Cassazione Civile, Sentenza n. 20191/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva confermato la decisione di primo grado favorevole alla società Asperience. L'Agenzia contestava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011 (avviso TK3035308302/2016) che aveva disconosciuto la deducibilità della quota annuale di ammortamento dell'avviamento iscritto nel 2003 (quota annua contestata pari a euro 1.069.284,20), qualificando le operazioni di fusioni e incorporazioni effettuate nel gruppo come artificiose e finalizzate all'elusione fiscale ai sensi dell'art. 10‑bis della l. n. 212/2000 e rilevando la mancata applicazione dei presupposti per l'imposizione ai sensi degli artt. 103 e 109 del TUIR oltre alla mancata applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 358/1997. L'accertamento aveva determinato maggiori imposte IRES e IRAP e sanzioni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. In via preliminare ha trattato la questione dell'apertura della procedura fallimentare nei confronti della società intimata, rilevando che l'automaticità dell'effetto del fallimento non esclude l'applicazione dell'art. 43, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 che richiede che il giudice tributario dichiari l'interruzione del processo; inoltre la nullità derivante da atti posti in essere dopo l'apertura del fallimento è relativa e dunque eccepibile solo dalla parte danneggiata (la fallita), che nel caso non ha eccepito. Quanto al merito, la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi di ricorso: l'Agenzia non ha dimostrato in modo adeguato l'intento elusivo e il giudice di merito aveva fornito una motivata e analitica ricostruzione delle ragioni economiche e organizzative extrafiscali delle operazioni di gruppo, riconoscendo l'applicabilità dell'art. 6 del d.lgs. n. 358/1997 ai valori iscritti e giudicando insufficienti gli argomenti dell'Amministrazione volti a qualificare come fittizia l'operazione. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e non sono state disposte spese processuali per l'intimata non costituita.
Norme richiamate
art. 10‑bis, legge n. 212/2000
Norma antielusiva: la Corte osserva che l'Agenzia non ha fornito la prova dell'intento elusivo e che, per configurare abuso del diritto, occorre dimostrare costruzioni di puro artificio prive di sostanza economica. La valutazione deve essere complessiva e fondata sulle ragioni economiche delle operazioni
art. 6, d.lgs. n. 358/1997
Norma sull'imposta sostitutiva relativa ai maggiori valori emergenti da operazioni straordinarie: la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina e condiviso la valutazione del giudice di merito che ha ritenuto legittima l'iscrizione dell'avviamento e l'assenza di obbligo di tassazione sostitutiva nel caso concreto
art. 43, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Disciplina della riassunzione del processo dopo interruzione per fallimento: la Corte sottolinea che la norma stabilisce che il termine per la riassunzione decorre da quando è stata dichiarata l'interruzione e impone al giudice tributario di rilevare espressamente l'interruzione; l'effetto automatico del fallimento non esime dalla dichiarazione nel processo tributario
art. 103 e art. 109 del T.U.I.R. (d.P.R. 917/1986)
Richiamati dall'Amministrazione in relazione ai presupposti fiscali rilevanti per le determinazioni dei redditi e delle plusvalenze: la Corte non ha ritenuto che dagli elementi prodotti emergesse la violazione di tali disposizioni perché le operazioni hanno trovato giustificazione economica
art. 112 cod. proc. civ.
Richiamato in riferimento al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la Corte ha ritenuto infondata la censura di ultrapetizione dell'Agenzia, rilevando che il giudice di primo grado aveva interpretato la normativa rilevante e che la questione era stata trattata nel merito
art. 7‑ter, l. n. 212/2000
Norma citata in tema di rilevabilità d'ufficio delle nullità in materia tributaria: la Corte ricorda che in sede tributaria non sono rilevabili d'ufficio profili di nullità diversi da quelli denunciati, salvo le ipotesi previste dall'art. 7‑ter
artt. 2727 e 2729 cod. civ.; artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; art. 360 cod. proc. civ.
Norme e disposizioni processuali ed in materia di prova richiamate dall'Agenzia nella doglianza: la Corte ha verificato che le questioni relative alla valutazione della prova e alla correttezza dell'istruttoria erano state affrontate dal giudice di merito con motivazione adeguata e non rilevanti ai fini della cassazione
Massime di principio
- L'onere della prova dell'intento elusivo grava sull'Amministrazione: occorre dimostrare che le operazioni sono prive di sostanza economica e realizzate essenzialmente per ottenere un vantaggio fiscale.
- Le operazioni societarie complesse (fusioni, incorporazioni) vanno valutate alla luce delle ragioni organizzative ed economiche extrafiscali; la presenza di motivazioni gestionali giustifica la corretta rilevanza fiscale delle poste di bilancio anche se non producono redditività immediata.
- La disciplina speciale del processo tributario (art. 43, comma 2, d.lgs. 546/1992) richiede che l'interruzione per fallimento sia rilevata con provvedimento espresso dal giudice; la nullità degli atti posteriori al fallimento è relativa e solo la parte danneggiata può eccepirla se non lo ha fatto il giudice.
- In sede di impugnazione tributaria non sono rilevabili d'ufficio censure non specificamente dedotte: il ricorrente deve riprodurre e documentare i punti della sentenza impugnata che intende contestare e le relative prove.
- La qualificazione di una condotta come elusiva richiede una valutazione complessiva e motivata delle operazioni e non può fondarsi su mere apparenze o sulla circostanza che le operazioni abbiano prodotto effetti fiscali favorevoli.
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