Ordinanza n. 65/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo del diniego di iscrizione nella White List (prot. n. -OMISSIS-) adottato dalla Prefettura di -OMISSIS- in data 24 aprile 2024; quanto ai motivi aggiunti dei verbali del Gruppo Interforze del 30 gennaio 2024 e del 16 aprile 2024; …………..per la condanna… dell’Amministrazione al risarcimento dei danni; ……………..per l’accesso.... ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod.proc.amm., agli atti e documenti della “procedura antimafia”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di iscrizione nella white list, nonché verbali del Gruppo Interforze; sono state proposte anche domande di risarcimento del danno e di accesso agli atti
Esito
La controversia
L'impresa ha impugnato il diniego prefettizio di iscrizione nella white list e, con motivi aggiunti, i verbali del Gruppo Interforze posti a fondamento dell'attività antimafia. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni e, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., l'accesso agli atti e ai documenti della procedura antimafia. Dall'ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel merito. Il TAR rileva esclusivamente che non risulta recentemente compiuta attività processuale indicativa della permanenza dell'interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR non decide il merito delle domande. Dispone incombenti istruttori: la parte ricorrente deve, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, precisare motivatamente se persista l'interesse alla decisione di merito; in caso affermativo, deve aggiornare e documentare la situazione della vicenda, indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di ulteriore istruttoria. Anche le amministrazioni resistenti devono verificare la completezza della difesa, riferire sugli eventuali fatti o atti sopravvenuti e segnalare circostanze eventualmente idonee a dimostrare la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice avverte che l'inerzia delle parti, in particolare della ricorrente, potrà essere valutata come manifestazione inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso; dalla mancata ottemperanza agli incombenti potranno essere tratti elementi di prova ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a. La Segreteria deve comunicare l'ordinanza e oscurare le generalità e gli altri dati identificativi della ricorrente.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso
L'inerzia della parte ricorrente successiva a un'ordinanza istruttoria finalizzata a verificare la permanenza dell'interesse può consentire al giudice di dichiarare l'improcedibilità, quando dal comportamento processuale emerga in modo implicito ma inequivoco il disinteresse alla definizione del giudizio.
art. 64 c.p.a.
La mancata ottemperanza agli incombenti istruttori può essere valutata dal giudice ai fini probatori, secondo il comportamento processuale delle parti.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Il comportamento processuale delle parti, compresa l'inerzia rispetto agli incombenti richiesti, può concorrere alla valutazione della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 116, comma 2, c.p.a.
La domanda di accesso agli atti della procedura antimafia è stata proposta nel corso del giudizio secondo il rito previsto dalla disposizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ricorrendone i presupposti, consente l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale presupposto della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Massime di principio
- Quando il giudice dispone incombenti istruttori per verificare la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte ricorrente rimane ingiustificatamente inerte, tale comportamento può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
- In vista della calendarizzazione di una causa risalente, il giudice può chiedere alla parte ricorrente di confermare motivatamente l'attualità dell'interesse, aggiornare e documentare i fatti sopravvenuti e indicare l'eventuale necessità di ulteriore istruttoria.
- Anche l'amministrazione resistente è tenuta a verificare la completezza della propria attività difensiva e a riferire sui fatti sopravvenuti eventualmente rilevanti per la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse.
- La mancata ottemperanza agli incombenti istruttori può essere utilizzata dal giudice come elemento di prova nella valutazione del comportamento processuale delle parti e dell'attualità dell'interesse alla decisione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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