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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17937/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento per parziale versamento dell'IMU 2017 relativo a vari immobili siti nel Comune di Napoli. In appello il contribuente aveva ottenuto un parziale accoglimento limitatamente all'immobile di Via Carlo Poerio n. 89/A, mentre era stata confermata la pretesa per l'immobile sito in Via Ponti Rossi, censito in categoria catastale B/7 e adibito a cappella gentilizia/privata. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto cinque motivi: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di carenza di motivazione dell'avviso di accertamento; 2) violazione degli artt. 3 l. 241/1990 e 7 l. 212/2000 per difetto di motivazione dell'atto impositivo; 3) violazione dell'art. 13, comma 2, d.l. 201/2011 per aver fondato l'esenzione dell'immobile di Via Carlo Poerio su una pronuncia costituzionale ritenuta non pertinente; 4) violazione delle norme sull'esenzione IMU/ICI per i fabbricati destinati al culto, sostenendo che per la cappella privata censita in B/7 bastasse la classificazione catastale e che l'onere della prova contraria gravasse sul Comune; 5) violazione delle norme sulle spese di lite per la compensazione disposta dal giudice d'appello. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i primi tre motivi e il quinto, ma ha accolto il quarto, affermando che la categoria catastale B/7 è indice presuntivo idoneo della destinazione esclusiva al culto e consente il riconoscimento dell'esenzione IMU per la cappella privata, senza necessità di ulteriore prova specifica da parte del contribuente.

La decisione

La Corte ha accolto il quarto motivo di ricorso, rigettando i restanti. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo all'immobile censito in categoria B/7 e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha accolto l'originario ricorso del contribuente per tale unità immobiliare, riconoscendo l'esenzione IMU prevista per i fabbricati destinati esclusivamente al culto. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei giudizi di merito e di legittimità, ritenendo la compensazione giustificata dalla parziale soccombenza e dalla rilevanza della sopravvenienza costituita dalla decisione della Corte costituzionale richiamata nei precedenti gradi.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è infondata quando la decisione di merito, pronunciandosi in senso sfavorevole alla parte, comporti il rigetto implicito della censura preliminare.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio ex n. 5 non può essere utilizzato per censurare violazioni di legge; l'omessa pronuncia richiede la totale pretermissione del provvedimento indispensabile alla soluzione della lite.

  • art. 366 c.p.c.

    Nel ricorso per cassazione, quando si contesta la motivazione di un avviso di accertamento, occorre riportare testualmente il contenuto rilevante dell'atto, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse all'impugnazione deve essere concreto e attuale; è inammissibile il gravame che miri solo a ottenere una diversa soluzione teorica di una questione senza utilità pratica.

  • art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011

    L'esenzione IMU richiamata dalla norma va coordinata con l'art. 7 del d.lgs. 504/1992 e può spettare anche per immobili destinati esclusivamente al culto privato.

  • art. 7, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 504/1992

    Sono esenti i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze; l'esenzione si applica anche alle cappelle private funzionali all'esercizio del culto.

  • art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23/2011

    Per l'IMU si applicano anche le esenzioni previste dall'art. 7 del d.lgs. 504/1992, tra cui quella per i fabbricati destinati esclusivamente al culto.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte esclude che, per l'esenzione riferita alla cappella privata censita in categoria B/7, gravasse sul contribuente un ulteriore onere probatorio oltre alla classificazione catastale indicativa della destinazione cultuale.

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario la compensazione delle spese è ammessa, oltre che per soccombenza reciproca, quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese di lite resta discrezionale, ma deve essere sorretta da motivazione coerente e può essere giustificata da sopravvenienze o da questioni di particolare novità/incertezza.

  • art. 384 c.p.c.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare e decidere nel merito.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Richiamato come parametro della motivazione dell'atto amministrativo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 7 l. n. 212/2000

    Richiamato come parametro dell'obbligo di motivazione dell'atto impositivo, ma la relativa doglianza è stata dichiarata inammissibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, la decisione sul rapporto sostanziale può implicare il rigetto della censura preliminare sulla motivazione dell'avviso, escludendo il vizio di omessa pronuncia se il giudice ha comunque esaminato il merito.
  • La censura in cassazione contro la motivazione di un avviso di accertamento è inammissibile se il ricorrente non trascrive o non riporta in modo autosufficiente il contenuto essenziale dell'atto impugnato.
  • L'interesse all'impugnazione richiede un'utilità concreta derivante dall'eventuale accoglimento del gravame; non basta un interesse astratto alla correzione della motivazione giuridica.
  • In materia di esenzione IMU/ICI per immobili destinati al culto, la destinazione esclusiva all'esercizio del culto può risultare anche dalla classificazione catastale in categoria B/7, che costituisce indice presuntivo sufficiente della destinazione cultuale privata.
  • Quando la disciplina agevolativa per i fabbricati destinati al culto è richiamata dalla normativa IMU, l'esenzione può spettare anche alle cappelle private, se l'immobile è funzionalmente destinato a tale uso.
  • La compensazione delle spese di lite è censurabile in cassazione non per la mera scelta di compensare, ma solo per l'eventuale illogicità o incoerenza della motivazione che la sorregge; la presenza di sopravvenienze o di una questione di particolare rilievo può integrare gravi ed eccezionali ragioni.
  • Se non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito la controversia dopo la cassazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImposta municipale propria (IMU)Contenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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