Cassazione Penale, Sentenza n. 16870/2026 del 11/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per ricettazione (assegno bancario) con quattro motivi: 1) nullità della sentenza di secondo grado per mancata notifica dell'ordinanza di rinvio dell'udienza del 17/09/2025 al difensore e all'imputato detenuto; 2) nullità della sentenza di primo grado per mancata conoscenza del procedimento da parte dell'imputato e per omessa comunicazione della nomina del difensore d'ufficio ex art. 97 c.1 c.p.p.; 3) omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza in appello all'avv. Marciano Petrillo, difensore di fiducia al momento del decreto di citazione; 4) vizio di motivazione per mancata dichiarazione di prescrizione del reato invocata in appello (contestata applicazione della recidiva e relativo aumento del termine prescrizionale). Il ricorrente deduce anche che la nomina del nuovo difensore (avv. Marzia Spina) è avvenuta tardivamente (15/09/2025) e che ciò avrebbe richiesto rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che: i termini per richiedere trattazione orale e per depositare nuovi motivi erano già decorsi rispetto alla nomina tardiva del difensore di fiducia (15/09/2025); il decreto di fissazione dell'udienza era stato regolarmente notificato al difensore d'ufficio (avv. Giovanni Ferrari) nominato il 18/07/2014, e i precedenti difensori di fiducia avevano depositato formale rinuncia nel verbale del 15/07/2014; l'avviso di rinvio fu notificato al nuovo difensore tramite PEC il 02/10/2025 e nessuna comunicazione personale all'imputato risultava necessaria ai sensi dell'art.157-bis c.p.p.; la questione relativa alla mancata comunicazione della nomina del difensore d'ufficio al primo grado è improponibile in Cassazione perché non devoluta (non decisa) dal giudice d'appello; la censura sulla prescrizione è manifestamente infondata poiché la recidiva specifica infraquinquennale incide sul termine prescrizionale massimo e ciò era stato considerato correttamente (recidiva computata anche se sub-valente in sede di bilanciamento). Per tali ragioni il ricorso è respinto. Ai sensi dell'art.616 c.p.p. il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle Ammende. Sentenza depositata il 01/04/2026.
Norme richiamate
art. 648, quarto comma, cod. pen.
Norma sostanziale che punisce la ricettazione; il reato ascritto al ricorrente (ricettazione di un assegno) è stato ritenuto integrato dal giudice di merito
art. 97, comma 1, cod. proc. pen.
Disciplina la nomina del difensore d'ufficio; la Corte ha rilevato che la nomina del difensore d'ufficio era stata correttamente disposta e nota all'imputato tramite il decreto di citazione
art. 108 cod. proc. pen.
Stabilisce il termine a difesa per chiedere il rinvio; la Corte ha ribadito che la nomina tardiva di un difensore di fiducia non comporta automaticamente il diritto al rinvio per il termine a difesa quando i termini sono già decorsi
art. 157-bis cod. proc. pen.
Prevede che la notifica del rinvio di udienza debba essere effettuata al difensore; la Corte ha ritenuto che non fosse necessaria una comunicazione personale all'imputato detenuto
artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
Norme relative alle nullità per mancata notificazione e relativi termini processuali: il ricorso contestava violazioni di tali norme ma la Corte ha ritenuto infondati i profili di nullità dedotti, avendo riscontrato regolare instaurazione del contraddittorio
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna per spese e sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità manifestamente infondata del ricorso; applicata per condannare il ricorrente a pagare le spese e 3000 euro alla Cassa delle Ammende
art. 157, comma terzo, cod. pen.
Regola l'effetto della recidiva sulla determinazione della pena massima e, per la Corte, comporta che la recidiva rilevi anche ai fini della prescrizione aumentando il termine prescrizionale massimo
art. 69 cod. pen.
Norma sul riconoscimento delle circostanze attenuanti: la Corte ha osservato che il giudizio ex art. 69 (attenuanti) non incide sulla determinazione della pena massima ai fini della prescrizione secondo l'art. 157 c.3
Massime di principio
- La nomina tardiva di un difensore di fiducia, dopo la scadenza dei termini per la richiesta di trattazione orale e per il deposito di nuovi motivi, non garantisce automaticamente il diritto al rinvio per il termine a difesa (art.108 c.p.p.): il diritto alla difesa va bilanciato con la ragionevole durata del processo
- La notifica del rinvio d'udienza deve essere effettuata al difensore (art.157-bis c.p.p.); non sempre è richiesta una notifica personale all'imputato, anche se detenuto
- Le questioni relative a nullità o irregolarità del processo di primo grado devono essere tempestivamente dedotte e devolute al giudice d'appello; questioni non affrontate dal giudice d'appello risultano improponibili in Cassazione
- La recidiva specifica, se rilevante, incide sul termine prescrizionale massimo: anche quando la recidiva è valutata sub-valente ai fini della pena, essa può aumentare il termine di prescrizione del reato
- Un ricorso per cassazione manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie (art.616 c.p.p.); è quindi essenziale selezionare e motivare attentamente i profili di impugnazione
- Per evitare l'inammissibilità o il rigetto per questioni formali, è fondamentale assicurare la regolare instaurazione del contraddittorio (corretta notifica degli atti al difensore, tempestiva nomina del difensore d'ufficio o di fiducia e deposito nei termini delle memorie)
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