R.R. Puglia 23/2011
Regolamento per l’uso dei beni immobili regionali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, per la Regione Puglia, concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali regionali gestiti dal Servizio Demanio e Patrimonio, escludendo il demanio marittimo e i procedimenti non attinenti agli aspetti dominicali. Definisce classificazioni dei beni, forme di assegnazione a terzi, tutele della Regione e obblighi di accesso e controllo. È un atto del 2011, ancora formalmente vigente.
Uso dei beni immobili regionali della Puglia
Regolamento per l’uso dei beni immobili regionali
Il regolamento disciplina, per la Regione Puglia, l’utilizzo da parte di terzi dei beni immobili regionali demaniali e patrimoniali gestiti dal Servizio Demanio e Patrimonio. La disciplina riguarda sia concessioni sia locazioni, con esclusione del demanio marittimo e delle relative pertinenze, nonché dei procedimenti che non attengono alla tutela dominicale.
Ambito di applicazione e beni interessati
Il regolamento si applica ai beni immobili regionali, a qualunque titolo pervenuti alla Regione e gestiti dal Servizio competente. Sono ricompresi i beni demaniali e patrimoniali regionali, anche se non ancora risultanti dal catalogo approvato.
Rientrano nel perimetro della disciplina:
- i beni demaniali regionali, individuati secondo il codice civile e i successivi provvedimenti di attribuzione;
- i diritti reali della Regione su beni altrui nei casi previsti dalla normativa richiamata;
- il patrimonio regionale, distinto in indisponibile e disponibile.
Sono espressamente esclusi:
- il demanio marittimo e le sue pertinenze;
- i procedimenti e provvedimenti relativi alla sola gestione dei beni, se non attinenti agli aspetti dominicali.
Classificazione dei beni regionali
Il testo consolida una classificazione interna delle proprietà regionali utile ai fini gestionali.
I beni demaniali si distinguono in:
- demanio necessario: comprende i beni connessi a funzioni affidate esclusivamente alle Regioni, distinto in demanio marittimo e idrico;
- demanio accidentale: comprende beni che diventano demaniali se appartenenti alla Regione, tra cui demanio stradale, ferroviario, aeronautico, degli acquedotti, armentizio, dei beni culturali e di bonifica.
Il patrimonio regionale comprende tutti i beni mobili e immobili non demaniali e si divide in:
- patrimonio indisponibile, cioè i beni dell’art. 826 c.c. appartenenti alla Regione, per natura, per appartenenza a ente pubblico o per destinazione a pubblico servizio;
- patrimonio disponibile, costituito dagli altri beni di proprietà regionale.
Forme di utilizzo da parte di terzi
I beni immobili regionali possono essere assegnati in uso a terzi anche se non risultano nel catalogo approvato. La forma giuridica varia in base alla natura del bene.
Per i beni demaniali o patrimoniali indisponibili:
- l’uso a terzi avviene mediante concessione amministrativa, di natura potestativa e unilaterale;
- alla concessione si affianca una convenzione-contratto che disciplina condizioni e modalità del rapporto.
Per i beni del patrimonio disponibile:
- l’utilizzo avviene mediante strumenti di diritto comune, come locazione, affitto e comodato;
- restano salve le locazioni soggette a discipline speciali.
Condizioni sostanziali dell’uso
L’atto impone che l’uso concesso sia compatibile con la funzione del bene e non comprometta l’interesse pubblico sotteso alla sua destinazione.
In particolare, le condizioni e modalità d’uso devono garantire che:
- non sia arrecato pregiudizio alla continuità della funzione pubblica cui il bene demaniale è destinato;
- l’uso autorizzato sia compatibile con la funzione del bene e ne consenta il contemporaneo perseguimento.
Per immobili o aree sottoposti a vincoli, le concessioni devono prevedere specifiche prescrizioni di uso per assicurarne conservazione e integrità.
Tutela dominicale, vigilanza e controlli
La tutela dominicale dei beni immobili regionali è attribuita al Servizio Demanio e Patrimonio. Essa comprende una pluralità di poteri, tra cui:
- rilascio delle concessioni;
- stipula dei contratti di locazione;
- vigilanza e controllo sul rispetto delle condizioni di utilizzo;
- autotutela;
- esecuzione coattiva e sanzionatoria;
- ulteriori strumenti di tutela, anche in sede giurisdizionale.
La concessione o locazione a terzi, anche se a favore di enti pubblici, non comporta rinuncia della Regione alle proprie prerogative di supremazia e controllo.
Il Servizio competente verifica il rispetto delle condizioni contrattuali e concessorie.
Obblighi del concessionario
Il concessionario deve collaborare con l’Amministrazione concedente e con la forza pubblica ai fini dei controlli. In particolare, è tenuto a:
- consentire l’accesso ai beni concessi e alle opere realizzate;
- esibire il titolo concessorio ogni volta che sia richiesto dall’Amministrazione o dalla forza pubblica.
Contesto normativo e finalità pratica
Il regolamento si inserisce nella disciplina regionale pugliese del demanio e patrimonio, coordinandosi con le norme richiamate su trasparenza, separazione tra indirizzo politico e gestione e tempi certi dei procedimenti amministrativi. La funzione pratica è quella di fornire un quadro unitario per assegnazione, uso e controllo degli immobili regionali.
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