Sentenza del 07/12/2017 n. 17096 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Processo tributario - litisconsorzio necessario - socio occulto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’accertamento tributario riferito alla società e ai suoi soci, inclusi eventuali soci occulti. Poiché l’accertamento incide su una situazione sostanzialmente comune e inscindibile, la partecipazione al giudizio di tutti i soggetti interessati è necessaria. Se il ricorso è presentato soltanto dalla società o da uno dei soci, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri litisconsorti necessari. La mancata partecipazione determina la nullità assoluta del giudizio. Inoltre, l’esito sfavorevole del giudizio promosso contro la società non può essere automaticamente opposto a un socio occulto rimasto estraneo al processo, perché il terzo non può essere pregiudicato da un giudicato formatosi tra altri soggetti, salvo specifica previsione normativa.
La decisione
È stato affermato che, nelle controversie tributarie riguardanti l’accertamento della società e dei soci, sussiste litisconsorzio necessario. Il giudice deve quindi integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti interessati; in mancanza, il giudizio è nullo. Tuttavia, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio contro la società non impedisce al socio occulto di agire e difendersi autonomamente. L’Ufficio non può opporgli l’esito sfavorevole di un accertamento al quale egli non abbia partecipato, poiché il giudicato inter alios può eventualmente giovare al terzo, ma non arrecargli pregiudizio in assenza di una norma specifica.
Norme richiamate
Art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992
Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ai quali la causa deve essere necessariamente comune.
La norma impone la partecipazione al processo di tutti i soggetti coinvolti in una controversia inscindibile. Se il ricorso è proposto soltanto da uno di essi, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio; la decisione resa senza la partecipazione dei litisconsorti necessari è affetta da nullità assoluta.
Massime di principio
- Quando l’accertamento tributario riguarda una situazione comune e inscindibile tra società e soci, tutti i soggetti interessati devono partecipare al giudizio.
- Se il ricorso è presentato soltanto dalla società o da uno dei soci, il giudice non può decidere nel merito senza prima integrare il contraddittorio nei confronti degli altri litisconsorti necessari.
- La mancata partecipazione di un soggetto necessario comporta la nullità del giudizio e della decisione resa senza di lui.
- Un socio occulto o altro terzo estraneo al processo non può essere pregiudicato dal giudicato formatosi tra la società, i soci partecipanti e l’amministrazione finanziaria, salvo una specifica disposizione di legge.
- Il terzo può eventualmente invocare gli effetti favorevoli di una decisione resa tra altri soggetti, ma non gli possono essere automaticamente opposti gli effetti sfavorevoli.
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