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Ordinanza

Ordinanza n. 199/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -del decreto del Questore di Ancona del 25.06.2026,-OMISSIS--OMISSIS-, notificato il 26.06.2026, con cui è stata disposta la sospensione per giorni 15 dell’attività del pubblico esercizio denominato “-OMISSIS-”, con contestuale sospensione dell’efficacia della SCIA di somministrazione alimenti e bevande; - di ogni altro atto connesso, presupposto, e conseguenziale; PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI EX ARTT. 55 E 56 C.P.A., volta a consentire la prosecuzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande autorizzata con S.C.I.A. presentata al Comune di Ancona in data 17.4.2026; in assoluto subordine, quantomeno per esercitare l’ attività di somministrazione durante il giorno.

Giustizia amministrativa202600580

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Ancona di sospensione per 15 giorni dell'attività di un pubblico esercizio, con contestuale sospensione dell'efficacia della SCIA di somministrazione di alimenti e bevande

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (gestore pubblico esercizio)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto questorile che disponeva, per quindici giorni dalla notificazione, la sospensione dell'attività del pubblico esercizio e della relativa SCIA, nonché di ogni autorizzazione o titolo connesso. Ha chiesto la sospensione cautelare del provvedimento per poter proseguire l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in via subordinata almeno durante il giorno. Il provvedimento era motivato, tra l'altro, dall'accertamento che il locale svolgesse attività di pubblico spettacolo o intrattenimento senza il necessario titolo autorizzatorio, in violazione degli artt. 666 e 681 c.p. e in mancanza della licenza di agibilità prevista dall'art. 80 T.U.L.P.S. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha depositato ulteriore documentazione, compreso un verbale della Questura recante alcune violazioni amministrative.

La decisione

Il TAR ha confermato il precedente decreto cautelare che aveva sospeso il provvedimento impugnato, limitatamente alla possibilità per il ricorrente di svolgere la normale attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle ore consentite dalla SCIA di subingresso del 17 aprile 2026. La misura è stata ritenuta compatibile, allo stato degli atti e salvo ulteriori approfondimenti di merito, con le esigenze di ordine pubblico perseguite dal decreto questorile, purché l'attività si svolga nel rispetto della normativa vigente e con massima sorveglianza anche sulle immediate adiacenze del locale. Non è stata autorizzata l'eventuale attività di pubblico spettacolo o intrattenimento priva dei necessari titoli. La trattazione del merito è stata fissata per il 24 marzo 2027; le spese sono state riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha valutato la compatibilità della prosecuzione limitata dell'attività con le esigenze di ordine pubblico.

  • art. 56 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della precedente misura cautelare monocratica confermata dal collegio.

  • art. 80 T.U.L.P.S.

    Richiamato quale requisito per la licenza di agibilità dei locali destinati a pubblico spettacolo o intrattenimento.

  • art. 666 c.p.

    Richiamato nel provvedimento questorile quale disposizione asseritamente violata per lo svolgimento non autorizzato di attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.

  • art. 681 c.p.

    Richiamato nel provvedimento questorile insieme all'art. 666 c.p. per l'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento priva dei necessari titoli.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la prosecuzione della sola attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere autorizzata o mantenuta, anche in presenza di un provvedimento questorile di sospensione del pubblico esercizio, quando essa risulti compatibile con le esigenze di ordine pubblico perseguite dall'amministrazione e sia svolta nei limiti temporali del titolo abilitativo e nel rispetto della normativa vigente.
  • La prosecuzione cautelare dell'attività può essere subordinata a specifiche prescrizioni di vigilanza e controllo, comprese la massima sorveglianza sulle immediate adiacenze del locale, quando tali condizioni siano ritenute idonee a bilanciare l'interesse economico del gestore con le esigenze di ordine pubblico.
  • La possibilità di proseguire la somministrazione di alimenti e bevande non comporta, in sede cautelare, l'autorizzazione allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo o intrattenimento prive del titolo previsto dalla normativa di pubblica sicurezza e della licenza di agibilità richiesta per tali attività.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazionePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiCommercio e attività produttiveAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaEfficacia ed esecutorietà

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