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Sentenza

Sentenza del 25/11/2015 n. 24021 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il diniego di una domanda di condono presentata ai sensi dell'art. 12 della legge n. 289 del 2002 per somme relative a tasse automobilistiche dell'anno 1994. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che il condono non fosse applicabile perché, già dal 1993, le tasse automobilistiche erano tributi regionali e la Regione Puglia non aveva adottato una disciplina di condono ai sensi dell'art. 13 della legge n. 289 del 2002. In subordine, deduceva l'inapplicabilità del condono anche per l'esistenza di una disciplina speciale e contestava la ritenuta prescrizione triennale. La contribuente aveva però censurato anche il difetto di motivazione del diniego, emesso mediante un modulo prestampato recante quattro possibili motivi senza indicare quale fosse quello concretamente applicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la sentenza di primo grado avesse autonomamente annullato il diniego per difetto di motivazione e che tale specifica ratio decidendi non fosse stata adeguatamente impugnata in appello. Si era quindi formato il giudicato interno sulla illegittimità della motivazione dell'atto, sufficiente da sola a sostenere l'annullamento del diniego e a rendere inutilmente esaminabili le questioni sulla natura regionale del tributo, sull'applicabilità del condono e sulla prescrizione. La rinuncia parziale dell'Agenzia relativa a una cartella estinta da un successivo condono è stata presa in considerazione, ma non ha modificato l'esito complessivo. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 12

    Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31/12/2000, i debitori possono estinguere il debito senza gli interessi di mora ed il pagamento di una somma pari al 25% dell'importo iscritto a ruolo

    La norma disciplina il condono relativo ai carichi affidati alla riscossione da uffici statali; la questione della sua applicabilità alle tasse automobilistiche regionali non è stata esaminata nel merito dalla Cassazione, perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per giudicato interno.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 13

    Rimette alle Regioni la possibilità di disciplinare forme di definizione agevolata dei tributi regionali, comprese riduzioni di imposte, interessi e sanzioni. Nel caso concreto, la Regione Puglia non aveva adottato una disciplina di condono; tuttavia, la Corte non ha deciso definitivamente tale questione sostanziale.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 23

    È stato invocato dall'Agenzia delle Entrate per sostenere che le tasse automobilistiche fossero già tributi regionali dal 1993, anche se le attività amministrative di gestione erano state trasferite successivamente.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    Impone agli atti dell'amministrazione tributaria una motivazione idonea a consentire al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa o del diniego. Un modulo prestampato che elenca più motivi senza individuare quello concretamente applicato può risultare motivazionalmente carente.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 1

    Richiede l'indicazione delle parti nel ricorso per cassazione. La Corte ha distinto tra inammissibilità e nullità sanabile, ritenendo nel caso concreto che la notificazione e la costituzione della parte avessero sanato il vizio.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 3

    Consente alla Corte di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, come avvenuto per la possibile formazione del giudicato interno sulla motivazione del diniego.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Prevede il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso, ma non si applica alle amministrazioni statali esonerate dal pagamento mediante il meccanismo della prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Un atto tributario deve indicare in modo concreto e comprensibile la ragione del diniego o della pretesa: il semplice utilizzo di un modulo con motivi alternativi non selezionati può comportare l'illegittimità dell'atto per difetto di motivazione.
  • Se una sentenza contiene più autonome ragioni sufficienti a sostenerla, l'impugnazione deve contestarle tutte in modo specifico. La mancata censura di una di esse può determinare la formazione del giudicato interno e rendere inammissibili i successivi motivi di ricorso.
  • Le spiegazioni fornite dall'amministrazione solo nel corso del giudizio non sempre possono sanare la carenza originaria di motivazione dell'atto impugnato, soprattutto quando introducono per la prima volta il concreto motivo del diniego.
  • Prima di discutere nel merito l'applicabilità di un condono, occorre verificare la validità formale dell'atto amministrativo e l'eventuale esistenza di precedenti statuizioni non impugnate.
  • La qualificazione di un tributo come statale o regionale e l'esistenza di una disciplina regionale di condono sono questioni decisive, ma possono non essere esaminate dal giudice di legittimità se il ricorso è precluso da ragioni processuali.

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