Sentenza del 23/01/2017 n. 140 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Imposta di registro - Scritture private non autenticate soggette a registrazione in termine fisso - Omessa registrazione -Registrazione d'ufficio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDal testo non è indicato l'esito concreto della sentenza, né se la registrazione d'ufficio o la pretesa impositiva siano state confermate o annullate. È tuttavia enunciato il principio secondo cui la sottoscrizione del solo mittente può integrare una formazione per corrispondenza, mentre la sottoscrizione di entrambe le parti trasforma il documento in una scrittura privata vera e propria.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'imposta di registro applicabile a scritture private non autenticate soggette a registrazione in termine fisso, con particolare riferimento all'omessa registrazione e alla conseguente registrazione d'ufficio. Il principio esaminato concerne la distinzione tra una scrittura formata per corrispondenza e una vera e propria scrittura privata: la prima ricorre quando una scrittura unilaterale, normalmente in forma epistolare e recante soltanto la firma del mittente, si combina con un'analoga comunicazione della controparte perfezionando l'accordo; se invece il medesimo documento reca anche la sottoscrizione del destinatario, esso costituisce una scrittura privata soggetta al relativo regime.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro sulle scritture private non autenticate
Le scritture private non autenticate soggette a registrazione in termine fisso devono essere registrate entro il termine previsto; in caso di omissione, l'amministrazione può procedere alla registrazione d'ufficio e recuperare l'imposta, oltre agli eventuali accessori.
Principio della formazione per corrispondenza
Si considera formato per corrispondenza ogni forma di scrittura privata unilaterale che, incrociandosi con un'analoga scrittura proveniente dalla controparte, realizzi l'accordo contrattuale.
La forma epistolare è qualificabile come corrispondenza quando il documento reca soltanto la firma del mittente e l'accordo si perfeziona attraverso lo scambio di dichiarazioni unilaterali. La presenza della firma di entrambe le parti nello stesso documento fa venir meno tale qualificazione e integra una scrittura privata.
Massime di principio
- Per stabilire il regime di registrazione occorre verificare la struttura documentale concreta e non soltanto il contenuto dell'accordo.
- Una comunicazione firmata esclusivamente dal mittente può rientrare nella formazione per corrispondenza se l'accettazione risulta da un documento autonomo della controparte.
- La sottoscrizione di entrambe le parti sullo stesso documento è un indice decisivo della presenza di una scrittura privata, con possibile obbligo di registrazione in termine fisso.
- In caso di omessa registrazione di un atto soggetto a registrazione, l'amministrazione può procedere d'ufficio; la qualificazione del documento incide quindi direttamente sull'imposta dovuta e sugli eventuali accessori.
- La qualificazione giuridica deve considerare anche lo scambio documentale complessivo, le firme, la sequenza delle comunicazioni e il momento in cui l'accordo contrattuale si è perfezionato.
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