Cassazione Civile, Ordinanza n. 20497/2026 del 17/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato dinanzi alla Commissione tributaria regionale un preavviso di fermo amministrativo emesso per il recupero di un credito iscritto a ruolo relativo a IRPEF per l'anno 2001, comprensivo di imposta, interessi di mora, aggio e spese di notifica. La CTR aveva deciso in senso sfavorevole al contribuente, che ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., deducendo che la pretesa tributaria oggetto di causa era stata integralmente sgravata per effetto dell'annullamento disposto ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 119/2018, e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha verificato, sulla base della documentazione prodotta, che il carico fiscale posto a fondamento, in parte qua, del provvedimento di fermo era stato integralmente annullato e presentava un residuo pari a euro 0,00. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Non ha provveduto sulle spese del giudizio di legittimità per la mancata attività difensiva della parte intimata e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, trattandosi di fatto estintivo sopravvenuto.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
La memoria può essere utilizzata per rappresentare un fatto sopravvenuto estintivo della controversia nel giudizio di cassazione.
art. 4 D.L. n. 119/2018
L'annullamento disposto ai sensi di tale norma ha determinato l'integrale sgravio della pretesa tributaria contestata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando l'estinzione del giudizio deriva da un fatto sopravvenuto.
Cass. n. 31732 del 2018
Richiamata come precedente a sostegno dell'esclusione del doppio contributo unificato in presenza di fatto estintivo sopravvenuto.
Cass. n. 14782 del 2018
Richiamata come precedente a sostegno dell'esclusione del doppio contributo unificato in presenza di fatto estintivo sopravvenuto.
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di legittimità, la pretesa tributaria posta a base dell'atto impugnato viene integralmente annullata o sgravata, la controversia va dichiarata estinta per cessata materia del contendere.
- L'estinzione del giudizio per fatto sopravvenuto che elimina integralmente l'interesse alla decisione esclude, in linea di principio, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
- Ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere è sufficiente la prova documentale dell'eliminazione del carico fiscale che costituisce la base, anche parziale, dell'atto impugnato.
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