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Sentenza

Sentenza del 15/05/2015 n. 9952 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Veneto che aveva riconosciuto alla Società la legittimazione a impugnare l'avviso di liquidazione notificato al Notaio rogante e aveva ritenuto dovute in misura fissa, anziché proporzionale, le imposte ipotecarie e catastali. I primi due motivi riguardavano la violazione degli artt. 81 e 100 c.p.c., poiché l'avviso era stato notificato al Notaio quale responsabile d'imposta e coobbligato solidale, non alla Società. Il terzo motivo contestava la decisione sulla misura delle imposte, ma è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo che la Società non fosse legittimata a impugnare l'avviso notificato esclusivamente al Notaio coobbligato. L'Amministrazione finanziaria può scegliere di rivolgersi a uno qualsiasi dei debitori solidali e non è tenuta a notificare l'atto a tutti. La mancata impugnazione dell'avviso da parte del Notaio ha inoltre reso definitivo il rapporto tributario nei suoi confronti. La decisione resa nei confronti di un coobbligato, tuttavia, non produce automaticamente effetti sfavorevoli verso gli altri debitori solidali, i quali possono eventualmente invocare un giudicato favorevole alle condizioni previste dall'art. 1306 c.c. La Società è stata condannata alle spese, pari a Euro 1.000,00 per ciascun grado di merito e Euro 2.000,00 per il giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57

    Il Notaio che redige l'atto e ne richiede la registrazione è responsabile d'imposta e risponde in solido con il soggetto obbligato principale per il pagamento dell'imposta.

  • Art. 1292 c.c.

    ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri

    Nelle obbligazioni solidali il creditore, compresa l'Amministrazione finanziaria, può scegliere liberamente uno qualsiasi dei coobbligati cui chiedere il pagamento integrale.

  • Artt. 81 e 100 c.p.c.

    La legittimazione ad agire richiede che il soggetto che propone la domanda sia titolare della posizione giuridica fatta valere; la Società non poteva contestare un atto rivolto al coobbligato Notaio.

  • Art. 1306 c.c.

    la sentenza pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido... non ha effetto contro gli altri debitori

    La sentenza resa tra il creditore e uno dei debitori solidali non produce effetti sfavorevoli automatici verso gli altri coobbligati. Il condebitore può eventualmente invocare il giudicato favorevole, salvo l'esistenza di un giudicato diretto contrario nei propri confronti.

  • Art. 382 c.p.c., comma 3

    La Corte ha cassato senza rinvio perché la causa non poteva essere proposta per difetto di legittimazione della Società.

Massime di principio

  • Quando un tributo è dovuto in solido da più soggetti, l'Amministrazione finanziaria può notificare l'atto a uno solo dei coobbligati, senza doverlo notificare necessariamente a tutti.
  • Un soggetto non può impugnare un atto fiscale formalmente notificato esclusivamente a un altro coobbligato se non dimostra una propria legittimazione processuale rispetto a quell'atto.
  • La mancata impugnazione dell'atto da parte del destinatario determina, di regola, la definitività del rapporto tributario nei suoi confronti.
  • La decisione sfavorevole resa contro un coobbligato solidale non si estende automaticamente agli altri coobbligati; questi possono però valutare se avvalersi di un eventuale giudicato favorevole nei limiti previsti dalla legge.
  • Prima di contestare il merito di un avviso fiscale è essenziale verificare a chi sia stato notificato, quale sia la qualità del soggetto destinatario e se sussista la legittimazione ad agire.

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