Ordinanza n. 2162/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sull'ordinanza del Tribunale di Napoli, VI sezione civile, del 21/05/2020, portante n.28625/2018 R.G. di condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in favore dell'avv. Gianluca De Vincentis del compenso professionale per l'attività svolta dinanzi al Giudice penale del Tribunale di Napoli, determinato nella somma di €.3.516,24, oltre Iva, nonché contenente la condanna dello stesso Ministero al pagamento delle spese processuali in favore dell''avv. Gianluca De Vincentis liquidate in €.1.600,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sull'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di compensi professionali e spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dopo avere ottenuto la sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso per l'ottemperanza e ordinato al Ministero della Giustizia di eseguire entro sessanta giorni il giudicato civile, ha chiesto la sostituzione del commissario ad acta nominato per l'ulteriore inadempienza dell'Amministrazione. Ha dedotto di avere comunicato la sentenza al Ministero, che, decorso il termine assegnato, non aveva provveduto al pagamento delle somme dovute in forza dell'ordinanza civile, limitandosi a corrispondere le sole spese legali liquidate nella sentenza di ottemperanza. Ha inoltre rappresentato che il commissario ad acta originariamente nominato non si era mai formalmente insediato. Il Ministero non ha contestato né integrato la ricostruzione dei fatti.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza di sostituzione del commissario ad acta. Dagli atti, non contestati dall'Amministrazione, risultava che il Ministero aveva pagato soltanto le spese legali della sentenza di ottemperanza, senza eseguire la condanna al pagamento del compenso professionale di € 3.516,24, oltre IVA, e delle spese processuali di € 1.600,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, contenuta nell'ordinanza del Tribunale civile di Napoli. Poiché l'inadempimento persisteva e il commissario originario non si era insediato, il Collegio ha revocato la precedente nomina e ha designato quale nuovo commissario ad acta il Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con facoltà di delega a un dirigente dell'Amministrazione. Il commissario dovrà dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o, se anteriore, dalla sua notificazione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese dell'incidente di esecuzione, liquidate in € 800,00 oltre IVA e CPA.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento di una parte delle somme dovute in forza del giudicato non equivale a integrale esecuzione: l'Amministrazione resta inadempiente per le voci non corrisposte.
- Quando il commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato non si insedia e perdura l'inadempimento dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può revocarne la nomina e sostituirlo con altro organo commissariale, fissando un nuovo termine per l'adempimento.
- La ricostruzione dei fatti allegata dal ricorrente e comprovata dagli atti può essere posta a fondamento della decisione quando l'Amministrazione non la contesti né fornisca giustificazioni dell'inerzia propria o del commissario ad acta.
- La nomina del commissario ad acta può prevedere la facoltà di delega a un dirigente dell'Amministrazione, purché resti individuato l'organo cui è affidato il compito di assicurare l'esecuzione del giudicato.
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