Cassazione Civile, Sentenza n. 26268/2021 del 28/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I lavoratori contestavano l'utilizzo reiterato di contratti a tempo determinato dalla Provincia di Oristano (incarichi di disinfestatore dal 2001 al 2011) ritenendolo abusivo e finalizzato ad eludere assunzioni a tempo indeterminato. Chiedevano la conversione dei rapporti a tempo indeterminato ovvero, in subordine, il risarcimento del danno.
La decisione
Il Tribunale di Oristano, con giudizi riuniti, respinse la conversione ma riconobbe il risarcimento calcolato sulla differenza retributiva dal primo contratto. La Corte d'appello di Cagliari riformò parzialmente quantificando il danno in via forfettaria ex art. 18 L. 20/5/1970 n.300 in 15 mensilità dell'ultima retribuzione. La Provincia impugnò in Cassazione ma le parti hanno successivamente depositato una dichiarazione congiunta di cessazione della materia del contendere richiamando un accordo transattivo del 20/07/2017; la Corte di Cassazione ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, compensato le spese del giudizio di legittimità e precisato che non si applica il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n.137, conv. L. 18 dicembre 2020, n.176
art. 23, comma 8-bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176
Norma richiamata per procedere in camera di consiglio in mancanza di richiesta di discussione orale nel giudizio di legittimità.
Cass., Sez. Un., 11 aprile 2018, n. 8980 (principio sulla cessazione della materia del contendere)
Cass., Sez. Un., 11 aprile 2018, n. 8980
Principio applicato: quando le parti dichiarano congiuntamente di aver definito la lite con un accordo negoziale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere e viene meno l'efficacia della sentenza impugnata.
art. 18, L. 20 maggio 1970, n. 300
art. 18 della L. 20 maggio 1970, n. 300
Norma interpretata dalla Corte d'appello per la forfetizzazione del risarcimento, quantificando il danno in misura corrispondente a 15 mensilità dell'ultima retribuzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. n. 228/2002
art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. n. 228/2002
Applicazione esclusiva del meccanismo di raddoppio del contributo unificato quando la Cassazione conferma integralmente l'efficacia della statuizione impugnata; non applicabile alla cessazione della materia del contendere.
artt. 382, 383, 384 cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
artt. 382, 383 e 384 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamati per delimitare le tipologie di decisione e per rinviare alla motivazione delle Sezioni Unite rispetto all'effetto dell'accordo transattivo sulla necessità della pronuncia.
Massime di principio
- Se le parti in Cassazione depositano una dichiarazione congiunta che richiama un accordo transattivo, la Corte dichiara cessata la materia del contendere e non decide sul merito.
- La cessazione della materia del contendere fa venir meno l'efficacia della sentenza impugnata: il giudizio di legittimità si estingue senza statuire sulla fondatezza dell'impugnazione.
- In caso di cessazione della materia del contendere le spese di giudizio possono essere compensate integralmente.
- Le sanzioni procedurali economiche previste (es. raddoppio del contributo unificato) si applicano solo quando la Cassazione conclude con la conferma dell'efficacia della decisione impugnata (rigetto, inammissibilità o improcedibilità), non quando interviene una definizione concordata della lite.
- Nei casi di rapporti di lavoro a termine contestati per abuso, i giudici di merito possono tuttora disporre conversione a tempo indeterminato o quantificare il risarcimento (anche in via forfettaria ex art. 18 Statuto dei Lavoratori); tuttavia le parti possono sempre definire la controversia mediante transazione, impedendo una pronuncia definitiva di legittimità.
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