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Ordinanza

Ordinanza n. 1299/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione Dirigenziale n. 8912 del 9 ottobre 2025 del Comune di Milano, Area Gare Beni e Servizi, con cui è stata disposta l’aggiudicazione a favore dell’ATI Eco Fly – resa nota all’odierna ricorrente solamente con la comunicazione del 13 ottobre 2025 – CIG B4FA2783E1; - dei verbali della Commissione di gara nn. 1, 2, 3 e 4 rispettivamente del 18 marzo, 26 giugno, 14 luglio e 18 settembre 2025, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione dell’ATI Eco Fly per carenza del requisito di qualificazione; - in via cautelativa, l’art. 6.4 del Disciplinare di gara, nel caso in cui dovesse interpretarsi nel senso di autorizzare la partecipazione al raggruppamento di operatore economico sprovvisto di qualificazione; - ancora in via cautelativa, l’art. 6.4 del Bando Tipo n.1/2023 dell’ANAC, nel caso in cui dovesse interpretarsi nel senso di autorizzare la partecipazione al raggruppamento di operatore economico sprovvisto di qualificazione; - del chiarimento del Comune di Milano del 27 gennaio 2025, in particolare il chiarimento n. 1, in cui è affermato che per le opere edili previste dall’appalto è possibile applicare il CCNL Edilizia, codici F012, F015 e F018; - del verbale della Commissione giudicatrice n. 4 del 5 maggio 2025, con cui è stato attribuito all’ATI Eco Fly il punteggio premiale previsto dal Requisito tecnico n. 3 dell’art. 18 del Disciplinare; - dei verbali della Commissione giudicatrice nn. 5 e 6, rispettivamente del 9 maggio e del 12 giugno 2025 con cui è stato attribuito all’ATI Eco Fly il punteggio premiale previsto dal Requisito tecnico n. 4 dell’art. 18 del Disciplinare; - dell’atto di valutazione del RUP del 5 settembre 2025 – pubblicato il 13 ottobre 2025; - del verbale della Commissione di Gara n. 4 del 18 settembre 2025, con cui è stata proposta l’aggiudicazione a favore della costituenda ATI Eco Fly; - di ogni altro atto presupposto o connesso o non conosciuto; nonché per la declaratoria di caducazione e inefficacia del contratto di appalto ove nel frattempo stipulato, con espressa istanza di subentrare nel contratto e nella sua esecuzione; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da ECO FLY S.p.a. il 1° dicembre 2025 per: (i) respingere il ricorso ex adverso proposto e le connesse istanze (istruttoria e cautelare) perché irricevibili, inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate nel merito (ove occorrer possa, previo rinvio pregiudiziale in merito all’art. 68, comma 11, del Codice nei termini indicati in narrativa e declaratoria di illegittimatà e/o nullità della clausola di cui al par. 18 del capitolato di Gara relativa al requisito 3A); nonché (ii) accogliere l’istanza istruttoria presentata dal RTI Eco Fly, condannando la Stazione Appaltante all’ostensione della documentazione; con ogni consequenziale pronunzia di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Eco Fly S.p.a. il 16 dicembre 2025: per l’annullamento, in via incidentale, di tutti gli atti, i verbali e le determinazioni adottati dalla Stazione Appaltante e con cui il RTI Altair è stato ammesso alla gara per l’affidamento dei “[…] servizi di gestione e conduzione degli impianti tecnologici del crematorio di Lambrate e dell’obitorio civico di V. Ponzio comprensivo dell’esecuzione di interventi manutentivi ordinari e straordinari connessi al servizio, della fornitura con posa in opera di n. 3 forni, della fornitura di combustibile e del servizio di presidio fisso continuativo per la località di V. Ponzio, 1” (appalto misto n. 38/2024 - CIG B4FA2783E1; la “Gara”), ivi inclusa la graduatoria finale pubblicata in data 18 settembre 2025 (doc. 19), ove occorrer possa, qualora venisse accolto il ricorso principale e solo in tal caso, previa declaratoria di illegittimità e/o nullità del disciplinare e del capitolato di Gara, nei limiti precisati in narrativa; e, per l’effetto, per la condanna della Stazione Appaltante all’esclusione del RTI Altair dalla Gara e per la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale proposto dal RTI Altair; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Altair Funeral S.r.l. il 19 gennaio 2026: - verbale direttoriale del 7 ottobre 2025 di controllo irregolarità fiscali non definitivamente accertate avente ad oggetto “appalto misto n. 38/2024 – CIG. B4FA2783E1 - affidamento di servizi di gestione e conduzione degli impianti tecnologici del crematorio di Lambrate e dell’obitorio civico di v. Ponzio comprensivo dell’esecuzione di interventi manutentivi ordinari e straordinari connessi al servizio, della fornitura con posa in opera di n. 3 forni, della fornitura di combustibile e del servizio di presidio fisso continuativo per la località di v. Ponzio, 1. Verbale relativo alle irregolarità gravi NON definitivamente accertate (art. 95 – comma 2 - del D.Lgs. 36/2023)”

