Ordinanza n. 3698/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 71/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TRGA - Sezione autonoma della Provincia di Bolzano n. 71/2025
Esito
La controversia
I proprietari privati hanno proposto appello contro la sentenza del TRGA - Sezione autonoma della Provincia di Bolzano n. 71/2025. Nel corso del giudizio d’appello, la parte appellante e la società controinteressata hanno raggiunto un accordo subordinato, quale condizione risolutiva, all’approvazione di un piano di attuazione da parte del Comune di Nova Levante. Il piano è stato presentato al Comune e risultava ancora pendente il relativo procedimento amministrativo, comprendente l’esame della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio, la previa audizione da parte della Giunta comunale, la pubblicazione della proposta e la successiva approvazione definitiva del Consiglio comunale. Le parti hanno quindi chiesto congiuntamente il rinvio dell’udienza, dichiarando che l’approvazione del piano avrebbe determinato l’abbandono del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse. Il Comune ha dichiarato di non opporsi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistenti eccezionali ragioni, ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., derivanti dalla pendenza del procedimento amministrativo di approvazione del piano di attuazione e dall’accordo intercorso tra appellanti e società controinteressata, il cui esito avrebbe potuto rendere inutile la prosecuzione del giudizio. Ha pertanto disposto il rinvio della discussione dell’appello all’udienza pubblica del 10 dicembre 2026, senza definire la controversia nel merito.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis c.p.a.
Consente di disporre il rinvio della discussione quando ricorrono ragioni eccezionali; nel caso concreto la norma è stata applicata in relazione alla pendenza del procedimento amministrativo e all’accordo condizionato tra le parti.
art. 60 L.P. n. 9/2018
Richiamato quale disposizione che impone la previa audizione della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio da parte della Giunta comunale ai fini dell’approvazione della proposta di piano di attuazione.
Massime di principio
- La pendenza di un procedimento amministrativo decisivo per la definizione dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, unitamente a un accordo tra le parti subordinato all’esito di tale procedimento, può integrare un’eccezionale ragione idonea a giustificare il rinvio dell’udienza ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
- Quando l’eventuale approvazione di un piano amministrativo potrebbe determinare l’abbandono del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può rinviare la discussione invece di definire immediatamente la controversia, per ragioni di economia processuale.
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