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Sentenza

Sentenza n. 16298/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO COSTITUITO DALLA SENTENZA N. 9186/2025 EMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA, SEZIONE LAVORO, GIUDICE DOTT.SSA LA MARRA, RESA ALL’ESITO DEL GIUDIZIO DI CUI AL R.G. N. 1884/2025, PUBBLICATA IN DATA 23/09/2025, NOTIFICATA IN DATA 20/10/2025, PASSATA IN GIUDICATO.

Giustizia amministrativa202602224

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero alla sua immediata attivazione, con la provvista indicata nel titolo, e al pagamento delle spese

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’esecuzione della sentenza n. 9186/2025 del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, pubblicata il 23 settembre 2025, notificata il 20 ottobre 2025 e passata in giudicato. La pronuncia riconosceva il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannava il Ministero all’attivazione della Carta elettronica con la provvista indicata nella sentenza, oltre alle spese del giudizio del lavoro. Il ricorrente ha dedotto che il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. La sentenza era stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione ai fini esecutivi; tra tale notifica e la notifica del ricorso di ottemperanza era decorso il termine dilatorio di 120 giorni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni per l’azione di ottemperanza: la sentenza era stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Poiché non era controverso che il giudicato fosse rimasto ineseguito, ha ordinato al Ministero di darvi esecuzione entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, corrispondendo le somme dovute in forza del titolo. Per l’eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega, assegnandogli i successivi 60 giorni per compiere gli atti necessari; nessun compenso è dovuto per tale attività, rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Nel merito, non essendo controverso fra le parti che la sentenza non abbia ancora trovato esecuzione, deve essere ordinato all’Amministrazione di provvedervi, corrispondendo le somme giudizialmente dovute, entro il termine perentorio specificato in dispositivo.

    L’azione di ottemperanza consente al giudice di ordinare all’amministrazione rimasta inadempiente di eseguire il giudicato e di corrispondere le somme dovute entro il termine fissato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. 30/1997

    Sussistono, innanzitutto, le condizioni della proposta azione di ottemperanza consistenti: - nell’avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione; - nel decorso del termine dilatorio di centoventi giorni (prescritto dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, conv. modif. L. 30/1997) fra tale notifica e quella del ricorso introduttivo del presente giudizio.

    Per proporre l’ottemperanza contro l’amministrazione, la sentenza deve essere notificata presso la sede reale dell’amministrazione e devono decorrere 120 giorni tra tale notifica e la notifica del ricorso.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiede darsi esecuzione alla sentenza del Tribunale indicata in epigrafe in funzione di Giudice del lavoro e notificata ai fini esecutivi, passata in giudicato come da attestazione prodotta, con la quale il Giudice adito ha riconosciuto alla ricorrente il diritto di ottenere il beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), e ha conseguentemente condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’immediata attivazione della predetta carta elettronica, con la provvista indicata nella sentenza ottemperanda, nonché delle spese di lite di quel giudizio, nella misura da esso liquidata.

    La disposizione è richiamata quale fondamento del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nel giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione presuppone la notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’ente e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 prima della notifica del ricorso.
  • Quando non è contestato che il giudicato sia rimasto ineseguito, il giudice dell’ottemperanza ordina all’amministrazione di adempiere entro un termine perentorio e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza.
  • L’attività del commissario ad acta svolta dal dirigente dell’amministrazione, se rientra nelle funzioni dirigenziali, non comporta un compenso ulteriore rispetto alla retribuzione, in ragione del suo carattere onnicomprensivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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