oggetto della concessione 481/2021, garantendo il ripristino della continuità della recinzione e dello stato dei luoghi entro il termine di 90 giorni dalla notifica del presente atto”. ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, anche se fin qui non conosciuto.

Giustizia amministrativa202600238

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di rimessa in pristino che, oltre alla demolizione di gradini collocati su area demaniale, ordinava la chiusura del varco e del cancello di accesso dalla proprietà privata al demanio marittimo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario frontista)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale nella parte in cui gli imponeva di chiudere il cancello posto lungo il confine tra la proprietà privata e l'area demaniale marittima. La concessione demaniale, originariamente rilasciata nel 1987 e successivamente rinnovata, aveva a oggetto l'occupazione di una superficie demaniale di 0,30 mq sulla quale erano stati collocati alcuni gradini, con lo scopo di rendere più agevole l'accesso dalla proprietà privata alla passeggiata pubblica e alla spiaggia libera. Il ricorrente ha sostenuto che la scadenza della concessione potesse imporre soltanto la rimozione dei gradini e la cessazione dell'occupazione dell'area demaniale, ma non anche la chiusura del cancello, che era preesistente alla concessione, si trovava all'interno della proprietà privata ed era arretrato rispetto al confine demaniale. Ha dedotto la violazione degli artt. 36, 42 e 49 del Codice della navigazione, degli artt. 5, 22 e 31 del relativo regolamento di esecuzione, del regolamento comunale per la gestione del demanio marittimo, degli artt. 823 e 1027 c.c. e dell'art. 11, comma 2, lett. d), della legge n. 215/2011. Il Comune ha sostenuto che la concessione fosse funzionale al mantenimento del varco di accesso e che tale varco costituisse un peso a uso esclusivo del proprietario, incidente sulla libera fruizione e gestione del bene demaniale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza nella parte impugnata. Dall'esame delle concessioni del 1987, 2013 e 2016 il Collegio ha ricavato che l'oggetto concessorio era rimasto invariato e consisteva nell'occupazione di 0,30 mq di area demaniale, corrispondente alla superficie occupata dai gradini. Il riferimento, contenuto negli atti, allo scopo di mantenere o trasformare un varco di accesso costituiva elemento motivazionale della concessione e non ampliava il suo oggetto fino a comprendere il cancello o l'apertura del varco. La scadenza della concessione comportava quindi soltanto la cessazione del diritto di occupare la superficie demaniale e la rimozione dei gradini, già effettuata dal ricorrente, senza poter incidere su opere e situazioni estranee all'oggetto concessorio. Il cancello era collocato nella proprietà privata, i battenti si aprivano verso l'interno e non risultava alcuna occupazione, neppure potenziale, dell'area demaniale. Inoltre, l'art. 49 del Codice della navigazione consente la demolizione soltanto delle opere non amovibili costruite sulla zona demaniale oggetto della concessione. Il diritto di recintare il fondo, in quanto connesso alla proprietà privata, non poteva essere inibito dall'amministrazione sulla base delle ragioni addotte. Il Comune non aveva infine dimostrato né l'esistenza di una servitù gravante sul demanio né l'impossibilità per il ricorrente di accedere alla spiaggia, liberamente accessibile alla collettività. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 36 Codice della navigazione

    La concessione demaniale deve essere individuata in relazione al suo oggetto concreto; nel caso esaminato riguardava l'occupazione di una determinata superficie di demanio marittimo, pari a 0,30 mq.

  • art. 42 Codice della navigazione

    Richiamato tra le norme sulla disciplina della concessione e dei suoi effetti, senza che dal testo emerga una specifica interpretazione ulteriore.

  • art. 49 Codice della navigazione

    Consente all'autorità di ordinare la demolizione delle opere non amovibili costruite sulla zona demaniale oggetto della concessione; non giustifica la demolizione o chiusura di un cancello collocato nella proprietà privata e non incidente sull'area demaniale.

  • art. 823 Codice civile

    Il richiamo alla tutela dei beni demaniali non consente di qualificare automaticamente come occupazione o uso del demanio l'esistenza di un cancello collocato nella proprietà privata, in assenza di dimostrazione di un'incidenza sul bene pubblico.

  • art. 1027 Codice civile

    Richiamato dal ricorrente con riferimento alla configurabilità di un peso sul fondo demaniale; il Comune non ha dimostrato l'esistenza di una servitù gravante sul demanio.

  • art. 31 del Regolamento del Codice della navigazione

    Costituiva la base regolamentare dell'ordinanza di rimessa in pristino, ma non consentiva di estendere l'intervento a opere estranee all'oggetto della concessione.

  • artt. 5, 22 e 31 d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328

    Richiamati tra le disposizioni regolamentari dedotte a sostegno dell'impugnazione; la decisione esclude che potessero fondare la chiusura del cancello non compreso nell'oggetto concessorio.

  • Circolare 15 aprile 1992, prot. n. 5170980, Ministero della Marina Mercantile

    Secondo il richiamo operato dal TAR, chiarisce che la mera apertura di un varco nella proprietà privata del frontista demaniale non richiede una concessione demaniale.

Massime di principio

  • La scadenza di una concessione demaniale produce il venir meno del diritto di occupare la superficie pubblica oggetto della concessione, ma non può incidere su opere o situazioni giuridiche estranee all'oggetto concessorio, anche se funzionalmente collegate al migliore godimento dell'area precedentemente occupata.
  • Nel determinare gli effetti della scadenza di una concessione demaniale occorre distinguere tra lo scopo della concessione, quale elemento motivazionale che spiega l'interesse perseguito dal concessionario, e l'oggetto della concessione, costituito dalla concreta superficie o dal bene pubblico la cui disponibilità è stata attribuita.
  • La mera apertura di un varco o la presenza di un cancello collocato all'interno della proprietà privata del frontista, in assenza di occupazione o incidenza sul demanio marittimo, non costituisce di per sé oggetto di concessione demaniale né può essere rimossa per effetto della scadenza della concessione relativa a gradini o altre opere insistenti sull'area pubblica.
  • Il potere di ordinare la demolizione ai sensi dell'art. 49 del Codice della navigazione riguarda le opere non amovibili costruite sulla zona demaniale oggetto della concessione e non può essere esteso a un cancello situato nella proprietà privata, quando non sia dimostrata un'occupazione, anche potenziale, dell'area demaniale.
  • L'amministrazione che intenda qualificare un accesso dalla proprietà privata al demanio come occupazione, uso esclusivo o peso incidente sul bene demaniale deve dimostrare concretamente tale incidenza; non è sufficiente il solo collegamento funzionale tra il varco privato e l'area pubblica liberamente fruibile.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàEccesso di potereDifetto di istruttoria

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