Sentenza del 19/01/2016 n. 453 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - Mancato rispetto termine dilatorio - Ragioni di urgenza - Scadenza termini decadenza - Non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento emesso prima della scadenza del termine dilatorio di 60 giorni decorrente dalla consegna o notificazione del processo verbale di constatazione (p.v.c.). L'Amministrazione aveva giustificato il mancato rispetto del termine richiamando l'imminente scadenza del termine di decadenza per l'accertamento e la particolare complessità della verifica. Il contribuente ha sostenuto che tali circostanze non costituiscono, di per sé, ragioni idonee a consentire l'emissione anticipata dell'atto.
La decisione
La Commissione ha ritenuto illegittimo il mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni. L'imminente scadenza del termine di decadenza non può giustificare l'emissione anticipata dell'avviso di accertamento, né è sufficiente invocare la complessità della verifica. Nel caso concreto, poiché la verifica si era protratta per oltre otto mesi, l'Amministrazione avrebbe potuto concluderla tempestivamente e rispettare il termine dilatorio. L'accertamento è quindi risultato viziato per violazione del termine previsto a tutela del contraddittorio del contribuente.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
Il termine dilatorio di 60 giorni è una garanzia sostanziale del contraddittorio. La sua violazione è ammessa solo in presenza di una situazione di particolare e motivata urgenza, che deve essere concreta, attuale e adeguatamente provata; la semplice prossimità della scadenza del termine di decadenza o la complessità della verifica non sono sufficienti.
Giurisprudenza della Corte di cassazione, sentenza n. 6057/2015
La particolare complessità dell'attività di verifica e l'imminente scadenza del termine decadenziale non giustificano automaticamente il mancato rispetto del termine dilatorio, soprattutto quando l'Amministrazione avrebbe potuto organizzare e concludere le operazioni in tempo utile.
Massime di principio
- Il termine di 60 giorni dalla consegna o notificazione del p.v.c. deve essere normalmente rispettato prima dell'emissione dell'avviso di accertamento.
- L'emissione anticipata è legittima solo in presenza di ragioni di urgenza specifiche, concrete e motivate nell'atto; la mera imminenza della decadenza dell'Amministrazione non è sufficiente.
- La complessità o la lunga durata della verifica non costituiscono, da sole, una valida ragione d'urgenza, specialmente se l'ufficio avrebbe potuto concludere le operazioni con maggiore tempestività.
- In caso di violazione del termine, il contribuente può contestare la validità dell'avviso, salvo che l'Amministrazione dimostri una particolare e motivata urgenza effettiva.
- La finalità della regola è garantire al contribuente un effettivo periodo per presentare osservazioni e richieste prima della definitività dell'attività accertativa.
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