Sentenza del 20/07/2015 n. 6673 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - Operazioni inesistenti - Costi ritenuti fittizi - Ripresa a tassazione - Onere della prova - A carico del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la ripresa a tassazione di costi ritenuti fittizi, sostenendo implicitamente che le fatture fossero sufficienti a dimostrare l'effettività delle operazioni. La questione riguarda la distribuzione dell'onere della prova quando il Fisco fornisce elementi seri e sufficienti per ritenere che le fatture si riferiscano a operazioni totalmente o parzialmente inesistenti.
La decisione
La contestazione non viene accolta sul presupposto che, quando l'Amministrazione finanziaria presenta elementi idonei a mettere seriamente in dubbio l'effettività delle operazioni, l'onere della prova si trasferisce sul contribuente. Quest'ultimo deve quindi dimostrare l'esistenza concreta e la consistenza delle prestazioni indicate nelle fatture. La fattura, pur essendo normalmente idonea a documentare un'operazione fiscalmente rilevante, perde tale efficacia probatoria quando emergono elementi seriamente indicativi della sua natura fittizia.
Massime di principio
- La fattura non costituisce una prova assoluta dell'effettiva esecuzione dell'operazione commerciale.
- L'Amministrazione finanziaria deve inizialmente fornire elementi concreti, seri e coerenti che facciano ritenere inesistente, in tutto o in parte, l'operazione fatturata.
- Una volta assolto tale onere iniziale dal Fisco, spetta al contribuente dimostrare l'effettività dell'operazione e la reale consistenza della prestazione.
- Per difendersi efficacemente, il contribuente dovrebbe conservare documentazione ulteriore rispetto alle fatture, come contratti, ordini, documenti di trasporto, prove dei pagamenti, corrispondenza commerciale e dimostrazioni dell'effettiva esecuzione dei servizi.
- La ripresa a tassazione può essere confermata anche quando la fattura è formalmente regolare, se il complesso degli elementi disponibili dimostra che la prestazione non è stata realmente eseguita.
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