Cassazione Penale, Ordinanza n. 28069/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata riformata la condanna pronunciata nei precedenti gradi di giudizio, che resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione. Con il ricorso ha dedotto, da un lato, la mancanza di motivazione quanto all'individuazione dell'imputata come autrice del fatto; dall'altro, l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione ha però ritenuto entrambi i motivi generici e indeterminati, poiché non sviluppavano censure specifiche né indicavano gli elementi di fatto o di diritto posti a base dell'impugnazione, limitandosi a una mera manifestazione di dissenso e senza confrontarsi con le convergenti fonti di prova richiamate nella sentenza impugnata. Anche la censura sul diniego delle attenuanti generiche è stata considerata assertiva e non correlata alla motivazione della decisione di merito.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e indeterminato; la sua mancanza rende l'impugnazione inammissibile, perché non consente al giudice di individuare con precisione i rilievi mossi e di esercitare il controllo richiesto.
art. 62-bis c.p.
Le doglianze relative al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche devono confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; una censura apodittica o meramente assertiva non è sufficiente a fondare il vizio di motivazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non sono specifici e si risolvono in un generico dissenso rispetto alla decisione impugnata.
- La censura di vizio di motivazione deve indicare puntualmente gli elementi di fatto o di diritto trascurati o illogicamente valutati, non essendo sufficiente affermare in modo apodittico l'erroneità della sentenza.
- Quando la sentenza di merito è sorretta da una motivazione logica e coerente, il ricorso deve confrontarsi con essa in modo critico e analitico; altrimenti il controllo di legittimità non è esercitabile.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere censurato in cassazione solo se la doglianza si misura con la specifica argomentazione resa dal giudice di merito; una critica generica è inammissibile.
Come è indicizzato
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