Giustizia amministrativa202504489

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione dell’appalto misto n. 38/2024 all’ATI Eco Fly e atti della procedura connessi alla mancata esclusione dell’aggiudicataria e all’attribuzione di punteggi premiali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione dell’appalto misto relativo alla gestione e conduzione degli impianti tecnologici del crematorio di Lambrate e dell’obitorio civico di via Ponzio, nonché agli interventi manutentivi, alla fornitura e posa di tre forni, alla fornitura di combustibile e al presidio fisso. È stato dedotto, quale motivo ritenuto dirimente, che la mandataria Eco Fly e la mandante MBA Ambiente avessero dichiarato di applicare, rispettivamente, il CCNL Commercio-Confcommercio, codice CNEL H011, e il CCNL Edilizia-Industria, codice CNEL F012, in luogo del CCNL Metalmeccanica Industria e installazione di impianti, codice CNEL C011, indicato dalla stazione appaltante. Secondo il ricorrente, i contratti dichiarati non garantirebbero tutele economiche e normative equivalenti a quelle del contratto indicato negli atti di gara, sicché l’ATI aggiudicataria sarebbe priva di un requisito di partecipazione o di una condizione di esecuzione. Sono stati inoltre dedotti la violazione dell’art. 11 del d.lgs. 36/2023, dell’art. 4 dell’Allegato I.01 al d.lgs. 36/2023 e degli artt. 3 e 9 del disciplinare, nonché motivazione apparente, difetto di istruttoria e travisamento. Il ricorso comprendeva ulteriori censure riguardanti la qualificazione dell’ATI aggiudicataria, chiarimenti sul CCNL edilizia e l’attribuzione di punteggi premiali. L’aggiudicataria ha proposto ricorsi incidentali, chiedendo il rigetto o la declaratoria di irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità del ricorso principale e, in via subordinata, l’esclusione del RTI ricorrente. Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato anche il verbale relativo a irregolarità fiscali gravi non definitivamente accertate dell’aggiudicataria.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito delle domande né le questioni preliminari relative ai ricorsi incidentali e ai motivi aggiunti. Ha ritenuto indispensabile acquisire approfondimenti tecnici sul motivo concernente l’equivalenza economica e normativa dei CCNL applicati dall’ATI aggiudicataria rispetto al CCNL Metalmeccanica Industria indicato dalla stazione appaltante. È stata quindi disposta, ai sensi degli artt. 19, 20 e 66 c.p.a., una verificazione affidata al Dirigente della Direzione Interregionale del Lavoro di Milano, con facoltà di delega a dirigente o funzionario qualificato. Il verificatore dovrà stabilire, alla luce della disciplina di gara, della Relazione illustrativa al Bando tipo ANAC n. 1/2023 e della circolare INL n. 2 del 28 luglio 2020, se il giudizio di equivalenza tra il CCNL Commercio H011 e il CCNL Edilizia-Industria F012, da un lato, e il CCNL Metalmeccanica Industria C011, dall’altro, sia attendibile e congruo quanto ai criteri tecnici utilizzati e al procedimento applicativo seguito. Il Collegio ha disciplinato termini, partecipazione degli eventuali consulenti tecnici di parte, anticipo delle spese, operazioni peritali, osservazioni allo schema di relazione e deposito della relazione finale entro il 13 maggio 2026. Le ulteriori statuizioni in rito, nel merito e sulle spese sono state riservate; la prosecuzione è stata fissata all’udienza pubblica del 10 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. 36/2023

    Il contratto collettivo applicato è: Settore metalmeccanico e installazione di impianti (codice C011)

    La questione da accertare riguarda la possibilità di applicare contratti collettivi diversi da quello indicato dalla stazione appaltante, purché garantiscano le stesse tutele economiche e normative.

  • art. 4 Allegato I.01 al d.lgs. 36/2023

    È richiamato quale parametro normativo per la verifica dell’equivalenza delle tutele offerte dai diversi CCNL.

  • artt. 3 e 9 del Disciplinare di gara

    L’aggiudicatario è tenuto a garantire l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative

    La lex specialis impone l’applicazione del CCNL indicato oppure di altro contratto equivalente e costituisce parametro per la verificazione.

  • artt. 19, 20 e 66 c.p.a.

    Costituiscono la base processuale per disporre la verificazione e disciplinare l’obbligo e le modalità dell’incarico dell’ausiliario.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    È richiamato in relazione ai termini decadenziali per la presentazione della nota delle spese e degli onorari del verificatore.

Massime di principio

  • Quando la legittimità dell’aggiudicazione dipende dalla verifica dell’equivalenza economica e normativa tra il CCNL indicato dalla stazione appaltante e quello dichiarato dall’aggiudicatario, il giudice può disporre una verificazione tecnica affidata a un organismo dotato di specifiche competenze in materia lavoristica.
  • La valutazione dell’equivalenza tra contratti collettivi deve essere compiuta alla luce della disciplina di gara, dei criteri elaborati dall’ANAC e degli orientamenti applicativi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, verificando sia l’attendibilità del criterio tecnico impiegato sia la congruità del procedimento concretamente seguito.
  • La verifica dell’equivalenza dei CCNL non si esaurisce nel confronto formale delle denominazioni contrattuali, ma richiede un accertamento documentato delle tutele economiche e normative effettivamente garantite ai lavoratori interessati dall’esecuzione dell’appalto.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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