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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19180/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non poteva ritenersi che il ricorso fosse stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi del principio richiamato dalla Corte costituzionale n. 186 del 2000.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi dedotti erano due: il primo riguardava la configurabilità della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p., invocata in relazione alle condizioni di salute dell'imputato; il secondo lamentava la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambe le censure erano generiche e sostanzialmente riproduttive di profili già esaminati e disattesi dalla sentenza impugnata con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici.

Norme richiamate

  • art. 54 c.p.

    Viene richiamato come scriminante dello stato di necessità, ma la censura è ritenuta generica e già disattesa dalla sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente non abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a dedurre motivi generici o meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logici o giuridici.
  • La deduzione della scriminante dello stato di necessità deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; se le argomentazioni del giudice di merito sono complete e non illogiche, la censura non può essere riproposta in modo assertivo o generico.
  • La mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale va censurata con motivi specifici, non potendo la Cassazione rivalutare questioni già vagliate dal giudice di appello in assenza di evidenti vizi della decisione.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieCause di giustificazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
SottomaterieStato di necessità

Testo integrale

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