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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24905/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame che, accogliendo l'appello del PM, aveva aggravato la misura cautelare sostituendo l'obbligo di dimora con la custodia cautelare in carcere. Il ricorso articolava tre motivi: (1) nullità del procedimento di riesame per mancata formazione del fascicolo telematico (richiamando artt. 111-bis, 111-ter, 178 e 179 c.p.p.), con pretesa lesione del diritto di discovery; (2) vizio per mancata considerazione che l'obbligo di dimora non era mai stato notificato, e quindi illegittimità e automatismo dell'aggravamento senza valutazione della proporzionalità e dell'elemento soggettivo della mancata conoscenza; (3) errore di applicazione delle norme cautelari (artt. 276, 280 e mancata applicazione art. 299 comma 4 c.p.p.), sostenendo che la mancata presentazione alla Questura non poteva costituire violazione di una misura non notificata e che, quindi, l'aggravamento doveva essere motivato secondo lo schema dell'art. 299 comma 4.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: (i) le norme sul fascicolo telematico invocate non si applicavano ancora pienamente in relazione agli uffici interessati secondo il regolamento attuativo del D.Lgs. 150/2022, pertanto la formazione del fascicolo in forma analogica non ha cagionato nullità né leso il diritto di difesa; (ii) il Tribunale del riesame ha motivato correttamente la sussistenza di reiterate inottemperanze alle prescrizioni (obbligo di presentazione e successiva obbligo di dimora non eseguito per irreperibilità), ritenendo adeguata la valutazione della gravità della condotta e la conseguente deroga al limite edittale ai sensi dell'art. 280 comma 3 c.p.p.; (iii) l'irreperibilità dell'indagato e la sua consapevolezza dello stato cautelare sono fatti che impediscono all'indagato di sottrarsi alla conseguenza dell'inottemperanza: l'aggravamento in deroga ai limiti edittali è legittimo quando la trasgressione dimostra l'inadeguatezza delle misure meno afflittive.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 87

    "Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, ... si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti..."

    La Corte rileva che l'entrata in vigore delle norme sul fascicolo telematico è subordinata ai regolamenti attuativi; pertanto le disposizioni invocate non si applicavano integralmente alla fase di indagini preliminari nel caso concreto.

  • Art. 111-bis e 111-ter c.p.p.

    Riferite alla disciplina del deposito e formazione del fascicolo telematico; il giudice ha ritenuto che, per il periodo e gli uffici interessati, la formazione analogica fosse ancora legittima.

  • Art. 280, comma 3 c.p.p.

    "nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti una misura cautelare"

    La Corte interpreta la norma nel senso che la reiterata inottemperanza a prescrizioni di una misura cautelare legittima la deroga al limite edittale e l'aggravamento, anche se la successiva misura non è stata eseguita per irreperibilità.

  • Art. 276 c.p.p.

    Norma che disciplina la sostituzione e aggravamento delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione discrezionale del giudice del merito nella sostituzione della misura precedente con una più afflittiva.

  • Art. 299, comma 4 c.p.p.

    Invocata dal ricorrente come alternativa procedurale per motivare l'aggravamento; la Corte ha ritenuto non ostativa la procedura applicata (art. 280) quando vi sia comprovata reiterata inottemperanza.

  • Art. 13, comma 13 D.Lgs. 286/1998

    Riferimento al tipo di reato contestato (reingresso illegale nello Stato); la questione edittale rileva ai fini del ricorso all'art. 280 per la deroga del limite massimo della pena.

Massime di principio

  • Le norme sul fascicolo telematico (artt. 111-bis, 111-ter c.p.p.) si applicano secondo i termini e le modalità stabilite dai regolamenti attuativi; finché il regolamento non estende l'obbligo, la formazione e l'accesso al fascicolo in forma analogica non costituiscono automaticamente nullità.
  • La disponibilità del fascicolo in forma analogica e la possibilità per la difesa di consultarlo ed estrarne copia escludono, di regola, una lesione rilevante del diritto di difesa in sede di riesame.
  • La reiterata inottemperanza a prescrizioni di misure cautelari meno afflittive (es. obbligo di presentazione) può giustificare l'aggravamento della misura anche oltre i limiti edittali ordinari, ai sensi dell'art. 280 comma 3 c.p.p., se il giudice del merito motiva la gravità e l'inadeguatezza della misura precedente.
  • L'irreperibilità dell'indagato, se dimostra volontaria sottrazione alle prescrizioni, non impedisce l'aggravamento della misura: gli adempimenti esecutivi mancati non devono essere strumento per eludere la misura cautelare.
  • La valutazione sul carattere gravemente indiziario e sulla proporzionalità dell'aggravamento resta in prevalenza sindacabile in sede di merito; purché il giudice fornisca motivazione adeguata, tale valutazione è rispettosa dei principi di diritto.
  • Se si contesta la mancata notifica della misura, la difesa dovrà dimostrare l'assenza di consapevolezza e la non volontarietà nella condotta omissiva; in mancanza di ciò, la circostanza dell'irreperibilità può essere ritenuta indice di volontà di sottrazione.

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