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Sentenza

Sentenza del 15/05/2015 n. 9941 - Corte di Cassazione

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI - Cessazione dell'attività di impresa - Domanda di rimborso relativa ad eccedenza di imposta - Art. 30, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità - Modalità di presentazione - Conformità al modello "VR" ministeriale - Esclusione - Termine di presentazione - Prescrizione decennale - Applicabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il diniego del rimborso di un credito IVA relativo all'anno d'imposta 2000, maturato dopo la cessazione dell'attività d'impresa. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che il rimborso non fosse valido per la mancata presentazione del modello ministeriale VR e che la domanda fosse comunque tardiva, essendo decorso il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. Contestava inoltre l'omessa pronuncia della Commissione Tributaria Regionale su una specifica questione relativa all'art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate: il primo motivo è stato rigettato, mentre il secondo e il terzo sono stati dichiarati inammissibili. Ha stabilito che, in caso di cessazione dell'attività, la domanda di rimborso dell'eccedenza IVA è regolata dall'art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972; la volontà di ottenere il rimborso può risultare dalla dichiarazione annuale, mediante l'indicazione del credito nel relativo quadro, senza necessità del modello VR. Quest'ultimo costituisce soltanto un presupposto per l'esigibilità e l'esecuzione del rimborso. Il diritto è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, non alla decadenza biennale dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, applicabile solo in via residuale. Le spese sono rimaste a carico della ricorrente, non essendosi costituita la parte intimata.

Norme richiamate

  • Art. 30, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La domanda di rimborso relativa all'eccedenza IVA risultata alla cessazione dell'attività è regolata da tale disposizione.

    In caso di cessazione dell'attività, l'eccedenza IVA non può essere portata in detrazione nell'anno successivo e il contribuente può chiederne il rimborso. La disposizione costituisce la disciplina specifica applicabile alla fattispecie.

  • Art. 38-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Il modello VR costituisce solo un presupposto per l'esigibilità del credito.

    La presentazione del modello VR è un adempimento funzionale all'esecuzione del rimborso, ma non è necessaria per costituire o manifestare il diritto al rimborso quando questo risulti già dalla dichiarazione annuale.

  • Art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il termine biennale di decadenza è applicabile in via sussidiaria e residuale.

    Il termine biennale non si applica quando la specifica disciplina IVA consente di individuare il diritto al rimborso e il relativo regime temporale.

  • Artt. 2033, 2946 e 2935 del codice civile

    È richiamato il termine ordinario di prescrizione decennale.

    La Corte distingue il credito IVA risultante dalla dichiarazione dalla restituzione di un'imposta indebitamente versata. Nel primo caso opera la prescrizione decennale del diritto al credito; la disciplina dell'indebito tributario riguarda invece una fattispecie diversa.

  • Art. 112 del codice di procedura civile

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte.

    Non sussiste omessa pronuncia quando la questione risulti assorbita dalla decisione su altre censure e il giudice abbia comunque dato atto della sua esistenza.

  • Art. 6, comma 5, legge 27 luglio 2000, n. 212

    La questione relativa alla sua applicabilità è stata ritenuta assorbita e non ha comportato la nullità della sentenza impugnata.

  • Principio unionale di neutralità dell'IVA

    Il diritto al rimborso dell'IVA assolta a monte è essenziale per garantire la neutralità dell'imposta; gli adempimenti formali non possono eccedere quanto necessario per verificare il credito e prevenire frodi.

Massime di principio

  • Quando un credito IVA risulta dalla dichiarazione annuale, l'indicazione del credito può costituire una manifestazione sufficiente della volontà di chiederne il rimborso; il modello VR può rilevare per l'esecuzione materiale del pagamento, non necessariamente per la nascita del diritto.
  • In caso di cessazione dell'attività, l'eccedenza IVA deve essere valutata secondo la disciplina specifica dell'art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972 e non secondo il termine residuale biennale dell'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992.
  • Per il credito IVA esposto in dichiarazione opera, in linea generale, la prescrizione ordinaria decennale, salvo diverse discipline speciali applicabili al caso concreto.
  • Occorre distinguere tra richiesta di rimborso di un credito IVA risultante dalla dichiarazione e restituzione di un'imposta indebitamente versata: le due fattispecie possono essere soggette a regimi temporali differenti.
  • Gli adempimenti formali possono condizionare l'esigibilità o l'istruttoria del rimborso, ma non dovrebbero essere interpretati come causa automatica di perdita del diritto sostanziale se il credito e la volontà di ottenerlo risultano già documentati.
  • L'omessa pronuncia non sussiste se la questione è stata implicitamente assorbita dalla decisione su altri motivi, purché il dispositivo e la motivazione rendano comprensibile la soluzione adottata.

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